Incarto n.
52.2004.337

 

Lugano

21 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 6 ottobre 2004 di

 

 

 

RI 1

patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4090), che annulla la licenza edilizia rilasciata loro dal municipio di CO 2 per costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n. 484 RF)

 

 

viste le risposte:

-    18 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    13 ottobre 2004 di CO 1;

-    26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;

-      3 novembre 2004 del municipio di CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                  A.   Il 19 luglio 2002 RI 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare su un fondo (part. n. 484 RF), situato ai margini del nucleo di __________, sul quale già sorgono una piccola casa d'abitazione ed una vecchia stalla / fienile in disuso. L'edificio, strutturato su due livelli abitabili e coperto da un tetto ad una falda, verrebbe a sorgere immediatamente a valle della strada comunale, che collega il nucleo al piano. La facciata S sarebbe in pratica costituita da una serie di finestre, componenti un'unica grande vetrata. La vecchia stalla / fienile, situata poco più a valle, verrebbe trasformata internamente in un grottino funzionalmente connesso alla nuova costruzione.

Alla domanda si è opposto CO 1, proprietario del fondo agricolo contermine, contestando l'intervento per motivi che ha poi ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.

Il 15 aprile 2003 il Dipartimento del territorio ha formulato preavviso favorevole al rilascio del permesso.

Il 26 maggio 2003 il municipio ha esperito un tentativo di conciliazione, a seguito del quale RI 1 hanno elaborato una variante, che riduceva leggermente (- 10 cm) l'altezza dell'edificio e modificava il tetto della pensilina prevista lungo la strada comunale a copertura dei posteggi. CO 1, interpellato al riguardo, ha mantenuto l'opposizione.

Il 16 febbraio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

 

 

                                  B.   Con giudizio 14 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.

Dopo aver rilevato che la variante era di poco conto e che l'insorgente aveva potuto esprimersi al riguardo, il Governo ha in sostanza ritenuto che la nuova costruzione non potesse essere autorizzata perché pacificamente non costituisce un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo stesso sedime, come esige l'art. 32 lett. c NAPR. La trasformazione della stalla/
fienile non sarebbe a sua volta conforme all'art. 32 NAPR, che ammette soltanto riattamenti, ossia risanamenti senza ampliamenti e cambiamenti di destinazione.

Le ulteriori censure riferite alla statica della costruzione ed al diritto di passo che grava il fondo dedotto in edificazione a favore del fondo vicino sono state respinte siccome infondate.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

Gli insorgenti negano anzitutto che l'art. 32 NAPR escluda la possibilità di rendere abitabili le stalle dei nuclei. L'intervento riguardante la stalla/fienile sarebbe comunque riconducibile ad un intervento di ricostruzione che il municipio può autorizzare caso per caso.

Ferma questa premessa, RI 1 sostengono poi che la nuova costruzione costituisce un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo stesso sedime. Rilasciando la licenza, il municipio non avrebbe affatto abusato del potere d'apprezzamento che la norma gli riserva in ordine all'interpretazione del concetto di prolungamento organico.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene invece l'opponente, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie rendono superfluo l'esperimento di un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa, formulata dal Consiglio di Stato circa la concludenza di questa prova, resiste alla critica dei ricorrenti, che - peraltro - non l'avevano nemmeno richiesta.

 

 

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 32 NAPR di __________, nei limiti delle aree definite nucleo tradizionale sono comprese:

- le parti di tessuto urbano che per le caratteristiche ambientali e per la presenza di parti edilizie risalenti ai secoli passati, sono riconoscibili come nuclei abitativi che costituiscono gli insediamenti originari sparsi sul territorio del comune;

- le parti di aree libere di immediato contorno al tessuto edilizio storico, la cui non edificabilità costituisce la garanzia dell'integrità e dell'omogeneità del contesto ambientale in cui i nuclei sono inseriti.

 

Sono ammessi:

a.   gli interventi di riattamento degli edifici con elementi di valore storico e ambientale a condizione che vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di fabbrica (....)

b.   la demolizione e ricostruzione degli edifici funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di valore storico-artistico o ambientale.

      Sulle singole possibilità di demolizione e ricostruzione il municipio deciderà caso per caso.

      Le nuove volumetrie dovranno rispettare gli allineamenti storici e le contiguità esistenti lungo le contrade e dovranno ambientarsi, architettonicamente, all'aspetto tradizionale del nucleo.

      Nella composizione delle facciate si dovrà tenere conto del rapporto di pieni e vuoti tipico delle facciate tradizionali.

Le distanze da rispettare sono:

- da un fondo in confine o a m 1.50,

- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3,

- verso un edificio con aperture: m 4.00.

 

c.   Nuove costruzioni, nelle aree libere di contorno alle pari edilizie storiche, solo se esse costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo stesso sedime.

Per le nuove volumetrie valgono le disposizioni della lett. b.

2.2. L’art. 7 NAPR definisce quattro tipi d’intervento: il riattamento, ossia il risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione (cpv. 6), la trasformazione, ovvero il risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti (cpv. 7), la ricostruzione, cioè il ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti (cpv. 8) e per finire l’ampliamento, vale a dire l’aumento della volumetria di un edificio esistente (cpv. 9).

Di questi quattro tipi d’intervento, l’art. 32 NAPR ne ammette espressamente soltanto due: il riattamento (art. 7 cpv. 6 NAPR) e la ricostruzione previa demolizione (art. 7 cpv. 8). Il primo è ammesso nel caso di edifici con elementi di valore storico o ambientale. La ricostruzione previa demolizione è invece ammessa nel caso di edifici funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di valore storico artistico o ambientale. Tanto le trasformazioni, quanto gli ampliamenti non sono invece annoverati fra gli interventi ammissibili.

 

2.3. Le finalità della norma, stando al suo tenore letterale, appaiono di natura eminentemente conservativa. Da un lato, questa deduzione è avvalorata dall’indicazione programmatica iniziale, che esclude l’edificabilità delle aree di immediato contorno al tessuto edilizio storico. Dall’altro, essa appare tuttavia contraddetta dalla concessione della possibilità di realizzare nuove costruzioni nelle aree libere di contorno delle parti storiche.

Prima di eventualmente verificare se le trasformazioni siano effettivamente escluse o se invece possano essere autorizzate almeno nel caso di edifici privi di pregio e non abitabili, che potrebbero essere demoliti e ricostruiti con altra, diversa destinazione, conviene esaminare i limiti entro i quali possono essere autorizzate nuove costruzioni.

 

2.4. Al riguardo, va anzitutto rilevato che per essere autorizzate le nuove costruzioni devono: (a) insistere su un'area libera di contorno, (b) interessare un fondo già edificato e (c) costituire un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo stesso sedime. Le nuove costruzioni devono inoltre rispettare le disposizioni dell’art. 32 lett. b NAPR, ossia: (a) attenersi agli allineamenti  ed alle contiguità, (b) ambientarsi, architettonicamente, all’aspetto tradizionale del nucleo, (c) evitare di superare l’altezza degli edifici adiacenti, (d) tener conto del rapporto di vuoti e di pieni tipico delle facciate tradizionali, (e) essere coperte con tetti a falde ed (f) ossequiare infine le distanze prescritte dalla norma in oggetto.

La disposizione contiene diversi concetti, come quello di prolungamento organico, che oltre che appartenere ad una norma del diritto autonomo comunale, sono di natura relativamente indeterminata. Altri, come quello di tener conto del rapporto di vuoti e pieni tipico delle facciate tradizionali, lasciano spazio all’apprez-zamento. I primi riservano al municipio una certa latitudine di giudizio, in ordine all'individuazione del loro contenuto normativo, gli altri concedono all’autorità decidente un certo margine discrezionale. Censurabili da parte dell’autorità di ricorso sono soltanto le interpretazioni insostenibili, in quanto sprovviste di giustificazioni oggettive e pertinenti, rispettivamente gli apprezzamenti lesivi del diritto, siccome procedenti da un esercizio abusivo del potere discrezionale conferito all’autorità decidente. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella dell'autorità comunale. Parimenti irrilevante è il fatto che l’ap-prezzamento dell’autorità di ricorso sia magari preferibile o addirittura più corretto di quello del municipio (DTF 96 I 369 seg, consid. 4; STA 17.1.00 in re __________).

 

2.5. Con il termine di prolungamento organico di cui all’art. 32 lett. c NAPR si deve essenzialmente intendere un elemento costruttivo distinto, ma che si inserisce in modo ordinato e coerente nel contesto ambientale, venendo a costituire un’estensione armoniosa delle opere edilizie esistenti sullo stesso fondo.

L’esigenza di ambientare le nuove costruzioni all’aspetto tradizionale del nucleo dal profilo architettonico (art. 32 lett. b NAPR), alla quale rinvia l’art. 32 lett. c NAPR, va invece intesa nel senso di integrare convenientemente le nuove opere nel quadro delle preesistenze, rispettando i canoni dell’architettura tradizionale.

 

 

3.3.1. La controversa costruzione verrebbe in concreto realizzata su un fondo situato ai margini del nucleo di Canecc, a confine con la zona agricola. Il nucleo in questione, interamente circondato da vigneti, è situato sul pendio sovrastante la strada cantonale che collega __________ a __________. Esso è in sostanza costituito da sette od otto edifici abitativi, separati da giardinetti e da orticelli ed affiancati da alcune costruzioni accessorie. Gli stabili ad uso abitativo, risalenti apparentemente alla seconda metà del secolo scorso, sono costruiti in stile tradizionale. Hanno al massimo due piani e sono coperti da tetti a falde di tegole brune. L’insieme delle costruzioni non denota alcuna particolare struttura organizzata. L’unica caratteristica che le accomuna è quella di presentare la facciata principale rivolta verso il piano, ossia verso sud. Sul fondo dedotto in edificazione v’è anzitutto una vecchia stalla / fienile in disuso, che costituisce praticamente l’unico edificio del nucleo che risale ancora al 19. secolo. Una decina di metri più a monte, a lato della verticale del pendio, v’è inoltre una piccola casa d’abitazione. Considerata la diversa destinazione, oltre che la diversa fattura, fra le due costruzioni non sono riscontrabili particolari connessioni architettoniche o funzionali.

 

3.2. La nuova costruzione verrebbe ad inserirsi a monte della vecchia stalla, rispettivamente a lato della casa che sorge nell’angolo NE del fondo. Essa risulterebbe disposta perpendicolarmente alla facciata minore della stalla e più o meno parallelamente alla casa d’abitazione esistente.

Il municipio ha ritenuto che il nuovo edificio costituisse un prolungamento organico dell’edificazione esistente sullo stesso fondo. Il Consiglio di Stato ha invece negato l’adempimento di questo presupposto. A torto, tuttavia, poiché, contrariamente a quanto assume il Governo, l’interpretazione data dall’autorità comunale al concetto di prolungamento organico non appare manifestamente insostenibile, in quanto priva di qualsiasi ragione oggettiva o contraria ai principi fondamentali del diritto. Non si può invero escludere senz’altro che la nuova costruzione costituisca un tassello che si inserisce in modo armonico fra le costruzioni presenti sullo stesso sedime, completandone in modo coerente l’ordinamento spaziale. Anche se discutibile, l’interpretazione data dal municipio alla condizione in esame non procede da un abuso della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta all’autorità decidente nell’individuazione del contenuto normativo di concetti giuridici indeterminati del diritto comunale autonomo. Considerate esclusivamente l’ubicazione, la volumetria dell’edificio e la sua relazione con le due costruzioni vicine, senza tener conto dell’espressione architettonica che lo caratterizza, non appare tutto sommato fuori luogo affermare che la costruzione costituisca un prolungamento organico dell’edificazione esistente sullo stesso sedime. Per quanto opinabile possa apparire, il significato attribuito al concetto in esame rientra ancora nei limiti di un’interpretazione sostenibile. Da questo limitato profilo, la licenza edilizia non appare lesiva del diritto.

 

3.3. Lesive del diritto, siccome procedenti da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento conferito dall’art. 32 NAPR al municipio, appaiono tuttavia le deduzioni dell’autorità comunale riferite all’esigenza di ambientare la nuova costruzione all’aspet-to tradizionale del nucleo ed all’obbligo di tener conto del rapporto di vuoti e pieni tipico delle facciate tradizionali.

Considerata l’espressione architettonica della facciata principale, costituita da una serie di finestre formanti un’unica vetrata, non si può in effetti ragionevolmente sostenere che la costruzione in oggetto si adegui all’aspetto architettonico del nucleo e rispetti il rapporto di vuoti e pieni tipico delle facciate tradizionali, notoriamente caratterizzate da una prevalenza delle parti in muratura sulle aperture. Pur tenendo conto dei limiti che l’autonomia comunale ed il controllo dell’apprezzamento pongono al potere di cognizione dell’autorità di ricorso, non si può evitare di rimproverare al municipio di aver abusato del potere discrezionale che la legge gli riserva da questo specifico profilo.

A ciò si aggiunga che la licenza non può essere ripristinata anche perché la nuova costruzione, sorgendo a m 3.65 dalla facciata nord della stalla / fienile, munita di aperture, non rispetta la distanza minima prescritta dall’art. 32 lett. b NAPR, richiamato dall’art. 32 lett. c NAPR. Lesiva del diritto, in particolare dell’ob-bligo di munire le costruzioni di tetti a falde, è pure la tettoia del posteggio coperto previsto sopra la casa in contestazione.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato ed ai valori in gioco, sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 7, 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno identico importo al resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario