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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2004 di
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RI 1
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Contro |
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la decisione 28 settembre 2004 (n. 4342) del Consiglio di Stato, che conferma la decisione 29 luglio 2004 con cui il municipio di CO 2 gli ha negato la licenza edilizia in sanatoria per lavori abusivi eseguiti su un edificio del nucleo (part. n. 61 RF); |
viste le risposte:
- 26 ottobre 2004 del Dipartimento del territorio, UDC;
- 5 novembre 2004 del municipio di CO 2;
- 9 novembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 19 novembre 2004 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente, avv. RI 1, è proprietario di una vecchia casa d’abitazione (part. n. 61 RF), ubicata nella parte alta del nucleo di __________. L’edificio, strutturato su tre piani, è l’ultimo verso ovest di un gruppo di tre edifici che sorgono allineati lungo il ciglio a valle di un vicolo che scende verso il centro del paese. La resistente CO 1 è invece proprietaria dell’edificio attiguo (part. n. 62 RF) a quello del ricorrente. Entrambi gli edifici sono coperti da un tetto a due falde, con il colmo parallelo al vicolo. La falda a monte del tetto dell’edificio della resistente è più lunga di quella a valle. Quelle del tetto dell’edificio del ricorrente erano invece simmetriche ed avevano il colmo posto ad una quota inferiore della falda a monte dell’edificio della resistente.
B. Il 20 maggio 2002 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare lo stabile, innalzando il tetto di 60 cm in corrispondenza del punto d’appoggio sulle facciate principali e di circa 40 cm al colmo. Stando al piano della facciata nord il colmo del tetto avrebbe dovuto situarsi ad una quota di circa 50 cm inferiore a quella del colmo del tetto dello stabile attiguo. I piani non indicavano che il ricorrente intendeva rendere agibile anche il piano sottotetto.
C. Scostandosi dai piani approvati, RI 1 ha innalzato di ulteriori 80 cm la facciata rivolta verso valle (sud). Ha inoltre spostato il colmo del tetto di circa 90 cm verso sud, in modo da allinearlo su quello dello stabile della resistente, evitando nel contempo che sporgesse oltre il filo della falda nord del tetto dello stabile della resistente.
Sospesi
i lavori su ordine del sindaco, il 18 dicembre 2003 il ricorrente ha chiesto al
municipio di rilasciargli il permesso in sanatoria per le modifiche apportate
abusivamente.
Alla domanda si è opposta la vicina CO 1, contestando l’intervento siccome lesivo dell’obbligo di mantenere le facciate e del divieto di innalzare le costruzioni del nucleo, sanciti dalle NAPR.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 29 luglio 2004 il municipio ha respinto la domanda in sanatoria.
D. Il 28 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1. Disattese le eccezioni d’ordine, il Governo ha ritenuto che le modifiche apportate senza permesso violassero l’obbligo di mantenere le falde dei tetti sancito dall’art. 50 NAPR.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza rifiutata. Dopo aver rilevato l’aperta ostilità manifestata a più riprese dal sindaco nei suoi confronti, l’insorgente afferma in sostanza che le modifiche apportate abusivamente migliorerebbero l’inserimento architettonico della costruzione nel tessuto del nucleo.
F. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione giungono sia il municipio sia l’opponente, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno esaminati qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è pacifica.
Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I piani rendono infatti superfluo l'esperimento di un sopralluogo.
2.2.1. Giusta l’art. 32 cpv. 1 PAmm, valgono per i membri delle autorità amministrative i motivi di astensione e di ricusa previsti dal CPC. In caso di contestazione decide l’autorità superiore o, trattandosi di un membro di un’autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato o astenutosi.
La ricusa, soggiunge la norma (cpv. 3), si propone con istanza motivata od appena si verifichi o sia scoperto il motivo di ricusa. Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi (cpv. 4).
2.2. Nell’evenienza concreta, il ricorrente ravvisa in capo al sindaco il motivo di ricusa della grave inimicizia (art. lett. 27 lett. a CPC; cfr. RDAT I-1995 n. 2) in considerazione della palese ostilità, che questi gli avrebbe manifestato già prima dell’ordine di sospensione dei lavori (cfr. ricorso pag. 7: animosità nei confronti del sottoscritto già presente antecedentemente alla decisione stessa di fermo dei lavori; pag. 8: già prima del fermo dei lavori la tensione era altissima fra le parti), a causa del precedente rifiuto dello stesso ricorrente di vendergli una stalla e di concedergli l’uso di un posteggio.
Ora, il ricorrente, pur avendo rilevato che il sindaco gli era profondamente ostile, ha inoltrato senza alcuna riserva all’autorità comunale la domanda di costruzione in sanatoria qui in esame. Omettendo di allegare a tale domanda un’istanza motivata di ricusa, l’insorgente ha perso il diritto di ricusare il sindaco (art. 32 cpv. 4 PAmm).
Seppur per motivi diversi da quelli indicati dal Consiglio di Stato, da questo profilo, il giudizio impugnato non presta il fianco a critiche.
3. 3.1. Secondo l’art. 49 NAPR consortile del Gambarogno nella zona del nucleo di (NV1) devono essere salvaguardati i valori architettonici ed ambientali tradizionali (cpv. 2). Sono ammessi, prosegue la norma (cpv. 3), il riattamento, la trasformazione e la ricostruzione. Dalle precise definizioni degli interventi ammissibili nei nuclei date dall’art. 48 NAPR, si evince che possono essere autorizzati soltanto lavori che non comportano ampliamenti né orizzontali, né verticali. Qualsiasi aumento delle volumetrie è di principio escluso.
A differenza di quanto dispone l’art. 50 NAPR per gli altri nuclei (NV2) del comune non sono ammessi nemmeno piccoli ampliamenti, limitati a reali bisogni tecnici o funzionali dello stabile. Durante il riattamento o la trasformazione, dispone la norma in esame, lo stabile dovrà essere liberato dagli interventi precedenti che non si inseriscono nel carattere dell’edificio. Le facciate devono tuttavia essere mantenute. Per quanto riguarda le coperture, vanno inoltre mantenute le falde e le pendenze (cpv. 4). Diversamente dalla norma che disciplina gli interventi negli altri nuclei, l’art. 49 NAPR non prevede che in caso di ricostruzione le pendenze, il numero e la direzione delle falde devono armonizzare con quelle delle coperture tipiche degli stabili adiacenti.
La norma in esame, appartenente al diritto comunale autonomo, riserva al municipio un potere discrezionale assai limitato. I vincoli di natura conservativa che istituisce lasciano ben poco spazio all’apprezzamento. Il confronto con l’art. 50 NAPR dimostra chiaramente che anche piccole modifiche sono di principio escluse.
3.2. Con la licenza 11 marzo 2003, il municipio ha in concreto autorizzato il ricorrente ad aumentare leggermente la volumetria dell’edificio in oggetto, innalzando di 60 cm le facciate a valle ed a monte, rispettivamente di 40 cm il colmo del tetto. Scostandosi dai rigidi vincoli che caratterizzano l’art. 49 NAPR, l’autorità comunale ha ritenuto ammissibile autorizzare un modico ampliamento verticale dell’edificio.
Senza chiedere alcun permesso, il ricorrente ha spostato il colmo del tetto di 90 cm verso sud, allineandolo, ad una quota di 30 cm più bassa, con quello del tetto dello stabile della resistente. Allungando la lunghezza della falda nord ed innalzando di ulteriori 80 cm il punto d’appoggio della facciata sud, ha inoltre messo in parallelo le pendenze degli spioventi dei due tetti. Così facendo il ricorrente ha introdotto un’asimmetria tra le due falde del tetto ed ha aggravato la disattenzione dell’obbligo di mantenere le facciate sancito dall’art. 49 cpv. 2 NAPR che già la prima licenza poneva in essere. Particolarmente urtante, da questo profilo, è la disarticolazione delle componenti della facciata sud.
Dal profilo dell’art. 49 NAPR, le modifiche attuate abusivamente non possono in nessun caso essere poste al beneficio di una licenza a posteriori. Sia che le si considerino per rapporto all’edificio preesistente, sia che le si esamino con riferimento all’edificio previsto dal progetto approvato, esse violano infatti tanto l’obbligo di mantenere le facciate, quanto il divieto di modificare le falde e le pendenze del tetto. Negando la licenza in sanatoria il municipio non ha quindi violato il diritto. La decisione di diniego non procede da alcun abuso del potere d’apprezzamento. In relazione al divieto di modificare le facciate ed all’obbligo di mantenere le falde e le pendenze delle coperture l’art. 49 NAPR non riserva invero alcun margine discrezionale all’autorità comunale.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21 LE; 50 NAPR del Consorzio del; 3, 18, 28, 32, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario