Incarto n.
52.2004.349

 

Lugano

25 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2004 di

 

 

 

RI 1

 

 

Contro

 

 

 

la risoluzione 5 ottobre 2004 (n. 4458) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 settembre 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora per sé e per le figlie T__________ (1990) e L__________ (1995);

 

 

viste le risposte:

-    27 ottobre 2004 del Dipartimento delle istituzioni,

-      9 novembre 2004 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 2 luglio 2000, la cittadina lettone RI 1 (1972) è entrata in Svizzera per convolare a nozze l'11 agosto successivo a V__________ con il cittadino elvetico __________ (1975).

A seguito del matrimonio la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 10 agosto 2004.

Il 23 luglio 2001 e il 12 marzo 2002 ella è stata raggiunta, rispettivamente, dalle figlie T__________ (1990) e L__________ (1995), nate da precedenti relazioni con suoi connazionali e poste al beneficio di un identico permesso di quello della madre.

 

 

                                  B.   a) Il 6 maggio 2004 RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dell'indirizzo sul suo permesso di dimora e di quello delle figlie da C__________ a R__________, indicando di vivere separata dal marito.

 

b) Interrogata il 23 giugno 2004 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, l'insorgente ha dichiarato che il suo matrimonio è in crisi dal dicembre 2002 e che non vive più insieme al marito da circa un anno.

Analogamente interrogato, il 10 luglio 2004 __________ __________ ha confermato la crisi matrimoniale e ha affermato di avere lasciato l'abitazione coniugale già alla fine del mese di ottobre del 2002 per trasferirsi dalla sorella.

 

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 6 settembre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora di RI 1RI 1 e, di riflesso, alle figlie T__________ e L__________ e ha fissato loro un termine con scadenza il 31 dicembre 2004 per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, da tempo, della vita in comune con il marito senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese.

Il dipartimento le ha inoltre rimproverato il fatto di aver sottaciuto, in occasione della precedente domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, che viveva già separata dal marito.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.

 

 

                                  C.   Con giudizio 5 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessata e alle sue due figlie per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo che il loro rientro nel Paese d'origine era tutto sommato esigibile.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora e di quello delle sue due figlie, quantomeno fino al 30 giugno 2005.

Conferma di vivere separata dal marito, escludendo una loro riconciliazione in quanto egli convive con un'altra donna, la quale attenderebbe un figlio da lui.

Sottolinea di essere ben integrata in Svizzera e di volervi rimanere per lavorare.

Ritiene problematico il suo rientro nel paese d'origine in quanto non avrebbe un posto dove alloggiare e l'unico legame ancora esistente sarebbe dato da sua madre, ormai settantenne che vive in un bilocale con un'altra persona. Asserisce inoltre di essere priva di mezzi finanziari e che non troverà lavoro in Lettonia in quanto di etnia russa. Problemi linguistici impedirebbero pure alla figlia T__________, da molti anni in Svizzera, di reintegrarsi nella società lettone.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, RI 1RI 1 risulta ancora sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito.

Dal canto loro, T__________ e L__________ sono al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme alla madre (ricongiungimento famigliare). Di conseguenza, il destino del loro permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1.

 

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

 

 

                                   3.   In concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 2 luglio 2000, dove si è poi sposata l'11 agosto successivo con __________. La stessa insorgente non nasconde di aver cessato di vivere insieme al marito da quasi due anni e non pretende nemmeno che si tratti di una situazione provvisoria, quest'ultimo convivendo attualmente con un'altra donna che egli avrebbe messo incinta (ricorso, pag. 1).

Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo da oltre un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito.

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

 

 

                                   4.   RI 1RI 1 risiede stabilmente da quattro anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari (non da ultima la madre __________), in Lettonia, dove è nata e cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 28 anni e ha lavorato come agente di polizia, guardia del corpo, autista, commessa e fondato due ditte nel ramo dell'alimentazione (v. verbale d'interrogatorio di polizia 23 giugno 2004, curriculum vitae 17 agosto 2000 e 15 settembre 2004, quest'ultimo prodotto con il ricorso al Consiglio di Stato).

Le asserite difficoltà addotte dall'insorgente in quanto russofona non appaiono del tutto insormontabili. In primo luogo, ella ha svolto tutte queste professioni dopo la fine dell'occupazione sovietica nel 1991. È inoltre notorio che le autorità lettoni hanno recentemente sviluppato un programma con una serie di misure di integrazione per chi non parla la lingua ufficiale, segnatamente per chi è di etnia russa (www.lvavp.lv).

Per questi motivi, il suo rientro in patria non le procurerà insormontabili problemi di riadattamento.

Ad identica conclusione si può giungere per la figlia T__________ (1990) ormai prossima alla fine della scuola dell'obbligo per quanto riguarda le sue asserite difficoltà linguistiche, mentre l’altra figlia, L__________ (1995), è ancora piccola e dipendente dalla madre per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.

Nulla permette inoltre di ritenere che non potranno trovarvi un alloggio adeguato nel caso in cui non potranno essere ospitate da parenti.

Giova infine ricordare che la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. Il semplice fatto che si senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle conclusioni a lei più favorevoli.

 

L'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.

 

 

                                   5.   In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, alle figlie L__________ e T__________, per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.

 

 

                                   6.   Stando così le cose, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario