Incarto n.
52.2004.350

 

Lugano

27 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

 

 

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 13 ottobre 2004 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato da __________, rispettivamente dichiarato irricevibile quello interposto dagli “abitanti di via __________, via __________ e via __________”, avverso la risoluzione 19 aprile 2004 con cui il municipio di __________ ha loro comunicato che il muro realizzato sul confine del fondo n. 1395 RFD __________ è stato eseguito conformemente ai piani approvati con licenza edilizia 9 maggio 2003;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

richiamato l’art. 48 PAmm;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 23 marzo 2004 alcuni cittadini residenti nel comune di __________ in via __________, via __________ e via __________, hanno presentato una denuncia collettiva, chiedendo al municipio di intervenire perché, a loro dire, il muro realizzato sul fondo n. 1398 RFD di __________, a ridosso della strada comunale, comprometteva la sicurezza della circolazione stradale;

 

                                         che il 19 aprile 2004 il municipio di __________ ha comunicato agli interessati che il manufatto non arrecava alcun pericolo siccome realizzato conformemente ai piani approvati con licenza edilizia 9 maggio 2003;

 

                                         che con giudizio 21 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la predetta risoluzione municipale; lo ha invece dichiarato irricevibile, in quanto presentato genericamente a nome degli “abitanti di via __________, via __________ e via __________”, poiché la ricorrente non aveva esibito alcuna valida procura che ne attestasse il potere di rappresentanza processuale;

 

                                         che RI 1, residente nel comune di __________ in via __________, ha contestato la predetta decisione governativa, indirizzando uno scritto all’indirizzo del consigliere di Stato Gabriele Gendotti;

 

                                         che, previo accordo del ricorrente, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha trattato il suddetto scritto come ricorso e l’ha trasmesso per competenza a questo tribunale;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 208 LOC;

 

                                         che giusta l’art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro interessi;

 

                                         che secondo il cosiddetto principio della lesione formale (formelle Beschwer) è legittimato a ricorrere soltanto chi ha preso parte alla procedura già davanti alla precedente istanza ricorsuale (Bovay, Procédure administrative; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 5 ad art. 43);

 

                                         che una deroga a tale principio è prevista soltanto se l’interessato non ha potuto partecipare alla pregressa procedura per motivi che non gli sono imputabili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 155);

 

                                         che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, __________ non era autorizzata a rappresentarlo davanti al Consiglio di Stato; benché sollecitata in tal senso, ella non aveva infatti prodotto alcuna valida procura;

 

                                         che, come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato, la denuncia collettiva presentata al municipio non risponde evidentemente ai requisiti posti dall’art. 15 PAmm, poiché non esprime la volontà dei firmatari di farsi rappresentare in sede ricorsuale;

 

                                         che il ricorrente non ha quindi preso parte alla pregressa procedura, sebbene quale cofirmatario della denuncia fosse obiettivamente in grado di impugnare la controversa risoluzione municipale;

 

                                         che egli non è pertanto legittimato ad interporre ricorso davanti a questo tribunale;

 

                                         che, stante quanto precede, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;

 

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 28, 43 cpv. 1, 48 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

.

 

 

 

 

terzi implicati

 

CO 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario