Incarto n.
52.2004.363

 

Lugano

28 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 9 novembre 2004 di

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 ottobre 2004 (n. 4697) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 22 aprile 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi (revoca di ammonimento);

 

 

vista la risposta 16 novembre 2004 del Consiglio di Stato:

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B l'8 gennaio 1973. Successivamente è stata oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

 

4 dicembre 1987              ammonimento per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (110/104 km/h);

 

20 ottobre 1995                ammonimento per aver provocato una collisione immettendosi in autostrada;

 

17 gennaio 2003               ammonimento per aver superato il limite di velocità di 80 km/h (117/111 km/h);

                                        

 

                                  B.   a) Il 30 ottobre 2002 l'insorgente, alla guida dell'autoveicolo targato __________, ha tamponato a Zurigo una motociclista alla quale ha fornito i propri dati personali ed un indennizzo per il motociclo danneggiato, prima di allontanarsi dal luogo dell'incidente.

A seguito della suddetta infrazione, il procuratore incaricato del distretto di Zurigo (Hauptabteilung 1) le ha inflitto una multa di fr. 5'000.– per aver perso la padronanza del veicolo (art. 90 cfr. 1 e 31 cpv. 1 LCStr) e per essersi intenzionalmente sottratta alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCStr).

 

                                         b) Il 29 dicembre 2003, verso le 00.05, la ricorrente è stata sorpresa dalla polizia cantonale dei Grigioni mentre in territorio di St. Moritz circolava a le luci spente sulla sua autovettura in stato di ebrietà, definito dalla perizia etilometrica in 1.33 – 1.89 g/kg.

                                         Per quest'ulteriore infrazione il competente ufficio della circolazione dell'Alta Engadina le ha inflitto una multa di fr. 5909.–, fondando la propria decisione sugli art. 41 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCStr, rispettivamente 91 cpv. 1 LCStr.

 

 

                                  C.   Il 22 aprile 2004 la Sezione della circolazione, considerati i precedenti dell'interessata e la complessiva gravità delle infrazioni commesse, ha disposto la revoca della licenza di condurre per la durata di sei mesi. La risoluzione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b e g, 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.

 

 

                                  D.   Con giudizio 19 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente ed ha confermato il provvedimento globale di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che la durata del provvedimento di revoca venga adeguatamente ridotto a tre mesi, in considerazione dell'esiguo grado di colpa a lei imputabile in relazione alle infrazioni. La misura di revoca impugnata sarebbe eccessiva anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di revoca della licenza di condurre.

 

 

                                  F.   Il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

                                         1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento si configura quale decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

2.   2.1. In virtù delle disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 circa la LCStr (RU 2002 pag. 2767 ss) i provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2005, lo sono in base al diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2lett. e nLCStr alle revoche di licenze di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

 

2.2. In base al pregresso diritto la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2, 1° periodo vLCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo vLCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr), ha guidato in stato di ebrietà (lett. b) o si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova del sangue che era stato ordinata o che egli doveva presumere che lo fosse (lett. g). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

                                         L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 vLCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso risultare inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr).

 

 

                                   3.   3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. pro multis DTF 123 II 97 e DTF 121 II 217 consid. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

                                        

                                         3.2. Nel caso di specie, la ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare che le infrazioni commesse a Zurigo e successivamente a St. Moritz avrebbero comportato l'adozione di misure amministrative nei suoi confronti. Essa non ha tuttavia impugnato presso le relative istanze penali superiori le determinazioni pronunciate dal procuratore pubblico zurighese, rispettivamente dall'Ufficio della circolazione dell'Alta Engadina, che sono così cresciute in giudicato. Ne ha quindi implicitamente riconosciuta la correttezza e ora non può più rimettere in discussione i fatti di cui trattasi, né tanto meno può contestare l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dalle rispettive autorità penali.

 

 

4.Gli addebiti mossi a RI 1 sono indubbiamente di rilevante gravità. Sebbene la conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro occorso a Zurigo nel 2002 avesse invitato la ricorrente a non abbandonare il luogo dell'incidente, essa non ha atteso l'arrivo della polizia, disattendendo così l'obbligo di partecipare all'accertamento dei fatti (art. 51 cpv. 3 LCStr e 56 cpv. 2 ONC). La ricorrente è pertanto incorsa nel reato di sottrazione della prova del sangue che essa doveva presumere fosse ordinata dalla polizia nei suoi confronti, considerato che stava circolando in stato di ebrietà, come emerge dall'incontestata dichiarazione rilasciata dalla motociclista al procuratore incaricato dell'inchiesta (cfr. Strafbefehl 1. marzo 2004 pag. 3, agli atti).

Riguardo alle infrazioni commesse nel dicembre del 2003 a St. Moritz, occorre rilevare che a notte fonda la ricorrente si è messa alla guida del suo veicolo in evidente stato d'ebrietà, per di più a luci spente, disattendendo i chiari disposti degli art. 31 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LCStr e mettendo seriamente in pericolo la circolazione stradale. Anche in questo frangente la colpa che le è imputabile è tanto più rilevante se si considera che il rischio per la sicurezza della circolazione aumenta esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia del conducente.

                                         In simili circostanze l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a disporre nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre.

 

 

                                   5.   5.1. Secondo costante giurisprudenza, l'art. 68 CP è applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre (DTF 22.1.2003, inc. n. 6°.82/2002 in re A.; DTF 120 Ib 54, consid. 2a). La misura di revoca per l'infrazione più grave, determinata in base ai periodi minimi di revoca previsti dall'art. 17 cpv. 1 vLCStr, deve essere aumentata adeguatamente in funzione della colpa imputabile all'interessato per le ulteriori infrazioni commesse (cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 3, n. 2455 s).

 

                                         5.2. In concreto, la revoca della licenza di condurre non può essere in ogni caso inferiore a due mesi, avendo RI 1 guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b vLCStr). Tenuto conto del notevole tasso alcolico riscontrato nel sangue della ricorrente, della relativa prassi adottata dai tribunali svizzeri (cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2458), delle ulteriori gravi infrazioni commesse e della colpa concretamente imputabile, la misura di revoca tutelata dal Consiglio di Stato non può che ulteriormente essere confermata da questo tribunale siccome conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.

 

 

6.Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 vLCStr; 31, 41, 51 LCStr; 30; 33 OAC; 56 ONC; 68 CP; 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

;

Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario