Incarto n.
52.2004.364

Lugano

14 marzo 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 9 novembre 2004 del

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 ottobre 2004, n. 4696, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 aprile 2004 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità ha respinto la domanda di revoca della sospensione cautelare dell'autorizzazione al libero esercizio della professione medica;

 

 

rilevato che il Consiglio di Stato con risoluzione 7 dicembre 2004, n. 5552, ha revocato la decisione impugnata ed ha evaso il ricorso 4 maggio 2004 dell'insorgente con risoluzione 7 dicembre 2004, n. 5553;

 

 

preso atto che il ricorrente ha nuovamente interposto ricorso contro quest'ultima decisione;

 

 

ritenuto che con sentenza 3 marzo 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha statuito sul ricorso 13 gennaio 2005 avverso la suddetta risoluzione, per il che la presente procedura diviene priva d'oggetto;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito la causa può essere stralciata dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.

 

 

2.Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario