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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 novembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 26 ottobre 2004 (n. 4800) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 settembre 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 1°dicembre 2004 del Consiglio di Stato,
- 2 dicembre 2004 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino turco di etnia curda RI 1 (1968) è entrato la prima volta in Svizzera il 3 maggio 1988, in maniera irregolare, richiedendo l'asilo.
La domanda è stata respinta il 31 gennaio 1990 dall'allora Delegato ai rifugiati e, in seconda istanza, il 3 agosto 1990 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, che gli ha fissato un termine fino al 15 novembre 1990 per lasciare il territorio elvetico.
B. a) Rientrato illegalmente in Svizzera l'11 aprile 1991, il ricorrente si è sposato il giorno successivo a Murten con la cittadina elvetica __________ (1952). A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino all'11 aprile 1995.
b) Nel 1994, l'insorgente ha lasciato il territorio elvetico per trasferirsi nel paese d'origine e sostenere la causa curda arruolandosi nel PKK.
Con sentenza 26 aprile 1995, confermata il 16 gennaio 1996 dalla Corte di cassazione e di revisione penale, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato - tra gli altri - in contumacia RI 1 a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per coazione ai danni di un connazionale.
Il 4 settembre 1995 __________ ha informato l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri di non avere più notizie del marito, non sapendo nemmeno se egli risiedesse in Svizzera.
Preso atto di tale dichiarazione, l'autorità ha ancora risolto di non rinnovare il permesso di dimora all'insorgente.
C. a) Nel 1999 __________ ha iniziato una relazione sentimentale con un altro uomo, V.R.
Dopo vicissitudini di cui si dirà se del caso nell'ambito dei considerandi, l'11 luglio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________, residente nel cantone dei Grigioni, volta a ottenere un permesso di entrata a scopo di visita in favore del fratello qui ricorrente.
b) Il 17 ottobre 2000, __________ ha depositato questa volta una domanda d'asilo in favore del fratello, adducendo che quest'ultimo si trovava in Iran ed era in pericolo di vita. Nel gennaio 2001 __________, sempre legata sentimentalmente con un altro uomo, ha chiesto alla medesima autorità che suo marito fosse autorizzato a rientrare in Svizzera perché ella intendeva ricomporre la comunione domestica con lo stesso.
La domanda d'asilo è stata respinta il 31 gennaio 2001 dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), in quanto non era dimostrato che RI 1 avesse legami stretti né con il nostro Paese né con la moglie, ritenuto oltretutto che un'eventuale richiesta di ricongiungimento famigliare doveva essere inoltrata all'autorità cantonale competente in materia di polizia degli stranieri.
Il ricorso contro la predetta decisione è attualmente pendente presso la Commissione di ricorso in materia d'asilo.
c) Giunto in Germania il 15 agosto 2003 in un campo profughi, RI 1 è poi entrato illegalmente il 22 agosto 2004 in Svizzera per trasferirsi dapprima presso il fratello a Coira, successivamente dalla moglie a __________.
Allo scopo di regolare la propria posizione, il 1° settembre 2004 il ricorrente si è presentato insieme alla consorte presso la Polizia cantonale. Egli ha dichiarato che non aver più avuto contatti con la moglie durante 3 anni da quando aveva lasciato il domicilio coniugale, ma di averli poi ripristinati tramite un paio di telefonate al mese. __________ ha confermato la ripresa dei contatti telefonici con il marito e ha precisato che nell'autunno del 2003 egli l'aveva informata di trovarsi in Germania. Ha inoltre affermato che la sua relazione con V.R era terminata verso la metà del 2003.
D. Il 17 settembre 2004 il dipartimento ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un nuovo permesso di dimora per riprendere a vivere insieme alla moglie __________.
In primo luogo, gli ha rimproverato di essere rientrato nel nostro Paese privo di passaporto e di visto senza rispettare la procedura prevista per in materia di entrata in Svizzera per ottenere l’autorizzazione richiesta.
In seguito, esso ha ritenuto che la domanda di ricongiungimento familiare fosse in ogni caso da respingere in quanto volta a eludere le prescrizioni in materia di polizia degli stranieri, considerato che egli viveva separato dalla moglie da 9 anni e la ricomposizione della comunione coniugale appariva escogitata per fini di causa.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha posto pure in evidenza che il ricorrente, durante il suo precedente soggiorno, aveva interessato le autorità giudiziarie penali del nostro Paese.
L'autorità ha quindi fissato all'interessato un termine fino al 31 ottobre 2004 per lasciare il territorio cantonale, negando l'effetto sospensivo in caso di ricorso. La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 10 e 16 LDDS, 8 e 16 ODDS, 1, 2, 3 e 10 cpv. 1 OEnS.
E. Con giudizio 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha in sostanza ribadito i motivi addotti dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ma in particolare che la volontà di __________ e RI 1 di ricreare la comunione coniugale non appariva reale e sincera.
F. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora. In via del tutto subordinata, egli chiede che gli atti vengano rinviati all'autorità inferiore per nuovo giudizio previa istruttoria.
Secondo il ricorrente, non vi sarebbero prove che egli si richiami in modo manifestamente abusivo al matrimonio. Sostiene di aver lasciato volontariamente la moglie nel 1994 unicamente per poter combattere nel paese d'origine con il PKK e che la relazione della moglie con un altro uomo sarebbe stata unicamente carnale. Se il suo matrimonio era in crisi, egli soggiunge, avrebbe da tempo già divorziato dalla stessa.
Infine, chiede che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1 è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rilascio di un nuovo permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
3. 3.1. In concreto, dopo una decina di anni di assenza dal nostro paese, il ricorrente è rientrato illegalmente in Svizzera il 22 agosto 2004. Il 1°settembre 2004 egli si è presentato insieme alla moglie presso la Polizia cantonale per regolarizzare la propria posizione, chiedendo poi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un nuovo permesso di dimora.
Come ha rilevato il Consiglio di Stato, la volontà della coppia di ricreare la comunione coniugale dopo una decina di anni di separazione non appare reale e sincera.
3.2. RI 1 si è sposato il 12 aprile 1991 con __________.
Nell'autunno del 1994 il ricorrente ha lasciato la Svizzera per trasferirsi nel proprio Paese d'origine, poi in Iraq, Iran e Siria, per combattere per la causa curda (ricorso ad 3 e 5, pag. 2). Prima di partire alla volta dell'estero, egli era stato letteralmente cacciato di casa dalla moglie a causa dei maltrattamenti che le faceva subìre da quando, nel 1992, aveva iniziato a consumare bevande alcoliche (sentenza penale 26 aprile 1995, consid. 1.4. pag. 18).
Nel 1995 il permesso dell'insorgente non è stato rinnovato, dopo che la moglie aveva informato il dipartimento di non avere più notizie del marito, non sapendo nemmeno se egli risiedeva in Svizzera.
Sarebbe soltanto nel 1998 che egli avrebbe ripreso i contatti con la moglie, telefonandole un paio di volte al mese dal nord dell'Iraq (v. verbale d'interrogatorio di Polizia cantonale 1° settembre 2004 di RI 1, pag. 4). È tuttavia stato il fratello __________ residente nel cantone dei Grigioni ad attivarsi nel 1998 e 1999 per permettere al ricorrente di rientrare in Svizzera, chiedendo il rilascio di un visto d'entrata in suo favore, domanda poi respinta dal dipartimento l'11 luglio 2000.
Inoltre, nel 1999, __________ si è legata a un altro uomo, V.R. Nel gennaio 2001 __________ ha inoltrato una richiesta di ricongiungimento familiare in favore del marito, mentre continuava a intrattenere la relazione sentimentale con V.R., con cui ha vissuto in comunione domestica fino al 2003.
Inoltre, malgrado il 15 agosto 2003 RI 1 fosse giunto in un campo profughi a Lipsia in Germania e la moglie ne fosse al corrente almeno a partire dall'autunno di quell'anno, nessuna domanda di ricongiungimento familiare è stata chiesta fino al settembre 2004. Non risulta neppure che, durante quel periodo, ella gli abbia reso visita, ritenuto pure che la sua relazione sentimentale con l'allora concubino era cessata verso la metà del 2003.
Questa situazione suscita pertanto ulteriori dubbi sulla loro reale volontà di ripristinare la comunione coniugale.
3.3. Il ricorrente pone in evidenza il fatto di aver ripreso a frequentare la moglie, sottolineando di essersi presentato il 1°settembre 2004 con la stessa presso la Polizia cantonale per regolarizzare la propria posizione. Sennonché, è insufficiente invocare tale amor superveniens dopo numerosi anni di separazione e senza, come visto in precedenza, ulteriori riscontri oggettivi e plausibili al proposito.
Non è certo il fatto che durante questi anni non sia stato chiesto il divorzio che permette di ritenere il contrario. Tanto meno che la relazione della moglie con un altro uomo, dal 1999 al 2003, sarebbe stata unicamente carnale.
In siffatte circostanze, questo Tribunale ritiene che il matrimonio contratto da RI 1 e __________ è da tempo ormai privo di ogni contenuto e scopo. A ragione quindi l'autorità inferiore ha deciso di non rilasciare un nuovo permesso di dimora all'insorgente per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da una decina di anni solo sulla carta.
L'insorgente non può pertanto prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere la concessione del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita familiare.
4. Occorre inoltre considerare che, durante il suo precedente soggiorno in Svizzera, il ricorrente ha pure interessato le autorità giudiziarie penali, dimostrando una certa incapacità ad adattarsi all'ordinamento elvetico (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS).
Con sentenza 26 aprile 1995, confermata il 16 gennaio 1996 dalla Corte di cassazione e di revisione penale, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano lo ha condannato in contumacia a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per coazione ai danni di un connazionale.
Non va nemmeno sottovalutato il fatto che il 1° settembre 2004 egli è entrato in Svizzera senza passaporto e privo del necessario visto.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 10 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario