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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 23 novembre 2004 del
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Comune di CRI 1,
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contro |
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la decisione 15 novembre 2004 del dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, con cui è stato determinato il contributo di livellamento della potenzialità fiscale a favore del comune ricorrente per l'esercizio 2004; |
vista la risposta 3 gennaio 2005 della sezione degli enti locali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con
decisione intimata il 15 novembre 2004, la sezione degli enti locali, dopo
avere riconosciuto che in base ai calcoli effettuati il comune di CRI 1 doveva
essere ammesso al beneficio del contributo di livellamento per l'esercizio
2004, ha proceduto a stabilire l'ammontare lordo del medesimo in fr. 13'085.-.
Da questo importo la predetta autorità ha tuttavia dedotto fr. 10'539.-, in
quanto il conto della gestione corrente 2003 del comune aveva chiuso con un
avanzo di fr. 99'342, poi rettificato in fr 81'699.-, ragione per cui, nella
misura in cui quest'ultimo importo eccedeva il 10% del gettito dell'imposta cantonale,
sussistevano le condizioni previste dall' art. 5 cpv. 2 della legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale, del 25 giugno 2002 (LPI) per effettuare
una simile ripresa. Di conseguenza la sezione degli enti locali ha fissato il
contributo netto per il 2004 in fr. 2'546. -.
B. Contro questa decisione il comune di CRI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata la ripresa di
fr. 10'539.— effettuata dall'autorità di prime cure sul contributo di
livellamento lordo e che quindi gli venga riconosciuto a tale titolo l'importo
di fr. 13'085.-.
Secondo l'insorgente, l'avanzo d'esercizio registrato nel 2003 era dovuto
unicamente all'introduzione della nuova legge sulla perequazione finanziaria e
al versamento del nuovo contributo di localizzazione geografica e non ad un
aumento effettivo delle risorse del comune o ad una sostanziale diminuzione
delle uscite.
C. All'accoglimento del gravame si oppone la sezione degli enti locali, la quale formula a questo proposito delle osservazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del comune insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 19 LPI, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. La legge
sulla perequazione finanziaria persegue lo scopo di garantire a tutti i comuni
ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse
finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di
servizi e di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta (art. 1
cpv. 1 LPI).
Per raggiungere questo fine, il legislatore ha previsto diversi strumenti tra
cui il prelievo di un cosiddetto contributo di livellamento della potenzialità
fiscale (art. 1 cpv. 2 lett. a, nonché 4 e segg. LPI). Ciò significa che ai
comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiori alla media
cantonale è versato un contributo pari al 20% della differenza tra le risorse
pro-capite del comune e la media cantonale, ritenuto che ad ogni beneficiario è
garantito il raggiungimento del 72% della media cantonale (art. 4 cpv. 1 LPI).
Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito
pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata
ogni anno dall'autorità cantonale competente (art. 4 cpv. 2 LPI). Detto gettito
viene calcolato sulla media degli ultimi cinque anni (art. 4 cpv. 3 LPI),
ritenuto che si considerano i valori di due anni prima fino a sei anni prima dell'anno
per il quale è calcolato il contributo di livellamento (art. 8 cpv. 2 RLPI).
Il contributo di livellamento è versato ai comuni che applicano un
moltiplicatore d'imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale
medio (MCM), in base alla scala prevista dall'art. 5 cpv. 1 LPI. Il Consiglio
di Stato effettua quindi una ripresa del contributo di livellamento accertato
secondo i criteri appena illustrati nella misura in cui l'avanzo d'esercizio
precedente dovesse eccedere il 10% del gettito dell'imposta cantonale, ritenuto
che l'avanzo sia di almeno fr. 10'000. -. L'ammortamento riconosciuto non può
essere superiore al 10% della sostanza ammortizzabile (art. 5 cpv. 2 LPI).
A questo proposito l'art. 14 RLPI stabilisce che, ai fini dell'esame
dell'avanzo d'esercizio la competente autorità cantonale, in collaborazione con
i comuni interessati, considera in particolare la valutazione del gettito
d'imposta, gli ammortamenti contabilizzati, l'applicazione di adeguate tasse
causali e il prelievo di contributi di miglioria, eventuali uscite
contabilizzate come spese di gestione corrente, nonché l'ammontare del capitale
proprio.
3.Nel caso di specie è incontestato che il conto della gestione corrente
2003 del comune di CRI 1 è stato chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 99'342.-,
in seguito corretto in fr. 81'699.- dalla sezione enti locali in applicazione
dei criteri stabiliti dagli art. 5 cpv. 2 LPI e 14 RLPI. Pure pacifico è il
fatto che questo importo è superiore sia al 10% del gettito dell'imposta
cantonale, ammontante per il periodo in esame a fr. 9'803.-, sia all'importo minimo
di fr. 10'000.- fissato dall'art. 5 cpv. 2 LPI.
Litigiosa in questa sede è pertanto unicamente la questione di sapere se, come
sostenuto dal comune ricorrente, ai fini del calcolo del contributo che deve
essergli effettivamente versato, l'autorità cantonale avrebbe dovuto tenere
conto del fatto che il risultato contabile appena menzionato era stato
conseguito unicamente grazie agli importi che gli erano stati versati durante
l'esercizio 2003 in seguito all'entrata in vigore della nuova LPI, e in particolare
grazie al contributo transitorio previsto dall'art. 21 LPI e al contributo
ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica previsto dall'art.
15 LPI.
Ora, tale quesito deve essere risolto negativamente. In effetti, tanto il
tenore letterale della legge, quanto i materiali legislativi che la concernono (vedi:
messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato e rapporto 12 giugno
2002 della commissione della legislazione) non permettono in alcun modo di ritenere
che il legislatore cantonale abbia inteso far dipendere la ripresa del
contributo di livellamento, accertato in base ai criteri sanciti dagli art. 4 e
5 cpv. 1 LIP, dall'esistenza di un avanzo d'esercizio al netto da eventuali
contributi o sussidi ottenuti dal comune in base alla stessa LIP.
A questo proposito va d'altra parte rilevato come l'art. 5 cpv. 2 LIP si
rifaccia nella sua sostanza ad una regola già prevista dall'abrogata legge
sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979 (Lcint), la quale a sua
volta non faceva alcuna distinzione tra gli elementi generanti l'avanzo
d'esercizio ai fini della ripresa del contributo di livellamento.
Ne consegue, che la decisione impugnata sfugge alle critiche sollevate dall'insorgente.
4.Stante quanto precede il ricorso dev'essere dunque respinto, in quanto infondato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 19 LPI; 14 RLPI; 3, 18, 28, 43, 46 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del comune di CRI 1.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
CO 1
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario