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Incarto n.
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Lugano 16 agosto 2006
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 26 novembre 2004 di
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3
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contro |
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la decisione 6 luglio 2004 (n. 3071) del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso di CO 2, annulla la decisione di accertamento forestale 1. dicembre 2003 della sezione forestale e rinvia gli atti alla stessa autorità affinché accerti nuovamente il limite del bosco a contatto con la zona edificabile (); |
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viste le risposte:
- 7 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 9 dicembre 2004 del CO 4;
- 23 dicembre 2004 di CO 2;
- 13 gennaio 2005 della sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) CO 2 sono proprietari della part. di __________, in località, sulla quale sorge la loro casa d'abitazione.
Nel 1997 i proprietari hanno eseguito, senza chiedere alcun permesso, un taglio raso, su una superficie di ca. 2'500 mq, di varie piante di quercia americana, castagno, frassino e ciliegio, per il quale è stato avviato nei loro confronti un procedimento contravvenzionale (cfr. decisione di contravvenzione 5 settembre 1997). Tale procedura, dopo essere stata sospesa, è nel frattempo caduta in prescrizione.
b) Nel corso del 2003 nell'ambito della
procedura di revisione del PR di __________, il CO 4 ha chiesto alla sezione
forestale di provvedere alla revisione parziale dell'accertamento del limite
del bosco a contatto con la zona edificabile.
Ai piani di delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile, debitamente
pubblicati sul FU, si sono opposti i proprietari qui resistenti, postulando che
il limite del bosco in corrispondenza del loro fondo fosse rivisto, visto che
l'ultimo accertamento, sul quale si basavano i piani, risaliva a loro dire agli
anni '60.
c) Con decisione 1. dicembre 2003 la sezione
forestale ha respinto le varie opposizioni ed approvato il limite del bosco così
come pubblicato.
Per quanto riguarda in particolare il fondo dei coniugi CO 2, ha rilevato che l'area
forestale indicata nel piano è in parte composta da un bosco d'alto fusto verso
il riale, mentre sotto la casa vi sono parecchie ceppaie su una superficie a
pascolo. Nel 1999, nell'ambito di una procedura contravvenzionale, è stato
eseguito il rilievo preciso delle ceppaie: densità, età e specie degli alberi
hanno portato alla conclusione che si tratta di area forestale. Da notare che
qualche anno prima era stato eseguito un taglio di alberi, regolarmente
autorizzato. A titolo abbondanziale si evidenzia come il sommarione RT indicava
una superficie boschiva analoga a quella dei piani pubblicati, mentre il PR, in
vigore dal 1987, addirittura una superficie maggiore.
B. Con giudizio 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha annullato tale decisione di accertamento forestale 1. dicembre 2003 (limitatamente alla part. n. __________), accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da CO 2 e rinviando gli atti alla sezione forestale, affinché tracci nuovamente il limite del bosco in corrispondenza dell'effettivo limitare della vegetazione arborea attualmente presente in loco, a sud dell'area oggetto di giudizio.
Pur ammettendo la preesistenza del bosco, sino al taglio raso abusivo effettuato nel 1997, il Governo ha evidenziato che da oltre 7 anni tale area appare come ronco adibito a pascolo ricoperto da vegetazione arbustiva di nessun valore. Allo stato attuale tale superficie non può pertanto essere considerata come bosco.
Secondo l'Esecutivo cantonale, viste l'inazione dell'autorità forestale di fronte al disboscamento abusivo effettuato dai coniugi CO 2 nel 1997, le caratteristiche del comprensorio in oggetto e l'estensione che la foresta ha raggiunto in Ticino, dichiarare di natura boschiva l'area in esame significherebbe avallare una finzione giuridica senza scopo alcuno, neppure di carattere forestale.
C. Preso atto di questo giudizio, la sezione forestale ha quindi pubblicato sul Foglio ufficiale n. 91 del 12 novembre 2004 il nuovo limite del bosco a confine con l'area edificabile in corrispondenza del mappale n. ____________________, escludendo in sostanza la zona litigiosa dall'area forestale.
D. Con gravame 26 novembre 2004 la RA 1RI 2RI 3 si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sia contro la predetta decisione governativa 6 luglio 2004, sia avverso il susseguente accertamento forestale del 12 novembre 2004. Gli insorgenti affermano innanzitutto che, in contrasto con i disposti dell'art. 12a LPN, la sentenza governativa 6 luglio 2004 non sarebbe stata pubblicata. La stessa è giunta a loro conoscenza solo in seguito alla pubblicazione del nuovo accertamento che la sezione forestale ha dovuto effettuare in suo ossequio. È pertanto solo a partire da quest'ultimo momento che è iniziato a decorrere il termine di ricorso contro la medesima.
La decisione governativa impugnata che indicava alla sezione forestale di tracciare il limite del bosco in corrispondenza dell'effettivo limitare della foresta attualmente presente in loco, sarebbe contraria al diritto federale. Per costante giurisprudenza il fatto che la vegetazione silvestre sia abusivamente sradicata e tagliata non comporta infatti la riduzione dell'esistente zona boschiva.
In concreto, abusando dello strumento dell'accertamento forestale, il Governo avrebbe concesso un dissodamento ledendo le più elementari norme procedurali e materiali. Il Governo avrebbe infatti rinunciato al prelievo del plusvalore, imposto dall'art. 9 LFo, a discapito dell'interesse collettivo.
E. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono CO 2, con argomenti che saranno semmai discussi più avanti. Il municipio e la sezione forestale, dal canto loro, si sono rimessi al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza di questo tribunale è certamente data e si fonda
sull'art. 42 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste (LCFo).
Per quanto riguarda la legittimazione attiva delle insorgenti e la tempestività
della loro impugnativa, vale quanto segue.
1.2. Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo (art. 10 LFo). Giusta l'art. 46 cpv. 3 LFo il diritto di ricorso delle associazioni per la natura e del paesaggio è retto dall'art. 12 LPN. Esso concerne anche le decisioni prese in virtù dell'art. 10 LFo.
L'art. 12 LPN riconosce alle associazioni aventi un'importanza nazionale che esistono da oltre 10 anni e che per statuto si occupano della protezione della natura e del paesaggio la legittimazione a ricorrere contro le decisioni dei Cantoni e delle autorità federali impugnabili mediante ricorso al Consiglio federale o con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Nella presente procedura di accertamento del limite del bosco a ridosso della zona edificabile (art. 10 LFo), la legittimazione attiva delle organizzazioni di importanza nazionale è pertanto senz'altro data (RDAT I - 1999 n. 239). RI 2 figurano infatti fra le organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 12 LPN (art. 1 ODO, allegato 10 ODO n. 3 e 6).
1.3. Giusta l'art. 12a LPN qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPN, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle associazioni tramite notifica scritta o pubblicazione sul Foglio federale o sull'organo ufficiale del Cantone.
Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e associazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti (art. 12a cpv. 2 LPN).
I comuni e le associazioni che non hanno interposto rimedi giuridici possono intervenire come parti nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione viene modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese (cpv. 3).
In concreto né la decisione d'accertamento forestale 1. dicembre 2003 né la risoluzione governativa 6 luglio 2004 sono state pubblicate o notificate per iscritto ai comuni e alle associazioni di cui all'art. 12 LPN. La tesi sostenuta dalle ricorrenti secondo cui il loro gravame avverso quest'ultimo atto governativo sarebbe tempestivo va pertanto confermata.
È infatti solo in occasione della pubblicazione della seconda decisione d'accertamento da parte della sezione forestale che le associazioni ricorrenti sono venute a conoscenza della decisione governativa in oggetto. A quel momento è infatti avvenuta la notifica in forma edittale della decisione governativa, che modificava a favore di CO 2 la decisione della sezione forestale. È pertanto a partire da quella data che è iniziato a decorrere il termine per l'inoltro del ricorso.
1.4. Ne discende che l'impugnativa, tempestiva e inoltrata da delle associazioni legittimate ad agire, è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). D'altra parte nemmeno le insorgenti sollecitano l'assunzione di ulteriori prove.
2. In concreto, le associazioni ricorrenti contestano la risoluzione governativa che nega il carattere boschivo di una parte del fondo dei resistenti, situata a NE dell'edificio abitativo ivi esistente e a confine con i.
2.1. Giusta l'art. 10 cpv. 2 LFO, al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua evoluzione qual è il bosco.
2.2. Giusta l'art. 3 LFo l'area forestale non va diminuita. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo). Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo).
Il messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per "funzioni forestali" ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere di alberi e forma, offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio del CF sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1998 III 137, pag. 151 segg.; Stefano Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; DTF 124 II 85 consid. 3d/bb; DTF 114 Ib 224 consid. 9a/ac; STA 9 maggio 2005 in re R. H.).
2.3. I Cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 OFo fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la lunghezza (incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua lunghezza o dalla sua età.
2.4. In attuazione e completamento delle menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv. 1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Tali quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre il contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c; messaggio del Consiglio federale, in FF cit., p. 153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di aggregati boschivi rari, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (cpv. 3).
3. 3.1. In concreto il Consiglio di Stato, in occasione del sopralluogo effettuato il 10 maggio 2004, ha potuto constatare, che attualmente l'area litigiosa è tenuta a pascolo e che a causa di questo utilizzo i pochi alberi esistenti sulla medesima risultano danneggiati o morti (cfr. in proposito le foto aeree agli atti scattate nel 1999 e nel 2004). Il Governo ha comunque rilevato che fino al 1997 tale superficie costituiva il prolungamento naturale verso nord della zona boschiva ancora presente a sud della stessa. Dalla documentazione fotografica risulta infatti che perlomeno fino al 1995 la zona in esame era interamente ricoperta da alberi e da arbusti ed era compresa nella più ampia area forestale a confine con la zona edificabile che si estendeva sui fondi limitrofi.
Tale situazione si è modificata nel 1997 allorquando CO 2 ha fatto eseguire, senza disporre di alcuna autorizzazione, un taglio raso, su di un'area di ca. 2'500 mq, di alberi di quercia americana, castagni, frassini e ciliegi presenti sul suo fondo (cfr. rapporto di contravvenzione 5 settembre 1997). Nel 1999, dopo aver sospeso su richiesta del proprietario la procedura contravvenzionale avviata in seguito a questo episodio, la sezione forestale ha proceduto al rilevamento delle ceppaie presenti sul fondo. Densità, età e specie degli alberi hanno portato l'autorità alla conclusione che l'aggregato arboreo soppresso fosse effettivamente di natura forestale. In particolare è stata accertata la presenza di diverse piante di quercia, ciliegio, acero, frassino (cfr. rilevamento 14 aprile 1999). Si tratta di specie d'alberi contemplate dall'allegato 9 all'ordinanza sulla protezione dei vegetali del 28 febbraio 2001 (OPV), relativo agli alberi e agli arbusti forestali.
La preesistenza del bosco, peraltro riconosciuta anche dalla precedente autorità di giudizio, appare manifesta e non può pertanto essere negata.
3.2. Come appena esposto, allo stato attuale delle cose la superficie di terreno in questione si presenta come un ronco adibito a pascolo con vegetazione di poco valore. Se è vero che per definire un foresta sono decisive le condizioni esistenti al momento del giudizio (DTF 120 Ib 339 consid. 4a), è altrettanto vero che, in determinate circostanze, occorre tener conto anche della situazione passata (DTF 108 Ib 509 consid. 5; 107 Ib 50 consid. 4a). In casi particolari può quindi essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora la vegetazione silvestre è stata allontanata abusivamente: la natura boschiva del fondo rimane tale anche se sono stati effettuati tagli o sradicamenti illeciti (DTF 120 Ib 339 consid. 4; 111 Ib 302 consid. 2; RDAT 1989 n. 100 consid. 2b).
La legge federale sulle foreste, oltre a vietare i dissodamenti, proibisce pure il taglio raso d'alberi. Per entrambi gli interventi è infatti necessaria una formale autorizzazione (cfr. art. 5 e 22 LFo). A differenza della superficie dissodata, quella tagliata rasa permane foresta e il suo ripopolamento è sempre possibile (FF 1988 III p. 167). Le superfici abusivamente dissodate non possono dunque in alcun modo ridurre l'esistente zona boschiva (S. Jaissle, op. cit., pag. 82; DTF 108 Ib 509 consid. 3).
Ritenuta la preesistenza del bosco nella
zona e posto che il mappale dei resistenti non ha mai beneficiato di formali autorizzazioni
di dissodamento, in concreto dev'essere ammessa, a dispetto della scarsa
vegetazione attualmente esistente, la natura forestale dell'area in questione. Nulla
muta a questo proposito che il mappale dei resistenti si trovi in tale stato da
ormai svariati anni, non potendo gli stessi trarre alcun beneficio dal
perdurare di una situazione di illegalità da loro stessi provocata. Oltretutto l'autorità
forestale detiene tutt'ora la facoltà di esigere il ripristino dello stato
anteriore del fondo, visto che un eventuale ordine di rimboschimento soggiacerebbe
ad un termine di prescrizione di trent'anni (DTF 105 Ib 265 consid. 6).
Irrilevante ai fini del presente giudizio è poi la circostanza che la procedura
contravvenzionale avviata nel 1997 dalla sezione forestale nei confronti di CO
2 per il taglio raso di vegetazione da lui effettuato sia caduta in
prescrizione a causa del comportamento dimostrato nell'occasione dalla sezione
forestale. Da quest'ultima circostanza non si può infatti dedurre che l'autorità
cantonale abbia in tal modo voluto tacitamente sanare a posteriori e al di
fuori di qualsiasi procedura prevista dalla legge l’a-buso commesso dal
proprietario del fondo.
4. In esito ai precedenti considerandi, il gravame va pertanto accolto, annullando il giudizio impugnato.
La tassa di giustizia viene posta a carico
di CO 2, unici resistenti.
Non essendo le associazioni ricorrenti patrocinate da un legale iscritto
nell’apposito registro non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 3, 5, 13, 20, 22 LFo; 12 OFO; 3, 4, 41, 42 LCFo; 12 LPN; 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 6 luglio 2004 (n. 3071) del Consiglio di Stato è annullata, riconfermando la decisione 1. dicembre 2003 della sezione forestale.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di CO 2.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria