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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 30 novembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 12 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4971), che respinge l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 2 settembre 2004 della Sezione della circolazione che gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza); |
vista la risposta 14 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L’insorgente RI 1, 1982, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore del tipo B il 3 luglio 2003. Il 12 luglio seguente, alle ore 01:45, ha urtato un palo della luce in fase di retromarcia. Siccome il tasso alcolico riscontrato con il prelievo del sangue era compreso fra 0,70 e 0,94 g/kg, l’autorità amministrativa ha rinunciato a prendere provvedimenti nei confronti del conducente.
Prima di allora, nel dicembre 1999 gli è stata revocata per due mesi la licenza di condurre ciclomotori per aver circolato con un ciclomotore manomesso privo di targa e di assicurazione RC e per essersi sottratto ad un controllo di polizia.
B. Nell’immettersi nella rotonda di __________ provenendo da __________, alle ore 05:25 del 7 marzo 2004 RI 1 è andato a sbattere con l’autovettura “Renault Twingo” contro un muro al centro della rotatoria. Tre dei quattro passeggeri trasportati sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. Il conducente è rimasto illeso. La prova del sangue a cui quest’ultimo è stato sottoposto ha accertato un tenore minimo d’alcool di 1,29 g/kg, massimo di 1,52 g/kg, ciò che ha comportato l’immediato sequestro della sua licenza di condurre.
Conseguentemente a ciò, il 6 maggio 2004 gli è stata revocata a titolo preventivo e cautelativo per un tempo indeterminato la licenza di condurre per sospetta inidoneità caratteriale a condurre con sicurezza veicoli a motore (artt. 14 cpv. 2 lett. d e 17 cpv. 1 bis LCStr), con obbligo di sottoporsi ad una perizia psico-tecnica. Sulla base del referto peritale 13 agosto 2004 dello psicologo del traffico __________, la Sezione della circolazione ha risolto il 2 settembre 2004 di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame psico-tecnico, ritenuto che un riesame della situazione sarebbe avvenuto non prima di marzo 2006.
C. Con giudizio 9 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo il ricorso interposto da RI 1. Sulla scorta dei precedenti imputati al ricorrente ed alla perizia del citato psicologo, il Governo ha giudicato la misura amministrativa impugnata legittima e proporzionata.
D. Contro la predetta risoluzione governativa il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il provvedimento venga annullato. Egli propone la nullità della perizia psico-tecnica e propugna, semmai, l’esperimento di una perizia medico-psichiatrica. Il referto agli atti sarebbe inoltre lacunoso, per cui la revoca a tempo indeterminato non sarebbe né sufficientemente giustificata né proporzionata per rapporto al risultato cui l’autorità amministrativa intende giungere. Visto poi il referto dello specialista interpellato dall’insorgente, una revoca a scopo d’ammonimento sarebbe più confacente alla fattispecie.
E. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di stato, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr e la legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. 2.1. A norma dei combinati artt. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida, se non è idoneo a condurre veicoli per ragioni mediche o caratteriali o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). Se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr), ha guidato in stato d’ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr), non si dà cura o non è capace di condurre senza mettere in pericolo o disturbare terzi (art. 16 cpv. 3 lett. e LCStr) o non dà la garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr), la licenza di condurre deve essere revocata.
La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su una prognosi negativa in merito al futuro comportamento del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all’art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr: cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano sufficienti elementi per ritenere che l’interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF 1955 II 23 segg. ed. francese). In caso di dubbio deve essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell’art. 9 OAC (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).
2.2. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo (artt. 14 cpv. 2 lett. c e 16 cpv. 1 LCStr) o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi (artt. 14 cpv. 2 lett. d e 16 cpv. 1 LCStr); la revoca comporta un periodo di prova minimo di un anno (artt. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC), massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell’ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per permettere all’interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace.
La durata del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca, qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del conducente nell’ambito della circolazione stradale, situazione personale e psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 segg., n. 2202 e segg.).
L’autorità cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione globale degli elementi a favore nonché a sfavore per operare un pronostico il più sicuro possibile sull’idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).
3. 3.1. Le autorità amministrative hanno fondato la revoca della licenza a tempo indeterminato sulle risultanze della perizia psico-tecnica allestita il 13 agosto 2004 dallo psicologo ATPP/FSP/ SSPL __________. Il ricorrente mette in dubbio le conclusioni a cui è giunto lo specialista poiché pronunciate, a suo dire, senza sufficienti approfondimenti del carattere e della natura psichica. L'insorgente produce il parere di un altro esperto che lo conosce da tempo.
3.2. Il perito incaricato dall’amministrazione ha avuto un colloquio personale con l’interessato, ripercorrendo i fatti sia del 12 luglio 2003 sia del 7 marzo 2004, come pure le circostanze personali vigenti in quei frangenti. Lo psicologo ha evidenziato delle difficoltà nello studio e nella condotta scolastica, come pure del disagio familiare sorto dalla separazione dei genitori in età adolescenziale. Lo scenario porta a considerare la problematicità del rapporto con le regole da parte del rubricato che si ripercuote nella condotta alla guida ed è aggravato da una grande superficialità di pensiero. Un elemento che rafforza una tale difficoltà a riconoscere l’importanza delle disposizioni si può individuare nella sottovalutazione delle proprie capacità a gestire le situazioni nelle quali il sig. RI 1 si pone (cfr. rapporto 13 agosto 2004 pag. 3). Che il sig. RI 1 non arrivi nemmeno a pensare che la ripetizione di certe condotte sia sconveniente per i suoi bisogni e che gli complichi la vita lascia dubbi sulle sue capacità di modificare alla radice la sua condotta (cfr. rapporto 13 agosto 2004 pag. 3). L’interessato viene descritto come una persona irresponsabile nei confronti di quanto accaduto. Dell’alcolemia fortemente positiva nessuna traccia, nemmeno quando devo io intervenire per ricordargli che lui circolava con l’uno e trenta. Che poi lui andasse piano proprio è difficile pensarlo vista la dinamica del sinistro. Vi è inoltre l’attribuzione causale esterna che limita il campo elaborativo. La causa, o se si vuole mantenere il tono del colloquio la colpa, degli incidenti o dei fatti, è la fidanzata (ora ex). Fattore, questo dello spostamento causale, che sottolinea ancora l’immaturità del sig. RI 1 il quale non riesce ad assumersi ciò che è suo. Ammettendo le ipotesi dei litigi ci si interroga, ma l’interessato non lo fa nemmeno lontanamente, come dei contrasti possano portarlo a simili condotte e come lui sia fragile di fronte alle tensioni emotive (cfr. rapporto 13 agosto 2004 pag. 4 in fine, 5 in initio). L’insorgente non prende coscienza che il suo stato alterato dall’alcol è alla base di entrambi gli incidenti occorsi. Egli sposta invece la responsabilità dei sinistri su fattori esterni, a cause estrinseche ed indipendenti dal proprio comportamento come la pioggia, la sfortuna, la fidanzata ed il padre. L’esperto ritiene che il meccanismo di generalizzazione posto in atto dal ricorrente lo deresponsabilizzi e costituisca una chiara manipolazione dove davvero si confermano i limiti del rubricato che non ha ancora assunto su di sé una riflessione credibile e profonda che possa aprire ad un cambiamento (cfr. rapporto 13 agosto 2004 pag. 4). Il limite del sig. RI 1 è quello di non saper proiettarsi nelle conseguenze del suo agire, di vivere al momento e di tendere alla scarica immediata di quanto emerge a livello dei suoi bisogni e delle sue emozioni (cfr. rapporto 13 agosto 2004 pag. 5). L’insorgente presenta delle reazioni affettive immediate e poco controllate, di contatto affettivo e spontaneo, facile, mutevole, superficiale con limitata capacità di autocoscienza. Lo specialista conclude evidenziando un’idoneità caratteriale sorretta da una personalità debole verso il proprio mondo pulsionale e con un esame di realtà ipofunzionale. L’incapacità dimostrata nel modificare radicalmente la propria condotta alla guida dopo i fatti del luglio 2003 inducono a pensare a una lacuna proprio nel processo di assorbimento del vissuto esperienziale, di una sua elaborazione non ancora matura e di una conseguente mancanza nell’assimilazione comportamentale rispetto a quanto appreso (cfr. rapporto 13 agosto 2004 pag. 6). Data la sua giovane età, un periodo di almeno due anni dovrebbe permettergli di riflettere sulla propria situazione, maturando e migliorando la propria condotta (cfr. rapporto 13 agosto 2004 pagg. 3 e 6).
3.3. Il ricorrente è stato pure visitato dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia su bambini ed adolescenti, che lo conosce personalmente e professionalmente. Il perito di parte conferma trattarsi di un giovane emotivamente instabile che tende a dissimulare i suoi problemi ed ha delle tendenze impulsive. Considera tuttavia la misura decisa eccessiva, poiché gli impedirebbe di costruirsi una nuova vita con l’attività di giardiniere.
4. 4.1. Dall’esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il suo parere, che suggerisce una misura amministrativa significativa che tenga conto della problematicità caratteriale del soggetto e delle ripercussioni sulla sua attitudine alla guida, appare fondato ed attendibile. Esso non pecca di superficialità, ma analizza scrupolosamente il comportamento dell’insorgente in relazione ai due sinistri, ponendoli nel contesto comportamentale e familiare di allora. La dinamica di quanto accaduto la notte del 7 marzo 2004 ed il precedente – seppure non sanzionato – evento di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche, dimostrano l’effettiva pericolosità ed inaffidabilità del ricorrente. L’essersi messo ugualmente alla guida di un’autovettura malgrado il provato stato d’ebrietà – l’esame del sangue ha comprovato un tasso alcolemico di 1,29-1,52 g/kg – con l’intenzione di raggiungere __________ provenendo da __________, denota già una condotta biasimabile, ritenuto come un tale comportamento fosse già stato oggetto – e nemmeno tanto tempo prima – di un decreto d’accusa da parte del ministero pubblico.
Il fatto, inoltre, che durante il tragitto l’interessato abbia portato con sé altre quattro persone esponendole ad un pericolo certo, visto il suo precario stato di lucidità, accentua la mancata assunzione di alcun tipo di responsabilità nei confronti delle persone trasportate. Va in particolare considerata la giovane età dei passeggeri – la ragazza che ha avuto la peggio era addirittura quindicenne –, che avrebbe dovuto portare l’insorgente, in qualità di conducente e di persona più anziana del gruppo, ad una diligenza ed attenzione superiore alla norma. Anche l’ora insolita avrebbe dovuto maggiormente responsabilizzare RI 1 nei confronti dei suoi amici, ma anche degli altri utenti della strada. La sua inabilità alla guida è pertanto da ricondurre ad un’immatu-rità caratteriale. A questo fatto, particolarmente allarmante, va aggiunta l'incapacità del ricorrente di spiegare le cause dei sinistri, dovute, secondo il rapporto peritale, al consumo di bevande alcoliche. Pertanto, l'incapacità del ricorrente di valutare i rischi a cui si espone guidando, unita all'eccessivo consumo di alcolici, lo rendono potenzialmente pericoloso ed inaffidabile per la sicurezza stradale. Lo dimostrano le circostanze dei due eventi occorsi. Malgrado questo quadro, l’interessato ha dimostrato una scarsa presa di coscienza, ostinandosi a scaricare la responsabilità del proprio agire unicamente sulla sfortuna e su altri fattori esterni, piuttosto che riconoscere le proprie responsabilità.
Ne consegue che l'insorgente non riesce ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le reali finalità della misura impugnata, volta a fargli recuperare l’idoneità alla guida di cui è attualmente privo per labilità caratteriale.
4.2. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi caratteriali che lo rendono inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore giusta gli artt. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis LCStr sono ampiamente adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione si rileva giustificato. La decisione del Consiglio di Stato che lo ha tutelato ed è oggetto di impugnativa va pertanto confermata, siccome immune da violazioni del diritto.
Date le citate problematiche attinenti al conducente, anche le condizioni poste appaiono del tutto consone alle particolarità del caso: il termine di prova di due anni (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) fissato dalla Sezione della Circolazione ed il presupposto di dover superare un nuovo esame psico-tecnico per essere riammesso alla guida, analizzati dal profilo dottrinale (cfr. consid. 2.1.), si avverano senz’altro giustificati.
5. Il ricorrente invoca la necessità di condurre veicoli a motore per continuare l’attività in proprio di giardiniere avviata di recente.
La necessità di disporre della licenza di condurre può tuttavia essere esaminata soltanto nell’ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente in merito all’idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto di revoca di sicurezza come quello trattato si avvera dunque improponibile.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli artt. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 1bis e 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 1 e 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
o; a;
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria