Incarto n.
52.2004.389

 

Lugano

16 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 1. dicembre 2004 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 novembre 2004, n. 5082, del Consiglio di Stato, che ha rettificato la risoluzione governativa 26 ottobre 2004, n. 4794, con cui aveva respinto i gravami presentati dall’insorgente avverso le ordinanze 19 luglio 2004 in materia di prelievo della tassa d’uso delle canalizzazioni;

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

richiamato l’art. 48 PAmm;

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che nel comune di __________ le canalizzazioni sono gestite dal Consorzio Depurazione acque Valle di __________ e rette da uno specifico regolamento (Rcan), approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 12 febbraio 1998;

 

                                         che con risoluzione 19 luglio 2004 il municipio di __________ ha emanato due ordinanze municipali mediante le quali ha fissato le tasse d’uso delle canalizzazioni per gli anni 2002 e 2003;

 

che, con separati ricorsi dell’11 agosto 2004, RI 1 ha impugnato entrambe le ordinanze dinanzi al Consiglio di Stato, eccependone la nullità siccome discriminatorie e munite di effetto retroattivo;

 

che, con giudizio del 26 ottobre 2004, l’Esecutivo cantonale ha respinto entrambi i gravami, indicando che la propria decisione era definitiva;

 

che il 4 novembre 2004 il ricorrente ha segnalato al Consiglio di Stato che la risoluzione 26 ottobre 2004 era incompleta, postulando la trasmissione della versione integrale;

 

che con risoluzione 16 novembre 2004 il Governo ha confermato la precedente decisione 26 ottobre 2004, rettificandone la motivazione, nella quale ha fra l’altro rilevato che:

 

“l’art. 38 RCan con il quale il municipio ha stabilito i minimi e i massimi entro i quali il municipio doveva fissare il prelievo del balzello era in vigore al momento dell’emanazione delle ordinanze impugnate”

 

che avverso la predetta decisione, che conferma in sostanza la precedente del 26 ottobre 2004, RI 1 insorge ora dinanzi a questo Tribunale, postulandone l’annullamento;

 

 


considerato,                   in diritto

 

                                         che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

che, in virtù dell’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;

 

che a norma dell’art. 13 cpv. 1 lett. d LMSP, la competenza di approvare le tariffe delle aziende municipalizzate spetta al municipio;

 

che, in quanto atti normativi di carattere generale e astratto, le tariffe costituiscono delle ordinanze ai sensi dell’art. 192 LOC (RDAT II-1994 n. 11);

 

che, per costante giurisprudenza, a codesto tribunale non compete il controllo astratto delle norme di diritto comunale bensì unicamente quello concreto (RDAT II-1994 n. 11; RDAT I-1993 n. 10);

 

che, in particolare, appellabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo sono unicamente le decisioni degli organi comunali (art. 208 cpv. 1 LOC), ossia gli atti amministrativi di carattere concreto ed individuale, mediante i quali l’autorità statuendo iure imperii costituisce, annulla o modifica diritti od obblighi fondati sul diritto pubblico o ne accerta l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art. 5 PA; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed. n. 744 seg.);

 

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

 

che il fatto che il Consiglio di Stato, ignorando palesemente il significato del termine, definisca la tassa d’uso un balzello, ossia un tributo esoso ed arbitrario (cfr. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, UTET), non permette di giungere a diversa conclusione;

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 13 cpv. 1 lett. d LMSP; 192, 208, 209 LOC; 3, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

CO 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria