Incarto n.
52.2004.397

 

Lugano

23 febbraio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2004 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5071), che conferma la risoluzione 14 luglio 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha fatto ordine di demolire tutte le opere abusive edificate sul proprio mappale n. 2117 RF e di riordinare la porzione interessata di fondo allo stato naturale entro 60 giorni, come pure gli ha revocato la licenza edilizia 58/00 del 22 giugno 2001 non concedendogli così di ricostruire come allo stato primario;

 

 

viste le risposte:

-    21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;

-    22 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio, UDC;

-      5 gennaio 2005 del municipio di CO 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, proprietario del fondo n. 2217 RF ubicato sulla collina di __________, ha demolito senza la necessaria autorizzazione la vecchia stalla in disuso ivi esistente, censita nell’inventario comunale degli edifici situati fuori della zona edificabile come meritevole di conservazione (categoria 1a). Al suo posto ha edificato un’abitazione primaria di maggiori dimensioni e, poco distante, altri manufatti. Il 2 luglio 2003 il municipio ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione del rustico in abitazione con ampliamento, diniego confermato con STA 6 febbraio 2004.

 

 

                                  B.   Con risoluzione 14 luglio 2004 il municipio, accertato l’abuso edilizio perpetrato, ha ordinato di demolire tutte le opere abusive edificate e di riordinare la porzione interessata di fondo allo stato naturale entro 60 giorni dalla crescita in giudicato; la licenza edilizia 58/00 del 22 giugno 2001 è stata inoltre revocata e non gli è stato così concesso di ricostruire come allo stato primario.

 

 

                                  C.   Il 16 novembre 2004 il Governo ha confermato questi provvedimenti, respingendo l’impugnativa inoltrata dall’istante in licenza.

                                         Il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli interventi realizzati divergano in misura importante da quanto autorizzato dalla preposta autorità (licenza 58/00), per cui una semplice sanzione pecuniaria non sarebbe stata sufficientemente incisiva. L’ordine di demolizione è invece proporzionale allo scopo voluto e non viola la buona fede del ricorrente. Ha inoltre confermato che la licenza 22 giugno 2001 era decaduta, siccome il rustico è stato demolito.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via subordinata chiede la conferma della citata licenza e che gli sia quindi concesso di ricostruire come allo stato primario.

                                         L'insorgente rileva di aver agito da solo e di non conoscere le norme edilizie, da cui la sua buona fede. L’opera realizzata non divergerebbe molto dalla preesistente, perciò la sanzione adottata non sarebbe proporzionata. Il diritto di ricostruire l’edificio demolito sarebbe infine dato dagli artt. 24c LPT e 9b NAPR e dal diritto costituzionale della garanzia della proprietà.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di CO 1 senza formulare particolari osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per rinvio dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

                                         1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad un’istruttoria. Il sopralluogo chiesto non appare infatti atto a procurare a questo tribunale maggiori informazioni di quelle acquisite con la documentazione già in possesso. Neppure è necessario sentire l’insorgente, poiché non ap-porterebbe la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina al proprietario del fondo la rettifica o la demolizione delle opere edilizie eseguite senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto, che disattendono in modo insanabile il diritto materiale concretamente applicabile. La violazione materiale non è infatti data dalla difformità dell’opera edilizia effettivamente realizzata per rapporto alla licenza ricevuta. Il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che tali costruzioni siano fatte rettificare o demolire (RDAT 1979 n. 77; Scolari, Commentario, 2a ed., n. 1277).

                                         Non tutte le violazioni materiali richiamano l'adozione di misure di ripristino. L’ordine di demolizione deve comunque rispettare il principio di proporzionalità: violazioni materiali di minima entità dal profilo dell’interesse pubblico o senza rilevanza per i vicini vanno eccezionalmente tollerate, quando la demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità.

                                         Qualora si tratti di edifici o impianti fuori delle zone edificabili il municipio, prima di impartire l'ordine di ripristino o di demolizione, deve chiedere l'avviso del Dipartimento (art. 47 cpv. 1 RLE).

 

                                         2.2. Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare deve essere superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore (art. 44 cpv. 1 LE). Il municipio deve pronunciare la sanzione entro un anno dalla crescita in giudicato della decisione municipale con la quale viene accertata la lesione insanabile delle norme LE, pena la sua decadenza, ma in ogni caso entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva (art. 44 cpv. 2 LE).

 

 

                                   3.   3.1. Sostenere che la ricostruzione non diverga in modo sostanziale dalla costruzione precedente rasenta la temerarietà. La documentazione agli atti comprova al di là di ogni ragionevole dubbio che si è in presenza di una nuova costruzione, che non ha nulla a che vedere con la stalla allora edificata. La possibilità che il rustico potesse essere oggetto di trasformazione e di cambiamento di destinazione è stata completamente travisata dal ricorrente, il quale l’ha addirittura, intenzionalmente, demolito, malgrado fosse iscritto come meritevole di conservazione. È innegabile, dunque, che l’abitazione edificata sui suoi resti integra gli estremi di una violazione materiale del diritto edilizio. Anche l'obiezione del ricorrente di non essere particolarmente cognito in materia edilizia non va accolta, sia perché nessuno può prevalersi dell’ignoranza del diritto, sia perché durante la procedura per l’ottenimento della licenza di costruzione in sanatoria l’istante era assistito da un architetto che, in quanto tale, è tenuto a conoscere le leggi applicabili.

                                         3.2. L’abuso edilizio perpetrato da RI 1 è quindi grave e manifesto. In dispregio della variante di licenza concessa il 22 giugno 2001 e, soprattutto, delle esigenze di protezione della natura e del paesaggio, di salvaguardia dell'integrità del territorio e della sua pianificazione, egli ha agito per meri fini soggettivi ed economici. Dall’esistenza di eventuali situazioni simili tollerate dal municipio l’insorgente non può comunque trarre beneficio, giacché l’ordinamento giuridico deve essere fatto rispettare indipendentemente se vi siano altri abusi, purtroppo, non sanzionati. Nemmeno il principio della garanzia delle situazioni acquisite (art. 24c LPT) viene in aiuto al ricorrente, poiché ha per oggetto unicamente le costruzioni esistenti e cessa al momento in cui queste vengono lasciate irreparabilmente deperire, sono demolite o distrutte. Diversamente, si finirebbe per ammettere la perpetuazione di situazioni non conformi al diritto edilizio materialmente applicabile (RDAT 1993 II n. 32; Scolari, op. cit., N. 508).

 

 

                                   4.   Una sanzione pecuniaria non entra in considerazione perché inconciliabile con il diritto federale, che regola la materia del contendere in modo esaustivo, nel senso di riconoscere la demolizione delle costruzioni abusive fuori zona edificabile quale unica soluzione attuabile.

                                         L'abbattimento dell’elevazione in cotto realizzata fino all’altezza del primo piano e del muro di sostegno in calcestruzzo a ridosso della costruzione non pone alcun problema. Esigibile, adeguato e conforme al principio di proporzionalità è pure lo smantellamento del basamento, del locale tecnico e della cantina interrata. Al ricorrente può quindi essere imposto di ripristinare integralmente la situazione iniziale, compresa la sistemazione del terreno. L'ordine di rimuovere l'opera abusiva costituisce pertanto l'unico mezzo atto a conseguire lo scopo d'interesse pubblico perseguito dalla norma violata ed è perfettamente idoneo a ristabilire una situazione conforme al diritto.

 

 

                                   5.   La censura relativa alla revoca della licenza edilizia 58/00 del 22 giugno 2001 è già stata evasa nel precedente giudizio, laddove si è stabilito che quest’autorizzazione è decaduta automaticamente quando il rustico è stato demolito, venendo infatti meno l’oggetto per il quale il permesso di costruzione è stato rilasciato. Destituita di qualsiasi fondamento è la pretesa del ricorrente di ricostruire l’edificio originario in virtù di tale licenza e del principio della garanzia della proprietà.

 

                                   6.   Sulla scorta di quanto esposto, il giudizio governativo resiste alle critiche del ricorrente. L'ordine municipale di demolizione e di divieto di ricostruzione, immune da violazioni del diritto, va pertanto confermato.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli artt. 1, 21, 43, 44, 45 LE; 24c LPT; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Le tasse e le spese di giustizia, pari a complessivi Fr. 1'500.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria