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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2004 di
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RI 1, , RI 2, tutti patrocinati da: avv. PA 1, ,
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contro |
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la decisione 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5248) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 24 giugno 2004 rilasciata dal municipio di CO 1 al comune per la ristrutturazione dei servizi igienici esistenti a pianterreno della casa comunale (part. N. 296 RF); |
viste le risposte:
- 22 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 11 gennaio 2005 del Consiglio di Stato;
- 14 gennaio 2005 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A pianterreno della casa comunale di __________ (part. 296), collocati all’interno di un vano profondo 1 metro e largo 4, denominato sottoportico __________, esistono da anni tre minuscoli locali, due ad uso WC ed uno ad uso doccia, a disposizione del pubblico.
Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, situato nella zona del nucleo, il 16 febbraio 2004 il comune ha chiesto al suo municipio il permesso di ristrutturarli, sopprimendo il locale doccia per ricavare due WC un po’ più grandi, dotati di porte che verrebbero integrate in una griglia di mascheramento.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, proprietari di PPP situate nello stabile attiguo (part. 294, casa __________), che presenta una porta d’ ingresso, disposta perpendicolarmente alle porte dei WC, ad una distanza di appena un metro da quella più vicina.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 24 giugno 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini, fondata su una serie di censure di natura formale e sostanziale, che sono state riprese e sviluppate in sede di ricorso.
B. Con giudizio 23 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l’impugnativa contro di essa inoltrata dai vicini opponenti.
Disattese le censure sollevate con riferimento alla legittimità dei servizi esistenti, realizzati negli anni ’50 e rimaneggiati all’inizio degli anni ’90, il Governo ha ritenuto che l’impianto fosse conforme alla zona di utilizzazione, che non violasse l’obbligo di pianificare e che fosse conforme alle norme di PR, in particolare a quelle relative alle distanze.
Riconosciuta la sufficienza dei piani, l’Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che l’intervento rispettasse anche le disposizioni a favore degli invalidi, nonché quelle di natura ambientale e sanitaria.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Dopo aver ripercorso l’iter procedurale della domanda di costruzione e negato che gli attuali servizi igienici siano collocati in quel posto dagli anni ’50, gli insorgenti sostengono:
- che i fatti sarebbero stati accertati in modo carente, omettendo in particolare di considerare l’illegittimità dei servizi igienici esistenti, realizzati senza permesso;
- che il Consiglio di Stato avrebbe violato il diritto di essere sentito, rifiutandosi di esperire il sopralluogo richiesto;
- che la domanda di costruzione è carente e fuorviante, perché configura l’intervento come una sistemazione di un impianto esistente e non come una costruzione di un impianto nuovo;
- che l’ubicazione dell’impianto è assurda, che ignora il problema delle immissioni, che viola le norme sull’igiene e la salute pubblica, nonché la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente, che comporterà senz’altro un’espropriazione dei diritti di vicinato, atteso che le immissioni saranno gravi, speciali ed imprevedibili;
- che l’intervento è in aperto contrasto con gli art. 2, 3 cpv. 1 lett. d e 37 seg. della legge sanitaria e non tiene conto delle prescrizioni a favore dei disabili;
- che l’impianto svaluta la loro casa, uno degli edifici più pregevoli di __________,
- che l’ubicazione di gabinetti pubblici deve essere pianificata, che non si tratta di accessori e che non sono conformi alla funzione della zona del nucleo;
- che i servizi igienici violano le NAPR, in particolare le disposizioni della LAC sulle distanze da confine e tra edifici.
D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il Dipartimento del territorio (UDC) rileva che la CBN e la sezione sanitaria hanno rilasciato il nulla osta senza riserve, mentre l’Ufficio dei beni culturali non è stato consultato perché la casa comunale non è iscritta nell’elenco dei beni culturali protetti.
Il municipio postula a sua volta il rigetto dell’impugnativa, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. In quanto proprietari di appartamenti in PPP situati nello stabile contiguo a quello dedotto in edificazione e già opponenti gli insorgenti sono legittimati a ricorrere.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione, oltre ad essere nota a questo tribunale per conoscenza diretta, emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dai ricorrenti con il ricorso al Consiglio di Stato. Il sopralluogo richiesto non appare dunque atto a procurare al Tribunale cantonale amministrativo la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per lo stesso motivo va respinta l’eccezione di violazione del diritto di essere sentito, sollevata dai ricorrenti in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di esperire una visita in luogo.
2. Completezza della domanda di costruzione
2.1. La domanda di costruzione deve essere corredata dalla documentazione necessaria (art. 4 cpv. 1 LE). I piani devono in particolare fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l’estensione delle opere oggetto della domanda (art. 11 cpv. 1 RLE). Le disposizioni sul contenuto della domanda mirano ad assicurare un corretto accertamento dei fatti ed a garantire il diritto di essere sentiti dell’istante e di eventuali opponenti (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 4 LE, n. 732).
2.2. Nel caso concreto, la domanda di costruzione è stata presentata nella forma ordinaria, anziché in quella della notifica, che avrebbe verosimilmente potuto essere ipotizzata (art. 6 cvp. 1 cifra 1 RLE). Essa contiene tutte le indicazioni richieste dall’art. 9 RLE. I piani annessi sono a loro volta esaurienti e rendono perfettamente comprensibile la natura e l’estensione delle opere oggetto della domanda (art. 11 RLE).
L’intervento previsto dalla domanda è configurato come una ristrutturazione di un impianto esistente. A giusta ragione, poiché i lavori concernono dei servizi igienici che, di fatto, esistono, del tutto incontestati, in quello stesso posto da almeno due lustri.
L’obiezione secondo cui sarebbero stati realizzati senza autorizzazione non inficia la legittimità formale della domanda in esame, che il Consiglio di Stato ha peraltro trattato come se avesse per oggetto l’installazione di servizi igienici sinora inesistenti.
3. Conformità di zona ed obbligo di pianificare
3.1. Giusta l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona d’utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s’integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona, cfr. anche art. 67 LALPT). Eccezioni a questo principio all’interno delle zone edificabili sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori di queste zone fa invece stato l’ordinamento retto dagli art. 24 - 24d LPT. Resta riservato l’obbligo di pianificare, sancito dall’art. 2 LPT, se si tratti di opere che per natura, dimensioni o effetti sul territorio e sull’ambiente, risultano talmente incisive da rendere necessario l’allestimento o la modifica di un piano di utilizzazione.
3.2. In concreto, i due WC con lavabo verrebbero installati in uno stabile situato nella zona del nucleo di __________, in sostituzione di un analogo impianto esistente, aperto al pubblico.
La funzione di questa zona non è espressamente definita dal PR. Le norme che la disciplinano si fondano comunque sul presupposto che servano all’abitazione ed alle altre attività mercantili od artigianali con modeste ripercussioni ambientali, che già in tempi remoti caratterizzavano questo particolare comparto.
Gabinetti di decenza aperti al pubblico costituiscono un'infrastruttura di servizio che si integra convenientemente nella zona del nucleo, assicurando a chi la frequenta la possibilità di espletare i suoi bisogni fisiologici. L’installazione di un simile impianto in un edificio pubblico, qual è la casa comunale, risponde quindi pienamente al requisito della conformità di zona. Non deve essere preventivamente pianificata.
4.Legislazione ambientale
4.1. Giusta l’art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente, soggiunge la norma, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Le limitazioni delle emissioni, soggiunge la norma, sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
L’art. 17 lett. a LPAc stabilisce a sua volta che il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio situato nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche può essere concesso soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione o sono sfruttate in agricoltura.
4.2. Nell’evenienza concreta, i controversi servizi igienici sono muniti di un impianto di aerazione. La limitazione delle emissioni atmosferiche appare adeguata e conforme alle esigenze poste dall’art. 11 cpv. 2 LPAmb. Non è invero dato di vedere quali ulteriori provvedimenti potrebbero essere adottati, rispettivamente imposti, per ridurle ulteriormente. Nemmeno gli insorgenti ne suggeriscono. L’insufficienza delle misure di contenimento delle immissioni non permetterebbe d’altro canto di negare la licenza, ma costituirebbe soltanto un motivo per imporne di più severe.
I servizi igienici previsti in sostituzione degli attuali WC sono collegati alla canalizzazione. Anche dal profilo della legislazione sulla protezione delle acque dall’inquinamento non sussistono dunque impedimenti al rilascio della licenza.
5. Norme di attuazione del PR
5.1. Gli art. 10 e 15 NAPR impongono alle costruzioni di inserirsi adeguatamente dal profilo estetico nel contesto edilizio in cui sono ubicate. Il municipio ha ritenuto che i nuovi gabinetti rispettassero questo precetto. La valutazione espressa dall’autorità comunale, per quanto opinabile possa apparire ai ricorrenti, considerati gli innegabili pregi di Casa __________, resiste alla critica. Tenuto anche conto dei limiti imposti dall’autonomia comunale al potere di cognizione dell’autorità di ricorso, non procede, in particolare, da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la norma conferisce al municipio. La griglia che maschera le porte delle latrine costituisce un valido espediente per migliorare l’integrazione del nuovo impianto nel contesto edilizio in cui si inserisce. Il fatto che un’altra ubicazione potrebbe per certi aspetti apparire preferibile non permette di considerare insostenibile la collocazione prescelta.
5.2. Per quanto riguarda le distanze, l’art. 10.1 NAPR dichiara applicabile l’ordinamento della LAC.
I nuovi WC verrebbero tuttavia inseriti all’interno di un edificio che sorge in contiguità con lo stabile di cui i ricorrenti sono comproprietari. Da un profilo generale non si pone dunque alcun problema di distanze né tra edifici, né dal confine. L’edificazione in contiguità è peraltro espressamente ammessa dalla norma in esame, laddove esiste la possibilità, indipendentemente dal fatto che si tratti di una costruzione principale od accessoria.
Irrilevante è la circostanza che il muro retrostante i WC insista interamente sul fondo dei ricorrenti. Essendo privo di aperture verso il fondo dedotto in edificazione, non impedisce comunque di costruire in contiguità. Vero è che l’art. 112 LAC impone una distanza minima di 3 m per l’edificazione di latrine, fucine, forni o concimaie. L’art. 113 LAC permette tuttavia al pretore, e quindi per analogia al municipio, di autorizzare una distanza inferiore, qualora i lavori siano eseguiti a regola d’arte e con materiali appropriati. Condizione, questa, che in concreto è sicuramente soddisfatta.
5.3. Anche dal profilo delle NAPR non sussistono dunque impedimenti al rilascio della licenza.
6.Misure a favore degli invalidi
6.1. Secondo l’art. 30 cpv. 1 LE, nella costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, deve essere tenuto conto dei bisogni degli invalidi motulesi, in quanto non insorgano costi sproporzionati o altri notevoli inconvenienti (cpv. 1).
L’art. 11 cpv. 1 LF sui disabili (LDis) dispone a sua volta che il giudice o l’autorità amministrativa non ordina l’eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato in particolare rispetto (a) ai costi che ne risultano, (b) agli interessi della protezione dell’ambiente o della protezione della natura e del paesaggio e (c) agli interessi della sicurezza del traffico o dell’esercizio.
6.2. In concreto, l’ubicazione e le ridotte dimensioni delle latrine rendono difficile l’uso da parte dei disabili motulesi. L’autorità cantonale ha tuttavia ritenuto che misure volte a migliorarne l’accessibilità comporterebbe inconvenienti sproporzionati al vantaggio che ne deriverebbe.
La valutazione rientra nel margine d’apprezzamento che la norma concede all’autorità decidente.
In effetti, per rendere le latrine facilmente accessibili anche da parte di motulesi occorrerebbe ingrandirle, spostandone le porte verso il centro del portico. Inconveniente, questo, che - oltre a vanificare gli obbiettivi di riordino perseguiti dall’intervento - arrecherebbe agli insorgenti pregiudizi ben più gravi di quelli di cui si prevalgono per opporsi al rilascio della licenza.
7.In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, confermando la licenza edilizia ed il giudizio impugnato siccome immuni da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, sono a carico degli insorgenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 30 LE; 112, 113, 124 LAC; 10, 15 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno identico importo al comune di __________ a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario