Incarto n.
52.2004.410

Lugano

24 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 15 dicembre 2004 della

 

 

 

RI 1  

patrocinata da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 novembre 2004 del comune di Lugano, con la quale ha attribuito alla ditta CO 1, __________, la delibera per i lavori dell'impianto sanitario concernente la sistemazione generale del __________;

 

 

preso atto che la ditta CO 1, con lettera 22 dicembre 2004, ha comunicato al committente di rinunciare all'appalto, in quanto nel criterio di aggiudicazione riguardante gli apprendisti, ha commesso un errore trascrivendo un dato non corretto, che ha influenzato in modo determinante l'esito della delibera;

 

 

rilevato che il committente, avuto conoscenza del contenuto dello scritto di cui sopra, con risoluzione 30 dicembre 2004, ha quindi proceduto ad una nuova delibera, assegnando i lavori alla ricorrente;

 

 

ritenuto che il ricorso è divenuto così privo d'oggetto, la procedura può essere stralciata dai ruoli senza spese e tassa di giustizia; al committente, a cui spettava l'onere della verifica delle offerte, va addossata invece l'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.

 

 

2.Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di CO 2 rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 1000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

  

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. CO 1  

2. CO 2  

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario