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Incarto n.
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Lugano 15 marzo 2005
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 20 dicembre 2004 di
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 10 dicembre 2004 del municipio di CO 1 che annulla il concorso ad invito indetto per la stipulazione di sei polizze assicurative; |
viste le risposte:
- 11 gennaio 2005 della CO 3;
- 21 gennaio 2005 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 settembre 2004 il municipio di CO 1 ha invitato __________, per il tramite del suo agente generale RI 1, qui ricorrente, a presentare, assieme ad altre cinque compagnie di assicurazione, un'offerta per la copertura assicurativa di due veicoli a motore (RC) e dell'azienda elettrica comunale (RC), degli infortuni (obbligatoria e complementare) del personale amministrativo e di pulizia, nonché del rischio incendio per due stabili.
Il capitolato d'oneri indicava che il concorso era sottoposto alla LCPubb e che la commessa sarebbe stata aggiudicata tenendo conto unicamente del minor prezzo.
In tempo utile, sono pervenute al committente le offerte delle seguenti assicurazioni:
__________ Fr. 5'471,50
CO 4 Fr. 5'867,70
CO 3 Fr. 5'918,60
CO 5 Fr. 6'172,80
CO 2 Fr. 7'487,65
B. Il 10 dicembre 2004 il municipio ha comunicato alle concorrenti di non aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute in quanto vi sono delle divergenze fra quanto offerto dalle diverse compagnie in merito alla copertura di alcuni rischi (LCPubb, art. 34).
C. Contro questa risoluzione RI 1, insorgente in qualità di agente generale dell'__________, si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa sia aggiudicata alla predetta assicurazione, per il tramite della sua agenzia, siccome miglior offerente. A suo avviso, non esisterebbero validi motivi per annullare il concorso.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, rilevando di aver allestito il capitolato d'oneri in maniera incompleta ed erronea. Inoltre, alcune concorrenti avrebbero offerto delle prestazioni non richieste, mentre il ricorrente non avrebbe né offerto una determinata polizza, né prodotto la necessaria documentazione.
La CO 3 ha formulato considerazioni di carattere generale senza entrare nel merito del ricorso, mentre le altre concorrenti non hanno presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 e 37 lett. d LCPubb.
1.2. Dal profilo della legittimazione attiva, va rilevato che abilitati ad impugnare le decisioni rese dal committente nell'ambito di un concorso ad invito sono anzitutto i concorrenti invitati.
In concreto, l'invito a partecipare al concorso è stato rivolto alla __________ per il tramite dell'agente generale qui comparente. Legittimata ad impugnare le decisioni relative al concorso al quale è stata invitata è quindi semmai l'assicurazione. Non ha invece qualità per agire l'agente, che è soltanto rappresentante.
RI 1 dichiara esplicitamente di comparire in giudizio nella sua qualità di agente generale dell'__________. Non insorge quindi a titolo personale, ma a nome e per conto della sua assicurazione. Ne fa chiaramente fede la domanda di aggiudicare la commessa all'__________. Stando così le cose, ben si può ammettere che il ricorso sia ricevibile anche dal profilo della legittimazione attiva in quanto proposto dalla predetta compagnia di assicurazione. Costituirebbe invero un eccesso di formalismo negarle la facoltà di contestare la decisione di annullare la gara alla quale è stata invitata soltanto perché l'agente che è insorto a tutela dei suoi interessi ha omesso di dichiarare con la dovuta precisione che il ricorso è interposto dalla compagnia d'assicurazioni che rappresenta.
1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.4. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. A norma dell'art. 34 cpv. 1 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute. Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2). Secondo l'art. 44 RLCPubb, l'annullamento del concorso entra in considerazione in particolare quando nessuna delle offerte presentate soddisfa i criteri e le esigenze tecniche fissate nei documenti di gara (lett. a), quando si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o a venire meno del principio della concorrenza (lett. b) oppure quando il progetto viene modificato in modo sostanziale (lett. c).
Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001 II n. 41). Non giustificano una rinuncia all'aggiudicazione i motivi che il committente poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso. L'interruzione della gara va quindi ammessa con cautela, in particolare ove occorra salvaguardare interessi pubblici preponderanti sulle aspettative riposte in buona fede dai concorrenti in una conclusione della procedura mediante aggiudicazione (RDAT 2003 II n. 32).
3. In concreto, va innanzitutto osservato che la decisione impugnata, scarna nella sua motivazione, non menziona le ragioni secondo le quali la delibera sarebbe ragionevolmente inesigibile. Nemmeno le considerazioni addotte successivamente dal committente sono tuttavia atte a suffragare il provvedimento censurato.
3.1. La circostanza che nel capitolato il municipio abbia dimenticato d'inserire, accanto al personale amministrativo e di pulizia, l'operaio comunale e l'operaio avventizio come beneficiari della copertura dell'assicurazione infortuni, non costituisce certo un vizio sufficiente a giustificare l'annullamento della gara. Oltre ad essere imputabile al committente stesso, il difetto non impedisce invero di estendere in un secondo tempo la copertura assicurativa a questi dipendenti.
3.2. Parimenti inidoneo a giustificare l'annullamento del concorso è il fatto che l'offerta del ricorrente preveda anche un premio particolare per l'assicurazione responsabilità civile per il rimorchio spargisale, che le altre offerte integrano invece in quello del veicolo trainante. Semmai si tratta di una questione di conformità dell'offerta.
3.3. Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne il fatto che l'offerta del ricorrente non contempli l'assicurazione dello stabile situato sulla part. n. 163, in quanto già assicurato dalla sua stessa compagnia. Il problema va affrontato e risolto in sede di aggiudicazione.
3.4. Medesima sorte va riservata alle obiezioni sollevate dal municipio con riferimento alla mancata produzione da parte del ricorrente di alcune dichiarazioni attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte (art. 30 RLCPubb). Non è di certo un motivo che possa giustificare l'annullamento del concorso.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto nella misura in cui chiede che la risoluzione municipale impugnata venga annullata. Va invece respinto nella misura in cui postula che la commessa sia aggiudicata all'__________. Spetterà al municipio, al quale gli atti vanno rinviati, determinarsi al riguardo.
Non avendo La CO 3 resistito all'impugnativa, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono poste esclusivamente a carico del comune, secondo soccombenza (artt. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli artt. 1, 5, 10, 11, 34, 36, 37, 40 LCPubb; 30, 42, 44 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 dicembre 2004 del municipio di CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda nei suoi incombenti.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di CO 1, che rifonderà ugual importo al ricorrente a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario