|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Katia Baggi Fiala |
statuendo sul ricorso 5 marzo 2004 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 17 febbraio 2004, n. 695, del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 2 dicembre 2003 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la costruzione di una piscina scoperta sulla part. __________ RF; |
viste le risposte:
- - 15 marzo 2004 del municipio di __________;
- 16 marzo 2004 del Consiglio di Stato;
- 17 marzo 2004 di __________;
8 aprile 2004 del Dipartimento del territorio (DT), UDC, Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 luglio 2003 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una piscina scoperta (ml 8 x 4; 48 mc) sul mappale n. __________, sito in zona R2.
Il progetto prevedeva di dotare la piscina di un impianto di filtraggio normale a sabbia con clorazione automatica e di uno scarico, all’inizio inutilizzato, per l’allacciamento alla futura canalizzazione. Inoltre lo svuotamento annuale della vasca verrebbe effettuato tramite pompaggio dell’acqua in un camion cisterna da parte di una ditta specializzata, mentre le acque di controlavaggio dei filtri finirebbero nel pozzo perdente esistente.
Alla domanda si sono opposti i vicini RI 1 e __________, entrambi obiettando che il progetto contrasta con le disposizioni in materia di protezione delle acque e che il mappale dedotto in edificazione non è servito da canalizzazioni di scarico pubbliche.
L’autorità cantonale, dal canto suo, ha rilevato che il fondo in questione è ubicato in zona residua, senza particolari vincoli riguardo alla protezione delle acque, è sito nel perimetro delle previste canalizzazioni, peraltro già approvate, e che a medio termine le acque residuali della piscina verranno allacciate al collettore pubblico. Ha poi sottolineato che il sistema provvisorio di eliminazione delle acque residuali tramite l’esistente e già utilizzato pozzo perdente rientrerebbe nelle eccezioni dell’art. 18 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). In effetti, lo scarico delle acque nere dello stabile che sorge sullo stesso mappale nel pozzo perdente non ha finora creato alcun problema ed inoltre il previsto sovraccarico di sostanze organiche dovuto alla piscina sarà modesto e non modificherà la situazione attuale.
Preso atto del predetto preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 2 dicembre 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Con giudizio 17 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Preso atto che lo scarico annuale della piscina avverrà tramite pompaggio in un camion cisterna e che le acque di controlavaggio dei filtri saranno immesse nel pozzo perdente esistente ove saranno neutralizzate a contatto con le sostanze organiche del pozzo stesso, l’autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il sistema di smaltimento previsto garantiva una sufficiente protezione delle acque e andava considerato conforme alla legislazione vigente in base al principio della proporzionalità. In effetti, in una recente decisione il Tribunale federale avrebbe ammorbidito la rigida giurisprudenza resa in passato in materia di protezione delle acque.
C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullarlo unitamente alla controversa licenza edilizia.
Il ricorrente annota innanzitutto di non osteggiare la realizzazione di una piscina da parte della vicina, ma di pretendere semplicemente il rispetto delle vigenti norme poste a tutela delle acque.
Sostiene che il mappale sarà allacciato al collettore comunale solo fra 6-9 anni e che la concentrazione di disinfettanti nell’acqua sarà sicuramente superiore al limite consentito dalla LPAc. Contesta inoltre la sussistenza di un cambiamento di giurisprudenza e ricorda che la legislazione in materia di protezione delle acque non consente all’autorità giudicante di rilasciare permessi di costruzione a condizioni meno restrittive di quelle previste dalle norme vigenti.
D. All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio, __________ e il DT (UDC, SPAAS), con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE), il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2.1. La LPAc vieta di introdurre direttamente o indirettamente nelle acque sostanze inquinanti (art. 6) e obbliga ad immettere nelle canalizzazioni le acque di scarico inquinate prodotte all’interno del perimetro delle canalizzazioni (art. 11). All’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche la legge subordina inoltre il rilascio di permessi di costruzione alla condizione che risulti garantita l’immissione delle acque inquinate nella canalizzazione stessa (art. 17 lett. a). Deroghe a questo principio possono essere accordate soltanto qualora risultino soddisfatte le condizioni poste dall’art. 18 LPAc. Tale disposizione precisa che per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l’allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l’eliminazione delle acque di scarico è assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l’autorità sente l’ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque.
Ai sensi della precedente legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LIA), ora abrogata, il “breve termine” rappresentava un periodo di circa 3 anni (art. 26 ordinanza della LIA). Considerato che la LPAc non precisa nulla a riguardo e che per quanto riguarda la problematica in questione la LPAc ha ripreso la LIA senza particolari modifiche, si può dunque far riferimento al termine di 3 anni.
La LPAc non precisa nemmeno cosa si debba intendere per “edifici o impianti minori”. A riguardo ci si può rifare alla LE, che offre un elenco esemplificativo delle opere di secondaria importanza, indicando fra queste anche le piscine familiari (cfr. art. 11 cpv. 1 LE e 6 cpv. 1 cifra 6 RLE).
2.2. L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche o in un ricettore naturale acque di scarico inquinate unicamente a determinate condizioni. In particolare, l’Allegato 3.3 dell’OPAc, alla cifra 28, prevede che l’acqua delle piscine può essere immessa in un ricettore naturale soltanto se contiene al massimo 0.05 mg/l (valore indicativo) di sostanze disinfettanti (p. es. cloro attivo).
3.3.1. Nel caso in esame, benché il fondo sia compreso nel perimetro delle canalizzazioni in base al PGS del marzo 2000, già approvato dalla SPAAS il 3 settembre 2001, è pacifico che il controverso impianto non potrà essere allacciato alla canalizzazione in tempi ragionevolmente brevi. In effetti, anche a detta della SPAAS l’allacciamento potrà essere effettuato solo fra 6-9 anni.
3.2. Quanto alle sostanze inquinanti che verrebbero immesse nel pozzo perdente, rilevante ai fini del presente giudizio si avvera soltanto la qualità delle acque in esubero e di quelle di controlavaggio dei filtri. Come risulta infatti dalla domanda di costruzione, la vasca sarà svuotata tramite il pompaggio in un camion cisterna, mentre le acque di controlavaggio dei filtri e in esubero verranno riversate nel pozzo perdente. Orbene, stando alle valutazioni operate dalla SPAAS, quest'ultime potranno contenere una quantità di cloro non inferiore a 0.2 mg/l e raggiungere nella peggiore delle ipotesi i 0.5 mg/l. Siffatti valori non possono essere considerati trascurabili solo perché la quantità d'acqua inquinata che finirà nel pozzo perdente sarà verosimilmente contenuta. In effetti, l’OPAc è chiara al riguardo (allegato 3.3 punto 28) e non lascia assolutamente spazio ad interpretazioni. Nella fattispecie il limite fissato dalla legge verrebbe superato da 4 fino a 10 volte.
4. Riguardo all’asserita timida apertura del Tribunale federale in materia di protezione delle acque, si rileva che la sentenza richiamata dal Consiglio di Stato concerne una fattispecie totalmente diversa da quella in esame. In effetti, oggetto dell'invocata decisione del Tribunale federale (1A.198/2001) era la costruzione di una casa di abitazione in zona di protezione delle acque S2. Al caso tornava applicabile l’allegato 4 della OPAc, che alla cifra 222 cpv. 1 lett. a prevede comunque la possibilità per l’autorità di concedere per motivi importanti delle deroghe al divieto assoluto di costruire impianti ed edifici in zona S2. Non è dunque possibile sostenere che il Tribunale federale, ammettendo a determinate condizioni l'insediamento di costruzioni in zona di protezione S2, abbia inteso modificare la portata della LPAc o semplicemente introdurre una prassi meno rigorosa in tema di protezione delle acque.
5.Considerato dunque che le condizioni previste dal regime eccezionale dell'art. 18 LPAc non sono adempiute nella fattispecie, in particolare che l’allacciamento alla canalizzazione pubblica non avverrà entro breve e che il contenuto di sostanze disinfettanti nell’acqua sarà superiore al limite permesso, il ricorso deve essere accolto e l’autorizzazione concessa annullata, al pari della decisione governativa che l'ha tutelata.
Resta comunque riservata alla resistente la facoltà di presentare una nuova domanda per la costruzione di una piscina munita di un impianto a circuito completamente chiuso di rigenerazione dell’acqua, compresa quella prodotta dal controlavaggio dei filtri (RDAT 1993 I n. 81 = STA 27 novembre 1992 in re K.; STA 21 dicembre 1992 in re L.).
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della resistente (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 11, 17, 18 LPAc; art. 6 OPAc, Allegato 3.3 OPAc; art. 21 LE; art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 17 febbraio 2004 (no. 695) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 2 dicembre 2003 del Municipio di __________.
2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della resistente __________, con l'ulteriore obbligo di rifondere ad RI 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
|
3. Intimazione a: |
|
|
terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario