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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Stefano Rossi, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 20 marzo 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 2 marzo 2004 del Consiglio di Stato, n. 873, che ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la risoluzione 26 novembre 2003, con cui il municipio di gli ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la ristrutturazione del rustico situato al mappale n. __________ RF, fuori zona edificabile; |
viste le risposte:
- 31 marzo 2004 del municipio di;
- 30 marzo 2004 del Consiglio di Stato;
- 26 aprile 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il ricorrente __________ RI 1 è proprietario della part. n. __________ RF di, situata in zona Fz (fuori zona edificabile), sulla quale sorgeva un rustico censito nel relativo inventario comunale quale meritevole di conservazione con possibilità di cambiamento di destinazione (categoria 1a).
L'11 marzo 1997, __________ RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di trasformare il suo rustico per ricavare delle camere destinate ad una struttura agrituristica. Il progetto prevedeva in sostanza di conservare i muri perimetrali della costruzione e di riorganizzare i locali interni in modo da ricavare ad ogni piano un'ampia camera con bagno. Esternamente era stata prevista unicamente la realizzazione di una piccola scala sul lato sud-est per consentire l'accesso alla camera posta al primo piano.
b) Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 21 aprile 1998 il municipio ha concesso la licenza edilizia.
c) Il 24 luglio 2003, nel corso di un sopralluogo sul fondo del ricorrente, il tecnico comunale ha costatato la demolizione integrale del rustico, la sua parziale ricostruzione e la realizzazione di un muro di sostegno lungo circa 15 metri. Lo stesso giorno, il municipio ha ordinato al ricorrente la sospensione dei lavori. Il 20 agosto è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio nel corso del quale le parti hanno costatato quanto accertato dal tecnico comunale.
B. Il 29 agosto 2003 RI 1 ha chiesto il permesso in sanatoria per la ricostruzione del rustico e per la formazione di un muro di sostegno alto 1.5 m e lungo 21.40 m. Abbandonata l'idea di realizzare due camere indipendenti, il nuovo progetto prevede in sostanza di ricostruire l'edificio preesistente, ampliandolo verso nord-est e realizzando in tal modo un'abitazione famigliare composta da un soggiorno, un tinello, una camera, un soppalco, una cucina, una cantina e un bagno.
Alla domanda si è tempestivamente opposto il Dipartimento del territorio rilevando l'incompatibilità dell'intervento con le norme pianificatorie relative alle costruzioni fuori delle zone edificabili. Il 26 novembre 2003, il municipio ha negato il permesso a posteriori.
C. Il 2 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata contro di esso da RI 1. Il Governo ha in sostanza condiviso le motivazioni addotte dal Dipartimento del territorio nella sua opposizione al rilascio della licenza edilizia.
D. Contro questa decisione, il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza edilizia a posteriori. Chiesto innanzitutto l'esperimento di un sopralluogo, il ricorrente contesta che il rustico sia stato alterato dal proprietario. In realtà l'immobile sarebbe stato danneggiato da un'alluvione durante la fase di ristrutturazione e in seguito ricostruito. Non si tratterebbe pertanto di una nuova costruzione. Anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse giungere a tale conclusione, l'intervento, al quale non si opporrebbe alcun interesse pubblico preponderante, andrebbe comunque autorizzato, poiché costituirebbe una costruzione ad ubicazione vincolata, essendo finalizzato a migliorare la ricettività turistica della zona.
E. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione sono giunti il municipio e il Dipartimento del territorio, con considerazioni che saranno, per quanto necessario, riprese più avanti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 43, 46 PAmm) e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge infatti chiaramente dai piani e dalle fotografie presenti nell’incarto. Il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare pertanto idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. La licenza 21 aprile 1998, rilasciata dal municipio al ricorrente, per il cambiamento di destinazione e per lavori di ristrutturazione del rustico non può più essere utilizzata già per il fatto che l'immobile è stato demolito. Poco importa che la demolizione sia stata conseguente ad un nubifragio che ne avrebbe danneggiato i muri perimetrali in ragione dell'80%. I motivi che hanno determinato la scomparsa dell’edificio sono del tutto irrilevanti ai fini del giudizio (STA 6 febbraio 2004 in re M.). Data la scomparsa, fortuita o meno dell'edificio, una sua ricostruzione non poteva più essere realizzata sulla base dell'autorizzazione iniziale, limitata fondamentalmente ad una ristrutturazione interna, la ricostruzione poteva essere attuata ma unicamente in virtù di una nuova autorizzazione a costruire, poi effettivamente richiesta in sanatoria il 29 agosto 2003.
2.2. Il manufatto da ricostruire non può in tutta evidenza beneficiare di un permesso di costruzione ordinario. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'intervento edilizio non è conforme alla funzione della zona cui è assegnato il fondo in questione. L'ammissibilità del progetto in sanatoria va pertanto esaminata in applicazione unicamente degli art. 24 e segg. LPT.
3. 3.1. Giusta l'art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
3.2. La destinazione agrituristica dell'immobile, peraltro opinabile considerando che il progetto in sanatoria prevede la realizzazione di un abitazione più affine ad una residenza secondaria che ad un servizio agrituristico, non adempie i requisiti dell'ubicazione vincolata, nemmeno ammettendo che l'intervento contribuisca effettivamente a migliorare la ricettività turistica della zona. Nulla impedisce infatti la sua esecuzione all'interno della zona edificabile e neppure vi sono ragioni oggettive per le quali l'opera debba sorgere sul fondo in oggetto. Un permesso fondato sull'art. 24 LPT non entra quindi in considerazione.
4. 4.1. L'art. 24c LPT permette all'autorità competente di autorizzare la rinnovazione, la trasformazione parziale, la ricostruzione e modici ampliamenti di edifici e impianti esistenti fuori delle zone edificabili, ma non più conformi alla destinazione della zona, purché siano eretti o modificati legalmente (STA 6 febbraio 2004 in re. C.).
4.2. Nemmeno l'art. 24c LPT torna applicabile alla fattispecie. La norma concerne infatti unicamente edifici o impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla funzione della zona di utilizzazione (art. 41 OPT). Ipotesi, questa, che in concreto non si verifica, poiché il contrasto tra la destinazione abitativa dell'edificio e la funzione della zona di utilizzazione non è da ricondurre ad una modifica della legge o degli atti pianificatori.
5. 5.1. Giusta l'art. 24d cpv. 2 LPT, il diritto cantonale può autorizzare il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione se sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente (lett. a) e se la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo (lett. b). L'autorizzazione, soggiunge l'art. 24 d cpv. 3 LPT, può essere rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto si presta all'utilizzazione prevista (lett. a) e se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati (lett. b).
5.2. Già per il fatto che l'edificio in esame è stato demolito o è andato distrutto, l'art. 24d LPT non torna applicabile alla fattispecie. Come già rilevato, i motivi che ne hanno determinato la scomparsa sono del tutto irrilevanti.
Neppure l'art. 39 cpv. 2 OPT è applicabile alla fattispecie. Il rustico era stato posto sotto protezione nel quadro della pianificazione cantonale dell'utilizzazione. Con la sua scomparsa sono venute meno le esigenze di tutela.
6. Analoge considerazione valgono per la realizzazione del muro di sostegno, peraltro sovradimensionato rispetto alla pendenza del terreno, invero minima, e manifestamente finalizzato alla creazione di un pianoro-giardino, piuttosto che a contenere presunti deflussi idrici dei quali si ignora peraltro entità e provenienza. È invece del tutto ininfluente la decisione dell'Ufficio Protezione Civile di esonerare il ricorrente dalla formazione di un rifugio, siccome completamente estranea all'esame di conformità del progetto con il diritto pubblico applicabile per il rilascio dell'autorizzazione a costruire.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e il giudizio governativo confermato. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 24a-d LPT; 39 OPT; 1 e 21 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico di RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
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4. Intimazione a: |
; ; ; __________
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario