Incarto n.
52.2005.101/102

 

Lugano

12 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 18 marzo 2005 delle

 

 

a.

 

b.

M__________, ,

 

C__________ I__________, ,

patrocinate da: avv. PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

le decisioni 9 marzo 2005 con cui la Fondazione per le facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana (USI) ha aggiudicato alla ditta CO 1 la fornitura e l'installazione degli impianti di riscaldamento (a) del corpo centrale, (b) della facoltà di informatica;

 

 

viste le risposte:

-          29 marzo 2005 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);

-            4 aprile 2005 dell'USI;

 

preso atto della replica delle ricorrenti e della duplica 6 maggio 2005 dell'USI;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 10 dicembre 2004 la Fondazione per le facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana (USI) ha indetto otto con-corsi pubblici, retti dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostati secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di ampliamento dell’USI di Lugano (II. tappa; FU 99/2004 pag. 8778);

 

che la posizione 223.100 delle prescrizioni valide per tutti i concorsi dichiarava applicabili i requisiti d’idoneità minimi sanciti dall’art. 27 RLCPubb;

 

che il concorso n. 6 (CCC 24) aveva per oggetto la fornitura e l'installazione degli impianti di riscaldamento del corpo centrale (CC) e della nuova facoltà di informatica (INFO), per i quali sono stati allestiti due distinti capitolati;

 

che entrambi gli impianti di riscaldamento dovevano funzionare anche come impianti di raffreddamento; le singole pagine di entrambi i capitolati, oltre all’intestazione impianto di riscaldamento, recano di conseguenza l’intestazione riscaldamento e refrigerazione; il capitolato relativo all’impianto del corpo centrale contiene inoltre ulteriori prescrizioni impianti di riscaldamento e raffreddamento;

 

che la posizione R 520.008, relativa alle pompe di circolazione flangiate dell'impianto del corpo centrale, richiede un'esecuzione per acqua di riscaldamento e di refrigerazione, mentre le corrispondenti posizioni R 529.003 - 006 delle pompe flangiate dell'impianto della facoltà d'informatica richiedono un'esecuzione per acqua refrigerata;

 

che in tempo utile sono pervenute alla committente le offerte di 11 ditte per l’impianto di riscaldamento del corpo centrale e di 9 ditte per quello della facoltà di informatica; fra queste, quelle delle ricorrenti e della CO 1;

che, valutate le offerte in base ai criteri d’aggiudicazione, la committente ha classificato la CO 1 al primo posto in entrambe le commesse con 100 punti; con decisione 9 marzo 2005 l’USI gliele ha pertanto aggiudicate per l’importo di fr. 488'222.50 (facoltà d’informatica), rispettivamente di fr. 559'543.35 (corpo centrale);

 

che contro le predette decisioni di aggiudicazione sono insorte con distinti ricorsi davanti al Tribunale cantonale amministrativo la C__________ e la M__________ che si erano classificate al secondo posto per l’impianto di riscalda-mento del corpo centrale (C__________: 77.26 punti), rispettivamente per quello della facoltà d’informatica (M__________: 74.68 punti);

 

che entrambe le ricorrenti obiettano che la CO 1, non avendo in organico un professionista che soddisfa i requisiti posti dalla leg-ge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (L__________), non adempie i criteri d’idoneità sanciti dall’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb per la fornitura e la messa in opera di un impianto tecnico speciale quale deve essere considerato un impianto di raffreddamento;

 

che, contestate anche le valutazioni del prezzo e delle referenze, entrambe le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle contro-verse delibere;

 

che all’accoglimento dei ricorsi si sono opposti l’USI e l’ULSA, contestando in particolare che le commesse abbiano per oggetto impianti tecnici speciali; si tratterebbe di normali impianti di riscaldamento che possono funzionare anche come impianti di raffreddamento semplicemente convogliando nelle relative tubazioni acqua fredda, che cede poi all'acqua industriale il calore raccolto sul circuito;

 

che in sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppate le rispettive tesi ed allegazioni, confermandosi nelle proprie domande;

 

che la CO 1 non ha invece presentato osservazioni;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP; in quanto partecipanti al concorso le ditte ricorrenti sono legittimate a contestare l’ag-giudicazione a favore della CO 1; i ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine;

 

che avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti del concorso (art. 18 PAmm);

 

che giusta l’art. 27 cpv. 1 RLCPubb, richiamato dalla posizione 223.100 delle prescrizioni generali per tutti i concorsi indetti dall’USI, erano ammesse a partecipare alla gara:

 

b)   per gli impianti tecnici speciali: le ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma soddisfa i requisiti della legge sulla protezione e sull’ esercizio delle professioni di ingegnere e architetto. Per impianti speciali si intendono in particolare:

1.    impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento;

2.    impianti di rilevazione incendi;

3.    impianti di trasporto verticali e orizzontali;

 

c)   per le opere artigianali: le ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell’ impiantistica o titolo equivalente.

 

che l’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb esige, a titolo di criterio d'idoneità, che per le commesse relative ad impianti tecnici speciali il concorrente disponga di professionisti più qualificati - dal profilo dei titoli di studio - di quelli altrimenti occorrenti per le commesse artigianali (art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb); l'esigenza è evidentemente dettata dalla generalmente maggiore complessità tecnica di questo tipo di impianti;

 

 

 

che l’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb elenca alcuni tipi d'impianti che per definizione sono da annoverare nella categoria degli impianti tecnici speciali; fra questi include gli impianti di raffreddamento;

 

che la norma non precisa ulteriormente la nozione di impianto di raffreddamento; in assenza di particolari limitazioni, volte a circoscriverne il novero, si deve necessariamente ritenere che qualsiasi impianto destinato a ridurre la temperatura ambientale soggiaccia alla disposizione in esame; irrilevante è il fatto che si tratti di un impianto di raffreddamento o di refrigerazione;

 

che è senz’altro possibile che certe opere artigianali, dal profilo tecnico, siano più complesse di determinati impianti tecnici speciali; anche un profano è in grado di capire che l’installazione di un impianto di ventilazione per un semplice servizio igienico può essere più semplice di quella di un complesso impianto di riscaldamento e che non v’è alcuna necessità di disporre di un ingegnere per il primo, mentre invece potrebbe essere non solo opportuno, ma addirittura indispensabile di disporre di un professionista qualificato per il secondo;

 

che, nella misura in cui il capitolato non definisce i criteri d’idoneità in funzione delle particolari caratteristiche della commessa, limitandosi a dichiarare applicabile l’art. 27 RLCPubb, tale norma va applicata secondo la sua congenita rigidità, per cui potrà risultare inevitabile di disporre di un tecnico che soddisfa i requisiti della LPEPIA anche per installare un banale impianto di raffreddamento, che non pone particolari problemi tecnici;

 

che, nell’evenienza concreta, gli impianti di riscaldamento oggetto delle controverse commesse devono anche funzionare come impianti di raffreddamento;

 

che per questa particolare funzione supplementare sono da considerare impianti tecnici speciali che richiamano l’applicazione dell’art. 27 cpv. 1 lett. b RLCPubb; irrilevante è il fatto che la funzione di raffreddamento sia subalterna rispetto a quella di riscaldamento e che non ponga particolari problemi tecnici: la norma in esame non opera distinzioni a dipendenza del grado di complessità tecnica dell’impianto; determinante è esclusivamente la funzione dell’impianto;

 

che invano sostiene la committente che si tratterebbe di un'opera artigianale e non di un impianto tecnico speciale; una simile tesi avrebbe potuto essere accreditata solo se la committente avesse evitato di dichiarare applicabili i criteri d'idoneità dell'art. 27 LCPubb anche al concorso per gli impianti di riscaldamento; il CIAP le lasciava piena libertà di definire i criteri d’idoneità in funzione delle specificità della commessa;

 

che già per questo motivo i ricorsi vanno accolti, annullando le delibere impugnate;

 

non chiedendo le ricorrenti che questo tribunale aggiudichi loro direttamente le commesse in discussione gli atti vanno rinviati alla committente affinché vi provveda;

 

che non avendo la CO 1 resistito alle impugnative, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico esclusivamente dell'USI, unica soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 51, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

                                         § Di conseguenza:

1.1.   le decisioni 9 marzo 2005 con cui la Fondazione per le facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana (USI) ha aggiudicato alla ditta CO 1 la fornitura e l'installazione degli impianti di riscaldamento (a) del corpo centrale, (b) della facoltà di informatica, sono annullate;

1.2    gli atti sono rinviati alla committente per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 2'000.- a ciascuna delle ricorrenti a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario