Incarto n.
52.2005.106

Lugano

3 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 22 marzo 2005 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 marzo 2005 dell'CO 2 (__________), che aggiudica alla CO 1 le prestazioni di geologia relative all'impianto di pompaggio/turbinaggio V__________;

 

 

preso atto che con scritto 2 maggio 2005 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

ritenuto che il committente si è avvalso della consulenza di un avvocato iscritto nell'apposito registro, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

2.Non si prelevano né tasse, né spese.

Il ricorrente rifonderà all'CO 2 l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

patrocinata da: PA 1

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario