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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 24 marzo 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 9 marzo 2005 (no. 1079) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 gennaio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi; |
vista la risposta 5 aprile 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 15 ottobre 1962 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel gennaio del 1981. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
14 febbraio 1983 revoca di 1 mese per essere incorso in un incidente a causa della velocità eccessiva, con allontanamento dal luogo del sinistro e opposizione alla prova del sangue;
22 giugno 1983 revoca di 1 anno per eccesso di velocità (185/178 km/h sul limite di 100 km/h) e susseguente guida nonostante il sequestro della licenza da parte della polizia;
3 gennaio 1984 revoca di + 8 mesi per aver circolato malgrado la revoca in atto;
21 novembre 1986 revoca di 6 mesi con esame psico-tecnico per aver circolato a velocità eccessiva (160/153 km/h sul limite di 100 km/h);
19 aprile 1988 revoca definitiva per aver provocato un incidente omettendo di osservare un semaforo indicante "fermata"; decisione annullata dal Consiglio di Stato con sentenza 8 agosto 1990;
25 giugno 1993 ammonimento per velocità eccessiva (160/153 km/h sul limite di 120 km/h);
28 febbraio 1997 ammonimento per velocità eccessiva (78/73 km/h sul limite di 50 km/h);
9 marzo 2000 revoca di 1 mese per aver effettuato sorpassi irregolari il 21.6.1999 e, tre mesi dopo, aver provocato un incidente;
13 settembre 2001 revoca di 1 mese per velocità eccessiva (116/110 km/h sul limite di 80 km/h).
B. L'8 agosto 2003, verso le ore 01.30, RI 1 ha circolato in territorio di __________ ad una velocità accertata tramite rilevamento radar di 86/81 km/h, laddove vigeva il limite di 50 km/h.
A seguito di questa infrazione, con decreto d'accusa 23 febbraio 2004 il Ministero pubblico ha proposto la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 500.-. Statuendo su opposizione in relazione ai medesimi fatti, il 6 luglio 2004 la Pretura penale l'ha dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver infranto il segnale di velocità massima di 50 km/h esposto in loco, rigettando la tesi della difesa secondo cui il limite generale non era vincolante siccome scarsamente visibile.
RI 1 ha impugnato il giudizio di conferma della pena prevista dal Procuratore davanti alla Camera di cassazione e revisione penale (CCRP), sostenendo con l'appoggio di una perizia stilata da__________ che il segnale di velocità massima non era percepibile chiaramente, per cui gli poteva tutt'al più essere rimproverata una violazione del precedente limite di 60 km/h e una infrazione semplice alla LCStr. Il 18 agosto 2004 la CCRP ha respinto il gravame, confermando in sostanza sia l'imputazione che la pena irrogata. Il mese seguente la stessa autorità ha peraltro respinto un'istanza volta ad ottenere la revisione della decisione pretorile sulla scorta delle risultanze del referto __________. A riguardo, la CCRP ha annotato che quand'anche il primo giudice avesse avuto a disposizione la nota perizia egli non avrebbe deciso in modo diverso, dato che tutti gli elementi evidenziati dall'esperto erano stati comunque adeguatamente considerati.
C. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 20 gennaio 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di sei mesi, dal 28 febbraio 2005 al 27 agosto 2005, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c LCStr e 34 cpv. 1 OAC.
D. Con giudizio 25 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non dover esaminare le argomentazioni che il ricorrente aveva ripetutamente addotto in quella sede. Preso atto del grave eccesso di velocità commesso, l’autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della revoca, considerati la colpa e i precedenti dell'interessato.
E. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, ribadendo che i segnali di prescrizione e di divieto sono vincolanti solo se sono chiari e la loro portata è facilmente riconoscibile. Nel caso di specie, i cartelli indicanti il limite generale di 50 km/h erano posizionati in una zona d'ombra ed erano poco visibili sia per la presenza di pubblicità, sia per l'abbaglio creato da un potente faro alogeno posto nelle vicinanze. Un'eventuale misura amministrativa andrebbe quindi commisurata tenendo conto del fatto che il ricorrente era convinto di circolare in una zona gravata da un limite di velocità di 60 km/h.
F. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, mediograve o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa prima dell'avvento del nuovo diritto, la fattispecie va esaminata alla luce di quello previgente, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall’agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 22 gennaio 2003, inc. n. 6A.82/2002, consid. 2.1; DTF 121 II 214, consid. 3a).
3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi l'8 agosto 2003 la Pretura penale ha ritenuto il ricorrente autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 500.- per aver circolato alla velocità punibile di 81 km/h laddove vige un limite di 50 km/h. Adita a due riprese dal condannato, la CCRP ha confermato la qualificazione giuridica del reato e la sanzione, rilevando in particolare che il primo giudice era giunto alle sue conclusioni dopo aver vagliato tutte le argomentazioni difensive sottopostegli, comprese quelle riferite all'infelice posizione della segnaletica ed al riverbero provocato in loco dal faro alogeno di un'esposizione.
Alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con sentenze passate in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata dalla Pretura penale, la cui legittimità è stata peraltro confermata dalla CCRP senza che il ricorrente - pur conscio della prospettiva di una pesante revoca della licenza - avesse ad aggravarsi ulteriormente al Tribunale federale.
D'altra parte, quand'anche gli fosse possibile rivedere le valutazioni esperite in sede penale, questo Tribunale non potrebbe che condividerle pienamente ponendo soprattutto mente al fatto che se il segnale sul bordo destro era forse poco visibile circolando a velocità eccessiva, quello ripetuto sulla sinistra della carreggiata era leggibile e che il ricorrente non poteva comunque ignorare di trovarsi all'interno di una località stante i manufatti presenti nella zona attraversata. Contrariamente a quanto si ostina a sostenere, viaggiando regolarmente l'insorgente non poteva insomma non avvedersi che la velocità massima, da 60 km/h, veniva ridotta a 50 km/h, limite generale in abitato.
4. 4.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento secondo le circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. a LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
4.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di eccessi di velocità, nell’abitato la soglia tra il caso di media gravità - ove la revoca è facoltativa - e il caso grave - che comporta la revoca obbligatoria - si situa a 25 km/h (DTF 123 II 106, consid. 2/c, pag. 113). Il superamento di 21-24 km/h della velocità massima generale di 50 km/h consentita nell’abitato comporta la revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 128 II 86, consid. 2b; DTF 126 II 196, consid. 2a). La situazione è in effetti tale da creare una messa in pericolo importante, implicante una colpa corrispondente, di modo che anche in presenza di elementi favorevoli, è possibile rinunciare solo eccezionalmente alla revoca, segnatamente in presenza di circostanze particolari (DTF 124 II 100, consid. 2b). A maggior ragione, qualora venga accertato un superamento superiore a 25 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono invece obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
4.3. Il Tribunale federale, chinandosi sulla problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur ritenendola una misura amministrativa a carattere educativo, ha tuttavia ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte ricorso a istituti tipici del diritto penale. La revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale intenzionalmente o per negligenza. Inoltre, la durata della revoca dipende prima di tutto dalla gravità della colpa commessa e può essere aumentata in caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b, pag. 507 e riferimenti).
4.4. Nel caso in esame, dagli atti risulta per finire che l'8 agosto 2003 RI 1 ha superato di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima consentita di 50 km/h nell’abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr (DTF 124 II 97, consid. 2b). Di conseguenza, la revoca della licenza di condurre si impone di principio come misura amministrativa obbligatoria. La recidiva specifica imputabile al ricorrente giusta l'art. 17 cpv. 1 lett. c secondo periodo LCStr impone d'altronde l'adozione di una revoca della patente di almeno sei mesi. L'eccesso di velocità per il quale occorre obbligatoriamente revocargli la licenza di condurre è stato infatti commesso a distanza di meno di due anni dalla scadenza, avvenuta il 14 novembre 2001, della precedente revoca disposta per identico titolo di reato.
Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, il provvedimento di revoca di sei mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità. Si avvera addirittura mite per rapporto ai numerosi precedenti di ogni genere che contraddistinguono la carriera di conducente dell'insorgente.
5. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 90 LCStr; 30, 33 OAC; 8 cpv. 3 ONC; 19 cpv. 1, 34 cifra 2 CP, 19 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 65 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario