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Incarto n.
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Lugano 2 maggio 2005
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 25 marzo 2005 delle
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 16 marzo 2005 del municipio di Caslano che stabilisce di aggiudicare mediante incarico diretto la fornitura e la posa di cassonetti per la raccolta dei rifiuti; |
vista la risposta 14 aprile 2005 del municipio di Caslano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 10 ottobre 2003 il municipio di Caslano ha indetto un pubblico concorso per la fornitura e la posa di contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti;
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte, fra cui quella del consorzio formato dalle ditte RI 1 e RI 2 __________;
che, dopo vicissitudini note alle parti che non occorre qui rievocare (STA 30.6.2004 in re RI 1 - RI 2), il committente ha aggiudicato la commessa ad un'altra ditta;
che con sentenza 11 novembre 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta aggiudicazione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal consorzio RI 1 - RI 2;
che questo tribunale ha in sostanza ritenuto che l'offerta dell'aggiudicataria non fosse conforme alle prescrizioni del capitolato; ha quindi rinviato gli atti al municipio per nuova decisione;
che con decisione 23 dicembre 2004, cresciuta in giudicato, il municipio ha annullato il concorso poiché l'offerta della ricorrente, unica concorrente rimasta in gara, superava del 35% il credito stanziato dal consiglio comunale;
che, richiamandosi agli art. 12 lett. c CIAP ed al paragrafo 8 dirCIAP, con decisione 16 marzo 2005, pubblicata sul FU n. 22/ 2005, pag. 1990, il municipio ha stabilito di procedere all'aggiudicazione della commessa mediante incarico diretto;
che contro questa risoluzione il consorzio RI 1 - RI 2 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; in sostanza, l'insorgente nega che siano dati i presupposti delle disposizioni di legge invocate;
che il ricorso è avversato dal municipio, che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, applicabili in considerazione del valore della commessa, apparentemente superiore al limite di fr. 383'000.-, fissato dall'allegato 1 al CIAP per le forniture nel settore contemplato dai trattati internazionali, nel quale rientra la commessa qui in esame;
che giusta l'art. 15 cpv. 1bis CIAP sono impugnabili autonomamente mediante ricorso: (a) il bando di concorso, (b) la decisione sull'inserimento di un concorrente in una lista permanente, (c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva, (d) l'esclusione dalla procedura, (e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;
che la decisione di procedere mediante incarico diretto riguarda soltanto la scelta della procedura che il municipio intende applicare per aggiudicare la commessa; non è in particolare una decisione di aggiudicazione; non rientra dunque nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma succitata;
che il ricorso si rivela pertanto inammissibile;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnativa permette di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
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3. Intimazione a: |
patr. da:; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario