Incarto n.
52.2005.114

 

Lugano

12 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 31 marzo 2005 della

 

 

 

RI 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 marzo 2005 del municipio di CO 2 che delibera alla ditta CO 1 la fornitura e la posa di contenitori interrati e seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani;

 

 

viste le risposte:

-    13 aprile 2005 della CO 1;

-    18 aprile 2005 del municipio diCO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 22 ottobre 2004 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa di contenitori interrati e seminterrati per la raccolta di rifiuti solidi urbani (FU 85/2004 pag. 7585);

 

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di 4 ditte, fra cui quella della ricorrente RI 1 e quella della CO 1;

 

che l’offerta della ricorrente relativa ai contenitori interrati contemplava due varianti; una di fr. 90'041.70 (offerta base) ed una di fr. 79'570.20 (variante 1);

 

che, valutate in base ai criteri d’aggiudicazione le offerte pervenutegli, il 21 marzo 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi prima in graduatoria con 5.45 punti, per l’importo di fr. 81'894.70;

 

che contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e sollecitando la delibera a favore della M__________ SA alla quale ha nel frattempo ceduto tutte le sue attività imprenditoriali, continuando a sussistere come semplice società immobiliare;

 

che, rivendicata la legittimazione attiva, l’insorgente rimprovera in sostanza al committente di non aver valutato la variante 1, che si distingue dall’offerta di base soltanto per il fatto che non comprende la piattaforma di sicurezza, non richiesta dal capitolato;

 

che all’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, che, contestata la legittimazione attiva dell’insorgente, diventata ormai una semplice società immobiliare, osserva in sostanza che il concorso non prevedeva la possibilità di inoltrare varianti; la variante, conclude l'autorità comunale, non rispetterebbe comunque le prescrizioni del capitolato, sia perché la piattaforma di sicurezza fa parte dell’equipaggiamento standard di questo tipo di impianti, sia perché la capienza (4.5 mc) del contenitore offerto si scosta in misura eccessiva dal volume (ca. 5 mc) richiesto dal capitolato;

 

che ad identica conclusione perviene l’aggiudicataria contestando le tesi dell’insorgente con analoghi argomenti;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

che la ricorrente, partecipante al concorso, è di principio legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

se sia ancora idonea a conseguire l'aggiudicazione, rispettivamente se sia abilitata a chiedere che l'aggiudicazione abbia luogo a favore della M__________ SA, alla quale ha nel frattempo ceduto tutte le sue attività imprenditoriali, è questione che verrà semmai esaminata più avanti;

 

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

che, giusta l’art. 29 LCPubb, offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell’avviso di gara; se i documenti di gara prevedono la possibilità di varianti, precisa l’art. 35 RLCPubb essi stabiliscono le condizioni minime che devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione;

 

che, a differenza della soluzione adottata dal diritto federale (art. 22 cpv. 2 OAPub), il diritto cantonale esclude le varianti a meno che le prescrizioni di gara le ammettano espressamente (STA 4.3.05 in re T__________ - I__________);

 

che nel caso concreto, gli atti del concorso in esame non prevedevano la possibilità di inoltrare varianti;

che il municipio non era quindi tenuto ad esaminare la variante presentata dalla ricorrente assieme all'offerta di base;

 

che già per questo motivo, il ricorso, in quanto ricevibile, va senz'altro respinto;

 

che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in gioco, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 29, 36, 37 LCPubb; 35 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 900.- alla resistente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario