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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 22 aprile 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 12 aprile 2005 (n. 1743) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 marzo 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha vietato di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per un mese; |
vista la risposta 3 maggio 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1963, è un cittadino italiano frontaliero (permesso G) residente a __________. Titolare di una licenza di condurre italiana dal 1983, in Ticino dirige un'impresa di costruzioni e, fra le sue mansioni, v'è quella di visitare i cantieri nei quali opera la ditta per cui lavora.
B. Verso le ore 13.45 del 19 novembre 2004 RI 1 era alla guida di una VW Polo di proprietà del datore di lavoro, allorquando ha investito un pedone e il suo cane. Il sinistro è avvenuto nel nucleo di __________, mentre stava effettuando una manovra di svolta verso destra per imboccare l'entrata di un cantiere costituita da un passaggio sterrato. La passante investita ha riportato contusioni alla mano destra e al ginocchio sinistro, come pure la distorsione della caviglia sinistra con abrasione ed è stata trasportata al pronto soccorso, dal quale è stata dimessa il giorno stesso. Il cane è stato invece abbattuto a causa della gravità delle ferite subite.
C. A seguito di questi accadimenti, il 4 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- e il 10 marzo 2005 gli ha vietato di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero dall'11 aprile al 10 maggio 2005, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei mezzi delle categorie speciali F, G e M. La misura amministrativa è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a vLCStr, nonché 34 cpv. 1 e 45 cpv. 1 OAC.
D. Con giudizio 12 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di divieto, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
L'autorità di ricorso di prime cure ha accertato innanzi tutto che la fattispecie era retta dalla LCStr, dato che la multa inflitta al ricorrente in applicazione di tale legge era ormai cresciuta in giudicato con effetti vincolanti - quanto ai suoi contenuti - per l'autorità amministrativa.
Posta questa premessa, il Governo ha reputato in sostanza che la gravità dell'infrazione commessa imponesse l'adozione del controverso provvedimento, limitato al minimo di un mese previsto dalla legge e quindi ampiamente proporzionato.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento siccome fondato su presupposti di fatto e di diritto crassamente errati.
Dopo aver sottolineato che la procedura contravvenzionale era ancora pendente a seguito di un ricorso inoltrato alla Pretura penale, il ricorrente ha riproposto essenzialmente le tesi invano sollevate innanzi all'autorità inferiore, ribadendo in particolare che essa non poteva applicare la legge sulla circolazione stradale poiché l'investimento è avvenuto all'interno di un'area privata e non su una strada pubblica ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LCStr.
F. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
G. Con sentenza 12 settembre 2005 pervenuta a questo tribunale unicamente il 13 gennaio scorso, il Presidente della Pretura penale ha accolto il ricorso inoltratogli a suo tempo da RI 1 e annullato la risoluzione di multa 4 marzo 2005 della Sezione della circolazione. Il giudice penale ha accreditato in pratica la tesi ricorsuale secondo cui la LCStr non trova applicazione in concreto, dal momento che l'incidente si è verificato all'interno di una proprietà privata, qualificabile come tale in funzione della segnaletica apposta e della cerchia determinata di veicoli di cantiere autorizzati ad accedervi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla sentenza della Pretura penale prodotta pendente causa dall'insorgente (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti o dalla qualifica giuridica del comportamento litigioso contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 104 consid. 3c/aa; 121 II 217 consid. 3a). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sulle risultanze di un semplice rapporto di polizia (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 217, consid. 3a).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 19 novembre 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, ritenendo che gli fossero imputabili diverse infrazioni alle norme della LCStr.
Adito dall'interessato, il Presidente della Pretura penale ha tuttavia annullato la risoluzione dipartimentale, dopo esser giunto al convincimento che la LCStr non era applicabile alla fattispecie poiché il sinistro era avvenuto al di fuori di una strada pubblica così come definita dalla legge stessa (art. 1 cpv. 2).
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, le autorità amministrative non possono rimettere in discussione questa valutazione operata dal giudice penale, che ha ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio e di sicurezza del diritto, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato al sostanziale proscioglimento dalle accuse fondate sulla LCStr pronunciato dal Pretore posteriormente all'apertura del procedimento amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che le verifiche e le considerazioni svolte in ambito penale siano errate al punto da imporre apprezzamenti del tutto divergenti a questo stadio procedurale. Certo, nel proprio giudizio il Pretore si è basato essenzialmente sulle risultanze del rapporto di polizia e sulle fotografie prodotte dall'insorgente, omettendo di accertare con precisione il punto in cui si è verificato l'investimento e la situazione presente all'imbocco della strada di cantiere il giorno dell'incidente, ma le sue deduzioni - per quanto opinabili - non appaiono insostenibili. Le conclusioni alle quali è pervenuto il Presidente della Pretura sulla scorta degli elementi fattuali a disposizione e della giurisprudenza resa in materia depongono con sufficiente affidabilità a favore del fatto che l'infortunio non è successo all'interno di un'area aperta alla pubblica circolazione e quindi sottoposta alla disciplina della LCStr. Il che esclude che RI 1 possa essere oggetto di un qualsiasi provvedimento fondato su tale legge.
3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha tutelato.
Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia. L'accoglimento del gravame impone tuttavia l'assegnazione di congrue ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro, a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 12 aprile 2005 (no. 1743) del Consiglio di Stato;
1.2. la risoluzione 10 marzo 2005 con cui la Sezione della circolazione ha vietato a RI 1 di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per un mese.
2. Non si prelevano spese, né tasse di giudizio. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario