Incarto n.
52.2005.138

 

Lugano

24 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 25 aprile 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinata dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 5 aprile 2005 (n. 1581) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 febbraio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    3 maggio 2005 del Dipartimento delle istituzioni;

-    3 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La cittadina cubana RI 1 (1978) è entrata in Svizzera il 26 giugno 2004, dove si è poi sposata, un mese più tardi, con il cittadino elvetico M__________ (1948). A seguito del matrimonio, ella ha poi ottenuto un permesso di dimora annuale valido fino al 25 luglio 2005.

La ricorrente è madre di C__________ (1999), residente a Cuba, nata da una precedente relazione con un connazionale.

 

 

                                  B.   a) Il 9 dicembre 2004 la ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni l'inizio di un'attività lucrativa come cameriera in un bar di Lugano.

Interrogato il 31 gennaio 2005 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, M__________ ha affermato che il suo matrimonio era in crisi e che intendeva divorziare.

Analogamente interrogata, il 2 febbraio 2005 RI 1 ha confermato la crisi matrimoniale e ha dichiarato di avere lasciato l'abitazione coniugale verso la metà di dicembre e di non avere più contatti con il marito.

 

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 28 febbraio 2005 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora di RI 1, fissandole un termine con scadenza il 30 aprile 2005 per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la moglie senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.

 

 

                                  C.   Con giudizio 5 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo che nulla si opponeva al suo rientro nel Paese d'origine.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora inclusa l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa.

La ricorrente contesta sia di avere contratto matrimonio fittizio, sia di richiamarsi a un'unione coniugale esistente solo sulla carta, addebitando al marito la responsabilità della separazione avvenuta verso la metà di dicembre del 2004.

La decisione di revoca, soggiunge la ricorrente, sarebbe in ogni caso contraria al principio di proporzionalità, perché il suo allontanamento dal territorio elvetico le impedirà di presenziare alle udienze nell'ambito della procedura di divorzio.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. In concreto, il 28 febbraio 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1, valido fino al 25 luglio 2005.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

 

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio (segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente nel nostro paese, trent'anni di età di differenza tra i coniugi, il fatto che il marito avesse dichiarato alla polizia che lo scopo dell'interessata era di convincerlo a sposarla al fine di ottenere un permesso di dimora in Svizzera, la loro breve convivenza dopo le nozze), ha in sostanza risolto di respingere l'impugnativa inoltrata dall'insorgente rilevando come quest'ultima commettesse un chiaro abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato di qualsiasi contenuto.

Di conseguenza cadono nel vuoto le censure della ricorrente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.

 

 

                                   3.   3.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

 

3.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

 

 

                                   4.   In concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 26 giugno 2004, per poi sposarsi il 26 luglio successivo con M__________.

I coniugi RI 1hanno cessato di vivere insieme definitivamente a partire dalla metà del mese di dicembre 2004, quindi dopo poco meno di cinque mesi di matrimonio. La separazione dura ormai da quasi sei mesi e nemmeno la ricorrente pretende che si tratti di una situazione provvisoria. Inoltre, il fatto che la disunione sarebbe imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte.

 

                                   5.   Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede stabilmente da meno di un anno nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di brevissima durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e famigliari (tra cui la figlia C__________) a Cuba, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 25 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema di riadattamento.

La sua richiesta di autorizzarla a svolgere l'attività di cameriera in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito. Né tanto meno può apparire di particolare rilievo il fatto che ella dovrà se del caso partecipare alla causa in Pretura contro il marito: infatti nulla le impedirà di farsi rappresentare, quando sarà possibile farlo, o di chiedere un nulla osta per tale motivo.

In questo senso, la decisione impugnata è rispettosa del principio della proporzionalità anche dal profilo del diritto alla protezione della sfera privata e della restrizione dei diritti fondamentali, sanciti dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) e dagli art. 8 CEDU, 9 e 36 Cost.

Infine, ella non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi stata un'effettiva vita familiare.

 

 

                                   6.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.

In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della revoca quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione (cfr. DTF 112 Ib 473 consid. 4).

Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.

 

 

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 8 CEDU; 17 Patto ONU II; 13 e 36 Cost; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario