Incarto n.
52.2005.146

 

Lugano

15 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 26 aprile 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinata dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 5 aprile 2005 (n. 1579) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 febbraio 2004 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    29 aprile 2005 del Dipartimento delle istituzioni,

-      3 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 15 aprile 2002 la cittadina iugoslava (ora serbomontenegrina) RI 1 si è sposata nel proprio paese d'origine con il cittadino elvetico M__________.

Il 7 agosto 2002, ella è entrata in Svizzera per vivere insieme al marito a __________, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, con prossima scadenza fissata per il 6 agosto 2005.

RI 1 è madre di M__________, nato da una precedente relazione e rimasto a vivere nel paese d'origine.

Dal 9 agosto 2002 al 27 aprile 2003, la ricorrente ha lavorato a tempo parziale (aiuto ai piani) presso l'hotel __________. All'inizio del mese di maggio del 2003 ella si è trasferita in un monolocale a __________, dove nel corso del successivo mese di giugno ha svolto l'attività di parrucchiera a metà tempo. Dal 30 agosto 2004 ella abita in una stanza dell'hotel __________, dove attualmente lavora come cameriera.

 

 

                                  B.   a) Interrogato il 24 novembre 2004 in merito alla sua situazione matrimoniale, M__________ ha dichiarato alla Polizia cantonale di avere smesso di vivere insieme alla moglie da circa un anno e di volere divorziare dalla stessa.

Dal canto suo, il 12 gennaio 2005 RI 1 ha precisato alla polizia di aver cessato la comunione domestica nel settembre 2003 quando suo marito, ubriaco, l'aveva cacciata fuori casa, e di alloggiare attualmente in una stanza dell'hotel __________.

Il 22 febbraio 2005 la ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora, dall'appartamento coniugale di via __________ all'hotel __________.

 

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 28 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 e le ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile 2004 (recte: 2005) per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, il mese di settembre 2003, della vita in comune con il marito, il quale era intenzionato a divorziare, ritenendo in tal modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

Il dipartimento le ha pure rimproverato di aver sottaciuto la separazione già in occasione del rinnovo, il 26 luglio 2004, del suo permesso presso l'Ufficio regionale degli stranieri di __________.

 

 

                                  C.   Con giudizio 5 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo che il suo rientro nel Paese d'origine era esigibile.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ritiene che il Consiglio di Stato, non procedendo all'audizione di diversi testi che ella gli aveva notificato, abbia violato il suo diritto di essere sentita. Rileva inoltre di non essere stata avvertita unitamente al marito, al momento dell'interrogatorio di polizia, del loro diritto di non rispondere e che ella ha pure firmato il verbale nonostante non capisse la lingua italiana.

Nel merito, contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, adducendo di essersi separata provvisoriamente dal marito con il suo consenso perché egli ha dei problemi con l'alcool e la maltrattava, ma di aver continuato a frequentarlo nei momenti in cui egli non beveva. In questa sede produce una dichiarazione di M__________, il quale ritratta ora le sue intenzioni di divorziare e afferma di essere disposto a ricomporre la comunione coniugale.

La ricorrente ritiene che la decisione di revoca sia in ogni caso contraria al principio della proporzionalità. Sottolinea di lavorare regolarmente, di essere ben inserita socialmente e senza debiti e di non aver notificato la separazione all'autorità per semplice negligenza.

Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al ricorso, anche per permettere nel frattempo a suo figlio __________ di ricongiungersi al più presto con lei in Svizzera.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. In concreto, il 21 ottobre 2004 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1, valido fino al 6 agosto 2005.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

 

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Come verrà precisato in seguito (consid. 3.3.1.), non è infatti necessario procedere all'audizione dei testi notificati dall'insorgente volti ad accertare l'intensità del legame coniugale e il comportamento tenuto dal marito prima e dopo la separazione, in quanto non apporterebbero a questo tribunale ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.

 

 

                                   2.   2.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

 

2.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.

Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

 

 

                                   3.   3.1. In concreto, la ricorrente è giunta nel nostro Paese il 7 agosto 2002 per vivere con il marito M__________ a __________.

Due giorni più tardi, ella ha iniziato a lavorare a tempo parziale presso l'hotel __________ come aiuto ai piani, attività che ha svolto fino al 27 aprile 2003. Dopodiché, all'inizio di maggio del 2003, ella ha lasciato l'appartamento coniugale per trasferirsi in un monolocale a __________, dove nel corso del mese successivo ha lavorato come parrucchiera in un salone. Il 30 agosto 2004 ella è tornata a __________, tuttavia non per riprendere a vivere insieme al marito, ma per alloggiare in una stanza dell'omonimo albergo dove attualmente svolge l'attività di cameriera.

Il 24 novembre 2004 M__________ ha dichiarato alla Polizia cantonale che non viveva più insieme alla moglie da circa un anno e che intendeva chiedere il divorzio. Interrogata a sua volta, il 12 gennaio 2005 RI 1 ha precisato che suo marito M__________, ubriaco, l'aveva cacciata da casa nel corso del mese di settembre del 2003 e che da allora non avevano più ripreso la vita in comune a causa dei problemi di alcool del marito.

Tenuto conto che i coniugi vivevano separati ormai da circa un anno e mezzo e che M__________ era intenzionato a divorziare, il dipartimento ha revocato il permesso alla ricorrente. Il Governo ha confermato la predetta decisione, fondandosi sul medesimo complesso di fatti ritenuto dall'autorità di prime cure.

 

3.2. Le conclusioni cui sono giunte le autorità inferiori possono senz'altro essere condivise.

In effetti, al di là dei loro incontri sporadici a partire dalla separazione avvenuta nel settembre 2003, da allora i coniugi __________ non hanno più ripreso la loro vita in comune e hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita, la ricorrente essendo pure indipendente dal lato finanziario.

In questa sede la ricorrente versa una dichiarazione del marito rilasciata il 19 aprile 2005, il quale ritratta ora le sue intenzioni di divorzio ventilate durante l'interrogatorio di polizia e non esclude di tornare entro breve tempo a vivere insieme alla moglie (doc. 8). Sennonché, l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda sine die la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà di ricomporre la comunione domestica non appena essi avranno risolto la loro crisi coniugale che dura da oltre un anno e mezzo.

Con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai almeno dal settembre 2003, al fine di conservare il suo permesso di soggiorno ottenuto per vivere con M__________.

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato di rilasciarle un permesso di dimora.

 

3.3.

3.3.1. L'insorgente chiede di procedere all'audizione di __________, __________ e __________, __________, __________, __________ come pure di Luca, __________ e __________ __________, richiesta che aveva invano formulato già dinnanzi al Consiglio di Stato, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentita.

Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), permette di rifiutare una prova se, in base ad un apprezzamento anticipato, la sua assunzione non porterebbe comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii).

Secondo la ricorrente, le testimonianze offerte avrebbero permesso di farsi un'idea sull'intensità del suo legame con il marito e sul comportamento tenuto da quest'ultimo nei suoi confronti prima e dopo la separazione.

Sennonché, sapere se la crisi matrimoniale sia imputabile al marito è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Bisogna inoltre considerare che la disunione dura tuttora (ricorso ad C pag. 4, ad 2 pag. 8). In questo senso, non permettere di giungere a diversa conclusione il fatto che i coniugi a volte si frequenterebbero, ritenuto peraltro che le loro asserite visite sono limitate nei periodi in cui il marito è sobrio (ricorso ad 2, pag. 8).

Di conseguenza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della lunga durata della separazione dei coniugi, il Governo cantonale disponeva di sufficienti elementi per potersi pronunciare con la dovuta cognizione di causa in merito alla possibile ripresa della vita coniugale, senza dover necessariamente sentire i testi notificati. Da questo profilo, la decisione impugnata non risulta pertanto lesiva dei diritti di parte della ricorrente. Per gli stessi motivi si può prescindere anche in questa sede dal procedere all'assunzione delle prove offerte dall'insorgente.

 

3.3.2. La ricorrente ritiene che sia il proprio verbale d'interrogatorio di polizia cantonale sia quello di suo marito siano viziati e vadano pertanto estromessi dall'inserto di causa, in quanto essi sarebbero stati sentiti senza essere informati del loro diritto di non rispondere. RI 1 non avrebbe inoltre capito la portata delle proprie dichiarazioni in quanto non comprenderebbe sufficientemente bene la lingua italiana.

Sennonché, non risulta affatto dai menzionati verbali d'interrogatorio che al momento della loro audizione - o immediatamente dopo - i coniugi __________ si siano lamentati di non essere stati edotti del diritto di non rispondere alle domande che venivano rivolte loro. Inoltre, al momento di essere interrogata, la ricorrente ha dichiarato di parlare e capire abbastanza bene lingua italiana e che non necessitava dell'ausilio di un interprete.

In ogni caso la questione non merita di essere ulteriormente approfondita, in quanto la stessa non è comunque suscettibile di influire sull'esito della causa.

Il fatto che durante il proprio interrogatorio M__________ abbia espresso l'intenzione di divorziare, intenzione peraltro ritratta solo dinnanzi al tribunale (v. doc. 8), non è una circostanza decisiva per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS alla fattispecie in esame. Essenziale ai fini del giudizio è per contro la circostanza che, a quel momento, essi vivevano già da tempo separati e che tale situazione dura tuttora, a distanza di oltre sei mesi dai loro interrogatori.

A prescindere dal modo con cui sono stati allestiti i controversi verbali, si tratta dunque di un dato di fatto ammesso dalla stessa ricorrente nei suoi allegati di causa.

 

 

                                   4.   Resta da verificare la proporzionalità della decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede da circa tre anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e familiari (tra cui il figlio __________) in Serbia e Montenegro, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 33 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone assolutamente alcun problema di riadattamento.

Il semplice fatto che ella si senta ben integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.

 

Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più stata vita familiare.

Ne consegue che la risoluzione impugnata non risulta lesiva del principio della proporzionalità.

 

Va infine rilevato che il 26 luglio 2004, al momento del rinnovo del suo permesso di dimora, l'insorgente ha sottaciuto al dipartimento che viveva già separata dal marito, contravvenendo in tal modo all'art. 3 cpv. 2 LDDS, secondo cui lo straniero deve informare esattamente l’autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, tale mancanza è riprovevole anche se fosse dovuta a negligenza.

 

 

                                   5.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'interessata.

 

 

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

La domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm).

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 4, 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario