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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 28 aprile 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 12 aprile 2005 (n. 1728) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 dicembre 2004 con cui il CO 1 le ha ordinato la rimozione dell'impianto pubblicitario posto al mapp. RFD; |
viste le risposte:
- 11 maggio 2005 del Dipartimento del territorio (DT), Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;
- 12 maggio 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 10 dicembre 1999 la qui ricorrente, titolare del "__________" di, ha chiesto al municipio l'autorizzazione per la posa di un'insegna pubblicitaria bifacciale, di cm 150 x 75, a forma di semicerchio, con la dicitura "";
che con decisione 25 gennaio 2000 il DT, Divisione delle costruzioni, Servizio segnaletica e insegne (ora: Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari), oltre a respingere la domanda (ex art. 10 cpv. 1 e 3 del previgente RLIns), ha autorizzato, a titolo precario, l'esposizione di un cartello bifacciale rettangolare, di cm 100 x 25;
che avverso la premessa pronunzia è stato inoltrato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, sfociato il 21 marzo 2001 in un decreto di stralcio per intervenuta transazione tra le parti;
che al mapp. n. 325 RFD è però stato posto un cartello di dimensioni diverse da quelle autorizzate dal dipartimento con risoluzione 25 gennaio 2000 (cfr. fotografia agli atti);
che con scritto 10 ottobre 2001 il municipio ha comunicato alla ricorrente, nonché ai titolari degli esercizi pubblici della zona, che avrebbe proceduto al riordino di tutta la segnaletica e, compresa quella relativa agli esercizi pubblici;
che il municipio ha pertanto proposto anche la sostituzione dell'impianto in oggetto con uno nuovo, indicando nel contempo che i cartelli e le insegne esistenti sarebbero stati soppressi;
che nel corso del 2002 l'autorità comunale ha dunque posato la nuova segnaletica per gli esercizi pubblici che hanno aderito alla proposta municipale, ad eccezione di quello della ricorrente, ritenuto che la stessa era intenzionata a mantenere l'insegna presente al mapp. 325 RFD;
che, dopo essersi rivolto al DT, al fine di ottenere delucidazioni, con decisione 16 novembre 2004 il municipio ha formalmente invitato la ricorrente a voler allontanare l'insegna abusiva, sottolineando che la posa della stessa non è mai stata autorizzata né dal municipio e neppure dall'autorità cantonale;
che con scritto 25 novembre 2004 la ricorrente ha diffidato il municipio dal procedere alla rimozione dell'impianto, evidenziando di voler uniformare l'insegna esistente con l'autorizzazione dipartimentale 25 gennaio 2000;
che con risoluzione 6/15 dicembre 2004 il municipio ha ordinato alla ricorrente l'allontanamento, entro 15 giorni, dell'insegna posata abusivamente, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio e dell'art. 292 CPS;
che il 12 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla ricorrente; l'insegna, non essendo mai stata autorizzata, né dall'autorità cantonale né tanto meno dal municipio, sarebbe in effetti abusiva;
che a mente dell'autorità di prime cure, quanto presente in loco non è neppure conforme a quanto autorizzato dal DT nel 2000 e non è peraltro mai stato oggetto di una sanatoria a livello comunale; in assenza di valida autorizzazione l'agire dell'autorità comunale non presta fianco a critiche;
che contro tale giudicato governativo la ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento e postulando nel contempo l'autorizzazione al mantenimento dell'insegna al mapp. n. 325 RFD nelle attuali forme e misure;
che l'insegna, ribadisce l'interessata, dispone di un'autorizzazione cantonale ed è collocata in quel punto da anni; a suo avviso non vi sarebbero motivi per ordinarne la rimozione; evidenzia infine una disparità di trattamento, ritenuto che sul territorio comunale sarebbero presenti molti impianti pubblicitari poco dignitosi e più invasivi del proprio;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio, entrambi senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione perviene il DT, Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari, con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 18 cpv. 2 LImpPub; la legittimazione della ricorrente è data dall'art. 43 PAmm; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 3 LImpPub, l'esposizione di ogni impianto pubblicitario (ai sensi dell'art. 1 LImpPub e 2 RLImpPub) soggiace all'obbligo di ottenere un'autorizzazione, rilasciata a titolo precario;
che, all'interno delle località, competente per il rilascio di tale autorizzazione è l'autorità comunale, che può definire i criteri d'autorizzazione mediante piano regolatore e regolamenti comunali (art. 5 LImpPub, 4 RLImpPub);
che, in quest'ottica, il CO 1 ha adottato un'ordinanza concernente appunto la posa di impianti pubblicitari (ris. mun. n. 519 del 14 aprile 2003);
che, in concreto, sul mapp. n. RFD è posizionata un'insegna direzionale con la dicitura "";
che tale insegna, nelle dimensioni attuali, non è mai stata autorizzata;
che in effetti, come evidenziato dal Consiglio di Stato, né l'autorità cantonale (competente fino al 1. ottobre 2001 sotto l'egida dell'abrogata Legge sulle insegne e sulle scritte destinate al pubblico) né il municipio hanno mai autorizzato la posa di tale impianto pubblicitario;
che giova a tal proposito evidenziare come la domanda di autorizzazione 10 dicembre 1999 inoltrata dalla ricorrente per la posa di un'insegna di cm 150 x 75 era stata respinta dall'allora competente autorità cantonale;
che in particolare la stessa aveva autorizzato, a titolo precario, la posa di un'insegna di dimensioni ridotte (cm 100 x 25); a seguito dello stralcio decretato dal Tribunale cantonale amministrativo, tale decisione dipartimentale è pertanto cresciuta in giudicato;
che l'ordine di rimozione di un impianto pubblicitario posato senza autorizzazione presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto (art. 16 LImpPub); a tal proposito si evidenzia che non basta che l'insegna sia stata posata senza autorizzazione; occorre anche che non siano date le premesse per autorizzarla in sanatoria;
che in concreto con decisione 25 gennaio 2000, cresciuta in giudicato, l'allora competente Servizio segnaletica e insegne (DT) aveva respinto il rilascio del permesso come postulato dalla ricorrente; per di più l'insegna posata non rispetta neppure quanto allora autorizzato, a titolo precario;
che in tali condizioni l'ordine di rimozione impartito alla ricorrente si appalesa pertanto conforme al diritto;
che la prassi dell'autorità comunale che la ricorrente pretende di documentare producendo una serie di fotografie di impianti pubblicitari analoghi a quello in disamina, non permette di giungere a diversa conclusione;
che l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'illegalità è possibile unicamente qualora l'autorità rifiuti di rivedere la prassi illegale e nel contempo che alcun interesse preponderante vi si opponga (SJ 2001 I p. 529 segg.);
che dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico all'applicazione del diritto oggettivo prevale in ogni caso su quello della ricorrente; l'impegno dell'autorità, come nel caso in disamina, a non più tollerare la posa di insegne abusive esclude comunque l'applicazione del suddetto principio;
che in siffatte circostanze il ricorso dev'essere respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 5, 9, 16, 17, 18 LImpPub; 2 RLImpPub; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria