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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 29 aprile 2005 delle
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RI 1, , RI 2, ,
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contro |
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la decisione 19 aprile 2005 del Consiglio di Stato (n. 1776), che esclude la comunità di lavoro formata dalle ricorrenti dalla procedura di concorso per l'assegnazione della fornitura di calore occorrente al Centro studi di L__________ (energie contracting); |
viste le risposte:
- 9 maggio 2005 del Dipartimento del territorio (Ufficio lavori sussidiati e appalti);
- 10 maggio 2005 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
- 19 maggio 2005 della CO 6;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 gennaio 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura selettiva, per l'assegnazione della fornitura del calore occorrente al Centro studi di L__________ per un periodo di 30 anni (energie contracting; cfr. FU n. 5/2005, pag. 330).
Il bando di concorso invitava le ditte interessate ad annunciarsi in forma scritta alla Sezione della logistica, che avrebbe messo i documenti di gara a disposizione dei concorrenti a partire dal 18 gennaio 2005. Specificava inoltre che le offerte avrebbero dovuto pervenire alla Cancelleria dello Stato in busta chiusa e con la dicitura specificante il concorso in oggetto entro le 1600 del 28 febbraio 2005.
B Il 18 gennaio 2005 la Sezione della logistica ha inviato alle ricorrenti la documentazione di gara, consistente in un fascicolo rilegato, che - fornite alcune indicazioni preliminari di carattere generale - informava i concorrenti sulla situazione del Centro studi di L__________ (cifra 6), con particolare riferimento alla centrale tecnica esistente (cifra 6.2) ed alla rete di teleriscaldamento (cifra 6.3), evidenziando, nel contempo, quale obbiettivo (cifra 7), la sostituzione dell'attuale centrale con un nuovo impianto.
La documentazione precisava inoltre che oggetto del concorso era la fornitura di calore da parte dell'offerente e aggiudicatario che si fosse impegnato a pianificare, finanziare, edificare, installare e mantenere sul terreno del centro un impianto di produzione, distribuzione e resa del calore (cifra 8). Essa definiva infine la procedura (cifra 9), prescrivendo in particolare che i concorrenti/offerenti avrebbero dovuto inoltrare i seguenti documenti (cifra 9.2):
a) dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
b) documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori;
c) documentazione tecnica di oggetti progettati, realizzati ed attualmente funzionanti;
La cifra 9.4 fissava i seguenti criteri di valutazione:
A. Esperienza progettuale 45 punti
A. 1 Referenze per impianti progettati 10 punti
A. 2 Referenze per impianti eseguiti 25 punti
A. 3 Apprezzamento della documentazione 10 punti
B. Esperienza realizzativa 25 punti
B. 1 Qualità tecnica delle opere eseguite 15 punti
B. 2 Concordanza tra dati tecnici (...) 10 punti
C. Rinomanza e struttura 30 punti
precisando che tutti i criteri d'idoneità avrebbero dovuto essere supportati da documentazione. Il committente si riservava la possibilità di assumere informazioni e/o documentazione supplementari presso il concorrente o presso terzi.
C. In tempo utile la comunità di lavoro formata dalle ditte Tech-Insta SA e Caliqua SA ha inoltrato alla Cancelleria dello Stato la propria candidatura, corredata dalla documentazione richiesta dalle prescrizioni di gara (cifra 9.2).
Con decisione 19 aprile 2005 il Consiglio di Stato l'ha scartata, perché non era stato allegato il modulo d'offerta originale.
D. Contro la predetta decisione le ditte RI 1 e RI 2 sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo le ricorrenti l'estromissione dalla gara configurerebbe un eccesso di formalismo. La mancata produzione del documento non giustificherebbe una simile conclusione.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) del DFE, contestando succintamente le tesi delle ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso per quanto necessario.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP. La legittimazione attiva delle ricorrenti, direttamente e personalmente colpite dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.Le prescrizioni di gara consegnate nel bando di concorso o nel capitolato d'appalto costituiscono notoriamente la legge del concorso. Esse vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve attenervisi, per non incorrere in una violazione del diritto segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento e del principio di trasparenza. L'offerta deve essere completa e corrispondere alle prescrizioni del bando. Tale insomma da permettere al committente di procedere immediatamente all'aggiudicazione rispettivamente alla selezione dei concorrenti idonei. Offerte difformi dalle prescrizioni di gara vanno dunque per principio escluse (Galli/Moser/Lang, Das öffentliche Beschaffungswesen der Schweiz, §996, n. 408 e 438). Resta riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo (RDAT 2002 II n. 47; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed., n. 480 seg.). Difformità irrilevanti vanno tollerate.
3. Nell'evenienza concreta, la cifra 9.2 delle prescrizioni di gara stabiliva che i concorrenti dovevano inoltrare la seguente documentazione:
d) dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte;
e) documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori;
f) documentazione tecnica di oggetti progettati, realizzati ed attualmente funzionanti;
Le ricorrenti si sono sostanzialmente attenute a queste indicazioni, allegando alla propria offerta tanto la documentazione comprovante la loro idoneità generale (attestazioni relative al pagamento degli oneri sociali e delle imposte), quanto quella comprovante la loro idoneità specifica (referenze).
Il committente ha scartato la candidatura delle ricorrenti, rimproverando loro di non aver allegato anche il modulo d'offerta originale. A torto, tuttavia.
Le prescrizioni di gara (cifra 9.2) non chiedevano in effetti ai concorrenti di allegare anche il fascicolo denominato Appalto CIAP Prima fase Centro Studi di L__________, contenente le prescrizioni di gara, che la Sezione della logistica aveva inviato loro il 18 gennaio 2005. Tali prescrizioni chiedevano ai concorrenti di produrre unicamente la documentazione summenzionata, lasciando addirittura aperta la possibilità di completarla in un secondo tempo sia per quel che concerne i documenti attestanti l'idoneità generale (oneri sociali e imposte), sia per quel che concerne l'idoneità specifica (referenze). Se il committente intendeva imporre ai concorrenti di allegare anche il fascicolo delle prescrizioni di gara avrebbe dovuto indicarlo esplicitamente alla cifra 9.2 delle stesse, ove era elencata la documentazione che i concorrenti dovevano produrre. Non basta che il fascicolo in questione riservi in calce due semplici spazi recanti l'intestazione Luogo e data, rispettivamente La ditta offerente. Né giustifica una diversa conclusione il fatto che la lettera accompagnante la documentazione di gara inviata dal committente ai partecipanti alla gara sollecitasse l'inoltro di una copia del capitolato d'appalto (firmato e timbrato) con tutti i documenti richiesti. A prescindere dal fatto che nemmeno il committente si è prevalso di questa indicazione, quello che il committente impropriamente chiama modulo d'offerta non è in realtà un capitolato, mediante il quale i concorrenti definiscono gli estremi della prestazione concretamente offerta. È soltanto un fascicolo, volto a stabilire le regole della gara e la documentazione che i concorrenti dovevano presentare per essere ammessi alla selezione.
Il concorso non è in effetti impostato secondo la procedura libera, ma secondo quella selettiva. La fase della gara qui in esame è soltanto destinata a definire il novero dei concorrenti idonei, che saranno ammessi a presentare un'offerta. Oggetto di selezione non sono prestazioni concretamente proposte dai concorrenti, ma i concorrenti stessi, che vengono valutati unicamente dal profilo della loro idoneità. I concorrenti non devono quindi presentare alcuna offerta, ma soltanto una candidatura, ossia una richiesta di ammissione alla seguente fase del concorso.
4. Stante quanto precede, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata nella misura in cui esclude la candidatura delle ricorrenti.
Dato l'esito non si preleva una tassa di giustizia. Le ripetibili sono poste a carico dello Stato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 19 aprile 2005 del Consiglio di Stato (n. 1776) è annullata nella misura in cui esclude la candidatura delle ricorrenti.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.- alle ricorrenti a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario