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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 4 maggio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 19 aprile 2005 del Consiglio di Stato, (n. 1851) che: a. riforma la licenza edilizia 9 novembre 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 al CO 1 per la costruzione di due stabili d’appartamenti sulle part. 346 e 957; b. conferma la licenza edilizia 1° dicembre 2005 rilasciata dal municipio di CO 2 al CO 1 per la realizzazione delle canalizzazioni agli stabili d’appartamenti anzidetti; c. riforma la licenza edilizia 19 gennaio 2005 rilasciata in variante dal municipio di CO 2 al CO 1 per la realizzazione degli stabili d’appartamenti anzidetti; |
viste le risposte:
- 12 maggio 2005 di CO 1;
- 18 maggio 2005 del Consiglio di Stato;
- 19 maggio 2005 del municipio di CO 2;
esperita una visita in luogo,
preso atto delle conclusioni,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 luglio 2004 il CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire sul terreno antistante la sua casa d'abitazione (part. 346 e 957) due stabili identici di 5 appartamenti l'uno, strutturati su tre piani fuori terra e dotati di un'autorimessa comune interrata. Alla domanda si sono opposti i ricorrenti RI 1, proprietari di una casa d'abitazione situata sul fondo contermine verso nord (part. 835), che hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo dell'indice di sfruttamento (i.s.) e delle distanze.
Il 28 ottobre ed il 30 novembre 2004 l'istante in licenza ha notificato all'autorità comunale il progetto delle canalizzazioni, rispettivamente una variante, che modificava leggermente la posizione degli stabili sul terreno.
Ottenuto il benestare del Dipartimento del territorio, con decisioni del 9 novembre e del 1° dicembre 2004 il municipio ha rilasciato la licenza per il primo progetto e per le canalizzazioni. Il 19 gennaio 2005 ha poi autorizzato la variante.
B. Con giudizio 19 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha accolto in minima parte i ricorsi inoltrati dai vicini opponenti, subordinando la prima licenza e la relativa variante alla condizione di ridurre di 10 cm sia la lunghezza, sia la larghezza di uno dei due stabili, in modo da rientrare nei limiti dell'i.s. prescritto dalle norme di zona.
Dopo aver rilevato che le carenze della prima domanda erano state eliminate mediante la produzione dei piani delle canalizzazioni, il Governo ha verificato il calcolo dell'i.s., giungendo alla conclusione che il leggero sorpasso della SUL ammissibile (+ 10.85 mq) poteva essere eliminato subordinando la licenza alla condizione di ridurre di 10 cm lo sviluppo orizzontale di uno dei due edifici. Il Consiglio di Stato ha invece respinto siccome infondate le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento alla servitù di non costruire, che grava una fascia larga 5.00 m del fondo dedotto in edificazione.
C. Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alle controverse licenze edilizie.
In sostanza, i ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate con scarso successo in prima istanza con riferimento all'i.s., alle distanze ed agli allacciamenti alla canalizzazione, nonché alla strada.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il beneficiario delle licenze, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti.
E. Delle risultanze del sopralluogo esperito e delle conclusioni si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dai piani della casa esistente e dalle risultanze del sopralluogo esperito da questo tribunale.
2. Superficie utile lorda (SUL)
2.1. Giusta l’art. 37 cpv. 1 LE, l’indice di sfruttamento (I.s.) è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo. Quale superficie utile lorda, soggiunge l’art. 38 cpv. 1 LE, si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi. Escluse dal computo della SUL sono inoltre le superfici dei rifugi di protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i magazzini sotterranei, non accessibili al pubblico e che non servono per il lavoro (art. 40 cpv. 1 RLE).
Determinante ai fini del computo di una determinata superficie nella SUL non è la particolare destinazione indicata dal proprietario, ma l'utilizzazione che oggettivamente può esserne fatta.
2.2. Nel caso concreto, i ricorrenti contestano anche in questa sede la SUL della casa d'abitazione esistente, che l'Ufficio tecnico comunale ha calcolato in 467.71 mq, escludendo in particolare la superficie della piscina e quella dei locali sotterranei.
Le verifiche operate da questo tribunale hanno sostanzialmente confermato il calcolo dell'autorità comunale. In particolare, è stato appurato che i locali sotterranei, privi di riscaldamento e dotati di minuscole finestrelle, non si prestano ad essere utilizzati per scopi abitativi. Le contestazioni genericamente riproposte dai ricorrenti davanti a questo tribunale non permettono di dubitare della correttezza del calcolo.
Controversa è inoltre l'esclusione dal computo della SUL della superficie delle lavanderie degli appartamenti attici. Anche queste obiezioni sono tuttavia infondate, poiché l’art. 38 cpv. 1 LE non fa dipendere l'esclusione della superficie delle lavanderie dal livello al quale sono ubicate (STA 3.9.03 in re G.; 20.8.04 in re G. e M.).
3. Superficie edificata
3.1. Secondo l’art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Nel computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.
3.2. In concreto, i ricorrenti contestano la superficie edificata ritenuta dall'autorità per il calcolo dell'i.o. In sede di sopralluogo hanno in particolare sostenuto, senza tuttavia meglio spiegarne le ragioni, che la superficie occupata dalla casa esistente sarebbe superiore a quella (mq 377), riportata dal sommarione del RF.
Anche da questo profilo, i piani di costruzione della casa esistente, acquisiti agli atti da questo tribunale, escludono qualsiasi possibilità di accreditare le generiche tesi degli insorgenti.
4. Superficie edificabile
4.1. A norma dell'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona edificabile oggetto della domanda di costruzione. Non vengono considerate: le superfici viarie aperte al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, le zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano regolatore, come pure le superfici forestali ed i corsi d’acqua.
4.2. Secondo i ricorrenti, dalla superficie edificabile andrebbe dedotta anche la fascia di terreno gravata da una servitù di non edificare iscritta a RF a favore del loro fondo.
La censura è infondata. Le superfici gravate da servitù non aedificandi del diritto privato rimangono per principio edificabili. Son escluse dal computo della superficie edificabile soltanto le superfici messe a disposizione per trasferimenti di quantità edificatorie secondo l’art. 38a LE. Ipotesi, questa, che in concreto non si verifica.
5. Distanze dal confine
5.1. L’art. 31 cpv. 2 NAPR di __________ prescrive per la zona residenziale una distanza di 3.00 m dal confine. Per edifici con facciate di lunghezza superiore ai 20 m, l’art. 7 cpv. 3 NAPR impone un supplemento di m 0.70 per ogni metro o frazione di maggior lunghezza.
5.2. L'edificio progettato davanti al fondo dei ricorrenti (part. 835) è lungo m 20.60 e dista almeno m 5.20 dal confine. Rispetta dunque ampiamente la distanza minima prescritta dalle norme succitate.
Palesemente infondata è la pretesa dei ricorrenti di misurare tale distanza dal limite della fascia di terreno che non può essere edificata in forza della servitù di cui si è detto sopra. Le distanze dal confine, per il diritto pubblico, vanno misurate esclusivamente dal confine. Dal profilo del diritto pubblico, il fatto che alcuni pozzi luce dei locali del piano interrato invadano questa fascia di terreno è del tutto irrilevante. La circostanza non costituiva di certo un motivo sufficiente per sospendere l'esame della domanda di costruzione secondo l’art. 22 RLE.
6. Completezza dei piani
6.1. Giusta l’art. 11 cpv. 1 RLE, i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità può, all'occorrenza, chiedere informazioni o completamenti (cpv. 3).
A seconda della natura dell'opera, la domanda deve indicare il modo di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico (art. 9 lett. i RLE).
Prima di pubblicare la domanda di costruzione il municipio verifica se è allestita conformemente alle prescrizioni. Se non è il caso invita l’istante a correggerla (art. 5 cpv. 1 LE).
6.2. Il primo progetto inoltrato dal resistente non indicava il modo di evacuazione delle acque di scarico. Al difetto, eccepito dai vicini qui ricorrenti, l'istante in licenza ha comunque posto rimedio in corso di procedura, inoltrando i piani mancanti delle canalizzazioni.
Il fatto che il municipio abbia comunque pubblicato la domanda non costituisce evidentemente un motivo per annullare le licenze rilasciate.
7. Conclusioni
In sede di conclusioni, i ricorrenti si sono limitati a segnalare che il resistente intenderebbe trasformare la sua casa d'abitazione in una pensione. La circostanza è irrilevante, poiché oggetto del contendere sono soltanto i progetti allegati alle domande di costruzione di cui si è detto in narrativa.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione (3.5 mio), sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 7, 31 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno al resistente fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario