Incarto n.
52.2005.163

 

Lugano

15 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 9 maggio 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 18 aprile 2005 (n. 100/05/008) del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che nega all'insorgente l'autorizzazione per la posa di un pannello non illuminato, sulla part. n. 563 RF di Maggia (Sezione Aurigeno);

 

 

vista la risposta 17 maggio 2005 del Dipartimento del territorio (DT), Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, è proprietario del mapp. n. 481 RF di Maggia (sezione Aurigeno), sul quale sorge l'albergo-ristorante "Villa d'Epoca", sito in località Ronchini.

 

                                         b. Con istanza 9 aprile 2005 il qui ricorrente ha chiesto al DT, Area del supporto e del coordinamento, il permesso di posare al mapp. n. 563 RF di Maggia (sezione Aurigeno), di proprietà del comune di Maggia, un pannello non illuminato, di cm 260 x 160, con la dicitura "Villa d'Epoca - Hotel Ristorante - 200 m - P (simbolo posteggio) - Fam. Nanzer - 091 756 50 00".

Il comune di Maggia, proprietario del terreno, aveva precedentemente concesso al ricorrente l'utilizzo del suolo comunale per la posa dell'insegna in oggetto.

 

 

                                  B.   Il 18 aprile 2005 l'Area del supporto e del coordinamento del DT ha respinto la domanda. In quanto pubblicità per terzi, la stessa sarebbe in effetti vietata fuori dalle località.

L'autorità cantonale ha inoltre rilevato che l'esercizio pubblico, situato sulla strada cantonale, è debitamente segnalato e facilmente reperibile.

 

 

                                  C.   Contro la predetta decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente, pur ammettendo che l'albergo-ristorante è ubicato al lato della strada principale, nega che lo stesso sia facilmente visibile dai conducenti, in quanto nascosto dalla vegetazione e dalle case antistanti.

Infine contesta recisamente l'interpretazione del DT, secondo cui l'impianto pubblicitario sia da considerare alla stregua di un una pubblicità per terzi ai sensi dell'art. 95 OSStr.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppone l'Area del supporto e del coordinamento del DT, con argomenti che verranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 19 LImpPub. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. La legge sugli impianti pubblicitari (LImpPub) disciplina la posa di impianti destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme, colori e altri mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnalano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o comunque un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali) (art. 1 LImpPub).

L'esposizione di ogni impianto pubblicitario soggiace all'obbligo di ottenere un'autorizzazione, rilasciata a titolo precario (art. 3 LImpPub).

Il Dipartimento del territorio, tramite l'Ufficio segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari, è competente a rilasciare le autorizzazioni per la posa di impianti pubblicitari all'esterno delle località, segnatamente fuori dalle zone edificabili (art. 4 LImpPub, 1 cpv. 2 lett. a RLImpPub).

Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico si applicano le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) (art. 1 LImpPub, 3 RLimpPub).

 

2.2. Giusta l'art. 95 cpv. 1 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica allo scopo di fare della pubblicità in qualsiasi forma.

 

2.3. L'art. 98 OSStr vieta la pubblicità per terzi fuori dalle località. È considerata pubblicità per terzi, che si distingue dalla pubblicità per conto proprio (art. 95 cpv. 5 OSStr), quella fatta a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee e simili, non aventi alcun rapporto di luogo con il collocamento della pubblicità stessa (cpv. 4). In particolare il cpv. 7 specifica che esiste un rapporto di luogo tra le ditte, le aziende, le prestazioni di servizio e simili con l'ubicazione della pubblicità se quest'ultima è collocata sull'edificio stesso o nelle vicinanze immediate (ad es. piazzale antistante, area dell'azienda).

Decisivo a tal proposito è che il luogo di ubicazione dell'insegna sia lo stesso in cui i prodotti o le prestazioni pubblicizzate siano creati, forniti o venduti. Se è dato o meno un rapporto di luogo ai sensi dell'art. 95 OSStr, dipende in sostanza dalle circostanze concrete (Manfred Küng, Strassenreklamen im Verkehrs- und Baurecht, Bern, Haupt 1991, p. 7).

Benché il legislatore abbia fornito, al cpv. 7 della succitata norma, un elenco esemplificativo di possibili "zone nelle immediate vicinanze", la nozione di rapporto di luogo, ai sensi della OSStr, deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 2A.449/2003 del 12 marzo 2004, N. 2).

 

 

                                   3.   In concreto, l'affissione di un'insegna pubblicitaria è prevista al mapp. n. 563 RFD. Essendo collocata al bordo della strada pubblica deve essere qualificata come pubblicità stradale ai sensi degli artt. 95 e segg. OSStr.

 

                                         L'impianto pubblicitario in disamina verrebbe ubicato a circa 200 metri dall'hotel-ristorante reclamizzato e posta poco prima del segnale d'inizio della località "Ronchini". Per di più i mapp. n. 563 e 481 RFD sono separati fra loro da diversi fondi, di proprietari distinti e destinati a funzioni diverse. In tali circostanze, come giustamente indicato dal DT, non si può in alcun modo considerare che l'insegna in oggetto sia pubblicità per conto proprio. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che il ristorante pubblicizzato è sito in Val Maggia e date le circostanze di luogo appena enunciate, non si può evidentemente considerare che lo stesso abbia un rapporto di luogo con il collocamento dell'insegna, posta a ben 200 metri di distanza, all'entrata della località "Ronchini" e per di più fuori della zona edificabile. In siffatte circostanze, non si può ritenere che il luogo di pubblicità si trovi nelle immediate vicinanze dell'hotel pubblicizzato.

                                         Nel caso che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare pertanto evidente che l'insegna in oggetto, non è una pubblicità per conto proprio, bensì per terzi. La decisione del DT che nega l'autorizzazione per la posa della stessa va pertanto confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

 

 

                                   4.   A titolo abbondanziale si rileva che l'insegna non può in ogni caso essere autorizzata, poiché risulterebbe atta a creare confusione con i segnali di inizio località (Ronchini) e di velocità massima (60) posti sul mapp. n. 563 RFD. In quest'ottica l'art. 6 LCStr vieta infatti la pubblicità e gli annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Circostanza questa che appare decisiva per confermare ulteriormente il diniego del permesso.

 

 

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, e la decisione impugnata confermata, siccome conforme al diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 95, 98 OSStr; 1, 3, 4, 9, 19 LImpPub; 1, 2, 6 RLimpPub; 1 segg. PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

.

 

 

 

terzi implicati

 

CO 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria