|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente Matteo Cassina e Andrea Pedroli, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenutosi |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 13 maggio 2005 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 27 aprile 2005 (n. 2057) con cui il Consiglio di Stato ha sciolto il rapporto d'impiego dell'insorgente per disdetta con effetto al 31 ottobre 2005; |
vista la risposta 31 maggio 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che RI 1 (1946) è entrato alle dipendenze
dello Stato del Cantone Ticino il 1° ottobre 1992 quale __________ presso __________;
che a partire dalla fine degli anni '90 egli ha iniziato ad avere problemi
relazionali con i colleghi di lavoro e con i superiori: a causa di ciò, dal 4
marzo 2002 è stato ininterrottamente assente dal lavoro per malattia;
che al fine di porre rimedio a questa situazione, lo Stato ha proposto a RI 1
di riprendere la sua attività presso un'altra unità di servizio all'interno
dell'Amministrazione cantonale; nessun accordo in tal senso è tuttavia mai
stato raggiunto tra le parti;
che con risoluzioni 16 settembre e 20 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha
deciso di avviare una procedura di mediazione con il proprio dipendente,
affidandone la conduzione a due persone esterne all'Amministrazione cantonale;
la medesima si è conclusa l'11 marzo 2005 senza il raggiungimento di alcun
risultato suscettibile di risolvere la controversia in atto tra le parti;
che con risoluzione del 15 marzo successivo il Consiglio di Stato ha quindi
prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di impiego per giustificati motivi,
giusta gli art. 58 lett. c e 60 cpv. 1, 2 e 3 lett. b Lord;
che scaduto infruttuoso il termine assegnato al dipendente per adire la
Commissione conciliativa per il personale dello Stato, il 27 aprile 2005 il
Governo cantonale ne ha quindi pronunciato il licenziamento con effetto al 31
ottobre 2005;
che avverso questa decisione il 13 maggio
2005 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
contestandone la legittimità sia sul piano formale che materiale;
che all'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, adducendo
motivi di cui si dirà per quanto necessario in seguito;
che mediante lettera raccomandata del 15 novembre 2005 RI 1 ha informato il Tribunale cantonale amministrativo del fatto che con sentenza del 7 novembre precedente il Tribunale cantonale delle assicurazioni gli aveva riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003, allegando al suo scritto una copia di detto giudizio;
che con decisioni incidentali del 9 gennaio 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda di ricusa del giudice S__________, formulata dal ricorrente, ed ha confermato l'astensione del giudice L__________ dall'esercizio del suo ufficio;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1
lett. f LOrd;
che la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il gravame,
tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cfr. 1 PAmm), le prove
sollecitate dall'insorgente non essendo atte a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che, giusta l'art. 50 LOrd, la cessazione del rapporto d'impiego può avvenire:
a) per dimissioni (art. 59 LOrd),
b) per disdetta durante il periodo di prova (art. 18 LOrd),
c) per disdetta da parte del datore di lavoro (art. 60 LOrd),
d) per destituzione (art. 63 LOrd), o
e) per raggiunto
limite d'età (art. 64 LOrd);
che fra i motivi che determinano la
cessazione del rapporto d'impiego la norma non annovera il pensionamento per
invalidità: essa si limita a considerare il pensionamento per raggiunti limiti
d'età (lett. e);
che dal profilo delle ripercussioni sul
rapporto d'impiego, non v'è tuttavia alcun motivo per trattare il pensionamento
per invalidità diversamente da quello per anzianità; nulla permette invero di ritenere
che soltanto il pensionamento per anzianità determini la cessazione del rapporto
d'impiego e che in caso di pensionamento (totale) per invalidità tale rapporto
continui invece a sussistere: è evidente che la condizione di dipendente non
sia conciliabile con quella di pensionato;
che analogamente al decesso del dipendente, è l'evento stesso del
pensionamento, per anzianità o per invalidità, che determina l'estinzione del
rapporto d'impiego;
che il fatto che l'art. 58 LOrd non annoveri il pensionamento per invalidità fra i motivi di cessazione del rapporto è dunque da ricondurre ad un'omissione involontaria e non ad un silenzio qualificato del legislatore (in questo senso: STA del 12 settembre 2001 in re S, inc. n. 53.2001.1);
che affinché il licenziamento possa esplicare i suoi effetti occorre dunque che perlomeno alla scadenza del termine di disdetta il dipendente sia vivo e non sia stato nel frattempo pensionato: se per contro questi muore o passa al beneficio della pensione prima di tale termine, la disdetta diventa priva d'oggetto in seguito ad estinzione del rapporto d'impiego per altra causa;
che, nel caso concreto, il 27 aprile 2005 il
Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego del ricorrente per il 31
ottobre seguente;
che tuttavia, come indicato in narrativa, con sentenza 7 novembre 2005 il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha riconosciuto al ricorrente il
diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003, in
quanto totalmente inabile al lavoro da quella data; tale giudizio è cresciuto
in giudicato, incontestato;
che in seguito a ciò egli è stato pure posto al beneficio di una pensione
d'invalidità da parte della Cassa pensione dei dipendenti dello Stato;
che, in simili circostanze, si deve considerare che il rapporto d'impiego tra
il ricorrente e lo Stato ha dunque preso fine, causa pensionamento per
invalidità, il 28 febbraio 2003;
che di conseguenza tale circostanza ha privato dei suoi effetti la decisione di
licenziamento pronunciata il 27 aprile 2005 dal Consiglio di Stato;
che infatti quest'ultima è stata emanata allorquando in realtà il rapporto
d'impiego tra il Cantone e il ricorrente si era già estinto, a causa
dell'intervenuta invalidità di quest'ultimo;
che, pertanto, il presente gravame è divenuto privo d'oggetto nel corso di
causa;
che visto l'esito, non si prelevano tasse di giustizia e spese (art. 28 PAmm), né si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46; 60 PAmm; 58, 67 Lord;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è privo d'oggetto.
2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese.
|
3. Intimazione a: |
; .
|
|
terzi implicati |
CO 1
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario