Incarto n.
52.2005.182

 

Lugano

26 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi impedito

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 25 maggio 2005 del

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2294), che annulla la licenza edilizia 16 marzo 2005, rilasciata dal municipio di RI 1 per costruire una casa d'abitazione unifamiliare sulla part. 194 RF;

 

 

viste le risposte:

-    10 giugno 2005 del Dipartimento del territorio;

-    14 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

-    28 giugno 2005 di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 20 ottobre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di Melide ed abrogato il PR in vigore sino a quel momento. Dall'approvazione è rimasta esclusa la località D__________, sino ad allora inserita nella zona R5, per la quale il Governo ha chiesto al municipio di elaborare un piano regolatore particolareggiato.

L'anno scorso il consiglio comunale ha adottato un PR particola-reggiato di quel comprensorio, che è stato dichiarato zona residenziale turistica RT3. Il 19 novembre 2004 il municipio ne ha chiesto l'approvazione all'Esecutivo cantonale.

 

 

                                  B.   Il 18 gennaio 2005 CO 2 ha chiesto al municipio di Melide il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare su un  fondo (part. 194) appartenente alla zona anzidetta.

Alla domanda si è opposta la resistente Martha Hutmacher, proprietaria di un fondo contermine (part. 185) per motivi che non occorre qui riassumere.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 16 marzo 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

 

 

                                  C.   Con giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il fondo dedotto in edificazione fosse escluso dalla zona edificabile e soggiacesse al regime retto dall'art. 24 LPT, poiché il vecchio PR era stato abrogato, mentre quello in via di approvazione non era ancora entrato in vigore. Sussisterebbe dunque un vuoto pianificatorio, che osta al rilascio del permesso richiesto.

Le ripetibili sono state suddivise in ragione di metà ciascuno tra l'istante in licenza ed il comune.

 

 

                                  D.   L'istante in licenza si è adagiato al predetto giudizio. Contro di esso il comune di RI 1 è invece insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il comune sostiene che il fondo sarebbe comunque edificabile, in quanto incluso nel territorio largamente edificato. Il diritto in via di approvazione esplicherebbe d'altro canto effetto anticipato positivo.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene la vicina opponente contestando succintamente le tesi dell'insorgente.

L'istante in licenza è invece rimasto silente.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE, che conferisce al comune la legittimazione a ricorrere (cpv. 2).

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è di per sé ricevibile in ordine. Nella misura in cui postula il ripristino della licenza annullata esso è tuttavia privo d'oggetto, poiché, rinunciando ad impugnare il giudizio del Consiglio di Stato, l'istante ha inequivocabilmente dimostrato per atti concludenti di aver rinunciato all'intervento (RDAT 1990, n. 44 consid. 1.2; STA 12.7.05 in re comune di Gerra Verzasca). Il diritto di ricorso del comune, d'attualità soltanto davanti a questo tribunale (cfr. art. 21 cpv. 2 LE), presuppone invero che il Governo autorizzi un intervento edilizio, annullando una decisione negativa del municipio. In caso di annullamento di una decisione del municipio favorevole all'istante, spetta invece a quest'ultimo insorgere davanti a questo tribunale per ottenerne il ripristino. Il comune può semmai impugnare il giudizio governativo ad adiuvandum a fianco dell'istante in licenza. Se questi vi rinuncia, non può tuttavia insorgere autonomamente.

Il ricorso è invece proponibile nella misura in cui il comune chiede l'annullamento della condanna al pagamento di metà dell'indennità per ripetibili.

 

 

                                   2.   Entro questi limiti, l'impugnativa è fondata, poiché, per principio, il comune che soccombe è condannato al pagamento di un'indennità per ripetibili soltanto quando interviene in lite quale unico antagonista della parte vincente. Negli altri casi le ripetibili sono invece addebitate alle parti che si sono battute al suo fianco senza successo (art. 31 PAmm; Borghi/Corti, compendio di procedura amministrativa ticinese, art. 31 PAmm n. 2 b).

Nella misura in cui è proponibile, il ricorso va dunque accolto, riformando il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, nel senso che l'indennità per ripetibili accordata a CO 1 dal Consiglio di Stato è interamente posta a carico dell'istante in licenza.

 

 

                                   3.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Nella misura in cui è soccombente, il comune rifonderà tuttavia alla resistente fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa istanza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 10 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2294) è riformato nel senso che l'indennità di fr. 500.- per ripetibili è posta interamente a carico di CO 2.

 

 

2.Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

                                   3.   Il comune di RI 1 rifonderà fr. 500.- a CO 1 a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario