Incarto n.
52.2005.183

 

Lugano

6 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 maggio 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 maggio 2005 (no. 2302) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 marzo 2005 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato la sua istanza di riammissione alla guida;

 

 

vista la risposta 8 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è nato il 7 aprile 1966 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel giugno del 1984. Da allora è stato oggetto di ben sette provvedimenti amministrativi a seguito di ogni sorta di violazione alle norme del traffico.

Nel 1999 RI 1 si è reso autore di altre infrazioni, a dipendenza delle quali è stato sottoposto all'esame di uno psicologo del traffico (lic. psic. __________) che l'ha dichiarato inidoneo alla guida per motivi caratteriali. Con risoluzione 25 novembre 1999 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a titolo definitivo, annotando che un eventuale riesame sarebbe stato concesso unicamente nei termini (cinque anni) e alle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 3 LCStr.

 

 

                                  B.   Il 2 marzo 2004 lo psicologo clinico che nel frattempo aveva preso in cura RI 1 (lic. dipl. __________) ha sollecitato un riesame del caso. Rispondendo direttamente all’interessato, la Sezione della circolazione ha precisato che la domanda era prematura e che a tempo debito (novembre 2004) avrebbe potuto sottoporsi ad un esame presso uno psicologo del traffico, seguito - in caso di esito positivo - da nuovi esami di guida teorici e pratici.

                                         Il 18 dicembre 2004 il curante di RI 1 ha dunque chiesto che il suo assistito fosse riammesso alla guida, esprimendosi positivamente al riguardo con ampie spiegazioni. Incaricato dall’autorità cantonale di periziare l’istante, il lic. psic. __________ è invece giunto a conclusioni diametralmente opposte, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una riabilitazione alla guida. Preso atto di tale valutazione, il 10 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di RI 1, riconfermando il provvedimento di revoca adottato nel 1999.

 

 

C.    Con giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Dopo aver ottenuto maggiori ragguagli sia dal curante del ricorrente che dal perito, l’autorità di ricorso di prime cure ha espresso il convincimento che le argomentazioni dello psicologo del traffico, concentrate essenzialmente ad esaminare il comportamento del periziato nello specifico ambito della circolazione stradale, fossero da preferire a quelle del terapeuta personale dell’interessato, tendenti a valutare la situazione del paziente in un’ottica psicosociale più ampia.

 

 

D.    Contro il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’immediata restituzione della sua licenza di condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.

Il ricorrente ha rimproverato in sostanza alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola perizia __________, ignorando le esaurienti relazioni stese dal proprio terapeuta, che dopo una prolungata presa a carico ha attestato la sussistenza di un’evoluzione positiva suscettibile di giustificare la postulata riammissione alla guida. Il referto del lic. psic. __________ – ha soggiunto l’insorgente – si basa unicamente sui suoi precedenti, su vecchie valutazioni allestite con la stessa metodologia da altri psicologi del traffico e su un colloquio di circa un'ora. I rapporti del lic. dipl. __________, la cui competenza è ampiamente riconosciuta a livello cantonale, sono stati invece stilati dopo un anno e mezzo di terapia e incontri che il ricorrente ha affrontato spontaneamente. A fronte di pareri tanto contrastanti, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto quantomeno commissionare una perizia psichiatrica neutra.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato , riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

 

 

                                  F.   In fase istruttoria il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia specialistica per accertare se il ricorrente ha effettivamente recuperato l'idoneità a guidare veicoli a motore invocata nel gravame.

Nel suo referto 2 gennaio 2006 il perito designato PD Dr. __________ ha reputato che l'insorgente è cambiato e che in futuro sarà in grado di rispettare le regole della circolazione stradale. RI 1 e il Consiglio di Stato hanno rinunciato alla completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di conclusioni. La Sezione della circolazione ha invece prodotto alcune osservazioni critiche elaborate dal lic. psic. __________.

Delle risultanze istruttorie si dirà - per quanto necessario - nel seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della perizia giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                         Dalle tavole processuali va invece stralciata la memoria irrita presentata il 26 gennaio 2006 dalla Sezione della circolazione. Anche volendola benevolmente considerare alla stregua di una dettagliata richiesta di delucidazione della perizia, la missiva ed il suo allegato si avverano infatti irrimediabilmente tardivi per rapporto all'apposito termine di 15 giorni fissato nell'ordinanza processuale del 9 gennaio 2006 con la quale il Tribunale ha intimato alle parti il rapporto del perito giudiziario.

 

 

                                   2.   Nel 1999 RI 1 ha subito una revoca definitiva della licenza di condurre, con possibilità di riesame trascorsi 5 anni dall'adozione del provvedimento (cfr. art. 17 cpv. 2 e 23 cpv. 3 vLCStr). In sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura di sicurezza in quanto ritenuto incorreggibile e inidoneo alla guida per motivi caratteriali. Per poter essere riammesso alla guida, egli deve rendere attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più (art. 23 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata alla personalità del ricorrente, atteso che il 10 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riesame reputando che l'interessato non fornisse ancora garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale.

 

2.1. Il terapeuta dell'insorgente, che lo incontra regolarmente dal settembre del 2003, ha stilato quattro rapporti all'attenzione della Sezione della circolazione prima e del Consiglio di Stato poi, nei quali ha ripetutamente attestato la sussistenza di un profondo cambiamento in capo alla persona del proprio paziente, ormai maturo, equilibrato e responsabile. A mente del curante lic. dipl. __________, tale evoluzione positiva giustificherebbe senz'altro la restituzione della licenza di condurre stante l'assenza di pericoli per la sicurezza del traffico.

Di tutt'altro avviso lo psicologo del traffico __________, che nel febbraio del 2005 ha peritato l'insorgente per conto della Sezione della circolazione. Questo specialista ritiene infatti che il tempo trascorso non abbia modificato in maniera tangibile la personalità di RI 1, il quale persisterebbe in operazioni di banalizzazione e di spostamento delle responsabilità dimostrando di trovarsi ancora nella situazione di immaturità e di sofferenza (nevrosi asintomatica) constatata da tutti gli esperti intervenuti all'epoca dell'adozione della revoca definitiva.

 

2.2. Al cospetto di prese di posizione così discordanti, questo Tribunale ha ordinato una perizia specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone l'esecuzione al PD dr. phil. RI 1, docente alla facoltà di psicologia dell'Università di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e stimato membro della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).

Nel suo referto del 2 gennaio 2006 basato sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle perizie sin qui esperite, sui risultati di un esame cognitivo-psicomotorio, sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica effettuata sull'interessato e di una telefonata intercorsa con la fidanzata di quest'ultimo, il perito giudiziario ha stabilito che l'esaminato è cambiato a fondo e che in futuro sarà in grado di rispettare le regole della circolazione stradale. Donde la possibilità di revocare la misura di sicurezza in vigore, essendo venuta meno l'inidoneità alla guida che ne aveva imposto l'adozione.

Nel suo complesso, la perizia giudiziaria non appare del tutto convincente, a cagione soprattutto delle spiegazioni assai scarne addotte dal suo estensore per giustificare le conclusioni raggiunte. Anche talune modalità operative applicate dall'esperto suscitano perplessità, segnatamente laddove ha contattato telefonicamente la fidanzata del peritando per assumere indicazioni non necessariamente neutrali e disinteressate che ha poi utilizzato ai fini della valutazione richiestagli. Per quanto parzialmente insoddisfacente dal profilo della motivazione e del suo impianto metodologico, il referto risulta nondimeno attendibile, non fosse altro che per la competenza, l'autorevolezza e la vasta esperienza nella specifica materia del perito designato. Quest'ultimo ha risposto in modo certo e puntuale al quesito sottopostogli. Il Tribunale ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche il terapeuta assiduamente frequentato dal ricorrente.

 

 

                                   3.   Di regola, dopo un lungo periodo di astensione dalla guida occorre superare nuovi esami di condurre, teorici e pratici. Per evitare contestazioni riguardo a questa imposizione che era già stata preannunciata al ricorrente (cfr. scritto 11 marzo 2004 della Sezione della circolazione) mette conto di affrontare in questa sede anche tale questione, che il perito giudiziario ha risolto consigliando l'imposizione di un semplice esame pratico.

Nel determinare l’obbligo di sostenere nuovi esami di guida bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118 Ib 518 consid. 2b e 3b; 108 Ib 62 consid. 3b; Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2219 e 2467), ponendo mente in particolare alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, n. 7.2.1 ss. ad art. 14 LCStr).

                                         Nel caso di specie, RI 1 ha depositato la sua licenza di condurre nel novembre del 1999. Sono quindi trascorsi oltre cinque anni dall’ultima volta che ha circolato sulle nostre strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza, una tale astinenza dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da legittimare la prescrizione di nuovi esami di guida, a prescindere dalla precedente esperienza acquisita al volante. Anche se la durata dell'astensione dalla guida è inferiore al periodo di pratica effettuata, si ritiene infatti che i mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la perdita degli automatismi necessari ad una guida sicura giustifichino l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di conducente (DTF 108 Ib 64; RDAT II-2002 n. 79 e rinvii; AGVE 1993, p. 585 ).

                                         Se ne deve dedurre che indipendentemente dalla precedente esperienza di guida, peraltro interrotta a più riprese da provvedimenti amministrativi che nel loro insieme l'hanno tenuto lontano dal volante per 27 mesi, il ricorrente dovrà affrontare nuovi esami di guida teorici e pratici, dato che la sua ultima astinenza alla guida, superiore a cinque anni, è stata indubbiamente di lunga durata.

 

 

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, riformando ai sensi dei considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha tutelato.

Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia. L'accoglimento del gravame impone tuttavia l'assegnazione di congrue ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro, a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 14 cpv. 3. 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 23 cpv. 3 LCStr, 24 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza la decisione 10 maggio 2005 (no. 2302) del Consiglio di Stato e la risoluzione 10 marzo 2005 della Sezione della circolazione sono annullate e riformate nel senso che RI 1 è riammesso alla guida di veicoli a motore previo superamento di nuovi esami di condurre teorici e pratici.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Le spese peritali di fr. 1'100.- sono poste a carico dello Stato, con l'ulteriore obbligo di rifondere al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

rappr. da

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario