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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, presidente, Mauro Mini, Andrea Pedroli; |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sull'opposizione 23 giugno 2005 di
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RI 1
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all'astensione del presidente del Tribunale cantonale amministrativo, giudice CO 1, dall'esercizio del suo ufficio nella causa promossa dall'opponente con ricorso 13 maggio 2005 avverso la decisione 27 aprile 2005 del Consiglio di Stato in materia di disdetta del rapporto di lavoro; |
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viste le osservazioni:
- 2 giugno 2005 del giudice CO 1;
- 3 giugno 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 (1946) è entrato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino il 1° ottobre 1992 quale __________ presso __________. Verso la fine degli anni '90 egli ha iniziato ad avere problemi relazionali con i colleghi di lavoro e con i superiori. A causa di ciò, dal 4 marzo 2002 è stato ininterrottamente assente dal lavoro per malattia. Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, lo Stato ha proposto a RI 1 di riprendere la sua attività presso un'altra unità di servizio all'interno dell'Amministrazione cantonale. Nessun accordo in tal senso è tuttavia mai stato raggiunto tra le parti. Il 30 agosto 2004 il dipendente ha iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta. Con risoluzioni 16 settembre e 20 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha deciso di avviare una procedura di mediazione con il proprio dipendente, affidandone la conduzione a due persone esterne all'Amministrazione cantonale. La medesima si è conclusa l'11 marzo 2005 senza il raggiungimento di alcun risultato suscettibile di risolvere la controversia in atto tra le parti.
Con risoluzione del 15 marzo successivo il
Consiglio di Stato ha quindi prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di
impiego per giustificati motivi, giusta gli art. 58 lett. c e 60 cpv. 1, 2 e 3
lett. b LOrd. Scaduto infruttuoso il termine assegnato al dipendente per adire
la Commissione conciliativa per il personale dello Stato, il 27 aprile 2005 il
Governo cantonale ne ha quindi pronunciato il licenziamento con effetto al 31
ottobre 2005.
Avverso questa decisione il 13 maggio 2005 RI 1 è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, contestandone la legittimità sia sul piano formale
che materiale.
B. Con lettera 17 maggio 2005 il giudice CO 1, presidente del Tribunale cantonale amministrativo, ha comunicato al Consiglio di Stato e a RI 1 che si sarebbe astenuto dall'esercizio del suo ufficio nel procedimento dipendente dal suddetto gravame. Il magistrato ha motivato questa sua decisione con il fatto che la moglie del ricorrente, a cui veniva fatto esplicito riferimento nell'impugnativa, era da lungo tempo una dipendente di sua moglie, dr. med. __________.
Il 23 maggio 2005 RI 1 si è tuttavia opposto
all'astensione del giudice CO 1, affermando in sostanza che non sussisterebbe
nessun conflitto d'interesse tale da giustificare un simile provvedimento.
Il 30 maggio 2005 egli ha per contro chiesto la ricusa del giudice S__________,
membro del Tribunale cantonale amministrativo.
C. Chiamato ad esprimersi in proposito alla citata opposizione, il
giudice CO 1 ha confermato la propria astensione, ribadendo e sviluppando i
motivi addotti con il suo scritto del 17 maggio 2005.
Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione dell'opposizione inoltrata da RI
1 e la conseguente conferma dell'astensione del giudice CO 1, formulando alcune
considerazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
D. Con lettera
raccomandata 23 agosto 2005 il giudice delegato all'istruzione della causa
avviata con ricorso 13 maggio 2005 da RI 1 nei confronti dello Stato del Cantone
Ticino, __________ C__________, ha comunicato alle parti che la Corte, costituita
al fine di evadere l'opposizione formulata dall'insorgente all'astensione del
giudice CO 1, sarebbe stata composta dallo stesso __________ C__________,
nonché dai giudici Ma__________ e A__________.
Il 22 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale amministrativo per chiedere
la proroga di un termine che gli era stato impartito per presentare delle
osservazioni nell'ambito del procedimento aperto a seguito della sua domanda di
ricusa del giudice S__________. In quell'occasione egli si è dichiarato
contrario alla presenza del giudice Ma__________ nella Corte che si sarebbe
occupata di questa faccenda, per il fatto che in un recente passato detto
magistrato, nella sua qualità di presidente della Camera dei ricorsi penali, aveva
già statuito su di una causa che lo concerneva come parte.
Il 14 ottobre 2005 RI 1 ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ulteriore
lettera con cui, oltre a ribadire la ricusa del giudice Ma__________, ha
chiesto, per i medesimi motivi, la ricusa del giudice __________ C__________.
Considerato, in diritto
1. Giusta
l'art. 27 CPC, applicabile alle cause amministrative in virtù del rinvio di cui
all'art. 32 cpv. 1 PAmm, le parti possono ricusare il giudice, oltre che nei
casi di esclusione (cfr. art. 26 CPC), qualora sussista una grave inimicizia
tra il giudice stesso e una delle parti (lett. a) o qualora si diano - più in
generale - "gravi ragioni" (lett. b). L'art. 29 cpv. 1 CPC
prevede inoltre che il giudice che riconosce in sé un motivo di ricusazione ha
l'obbligo di astenersi e di avvertire immediatamente le parti, le quali possono
proporre le loro osservazioni in proposito entro 5 giorni.
Lo scopo del diritto di ricusa - e dell'obbligo di esclusione - è di vietare
l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare
la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una
parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può infatti
essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore , necessaria
per poter fungere da giudice in una vertenza (DTF 117 Ia 170 consid. 3a e
rinvii; Rep. 1999 n. 119, 1998 n. 97). L'istituto processuale della ricusa ha
del resto rilevanza a livello costituzionale. Oltre all'art. 6 CEDU, laddove è
applicabile ai procedimenti amministrativi, l'art. 30 cpv. 1 Cost. assicura
alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario la garanzia di ottenere un
giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale regolarmente
costituito (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag.
166 con riferimenti).
Il giudice deve quindi astenersi dall'esercizio del proprio ufficio o poter
essere ricusato da chiunque dimostri un interesse, allorquando vengono a mancare
imparzialità e indipendenza. La ricusa - alla stessa stregua dell'astensione - rimane
tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento
della giustizia, deve essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed
oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. A tal fine
occorre che il sospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e
nasca da ragioni gravi, di per sé atti a creare una situazione di incapacità
soggettiva del giudice ad occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale
(DTF 126 I 168 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4,; RDAT 1984 n 29 consid. 3b; Rep
1998 n. 97). Non costituiscono ragioni gravi, sufficienti alla ricusa di un
magistrato, semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità
non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di
tale situazione. È quindi richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati
(Rep. 1997 n. 95). Tuttavia, secondo costante prassi del Tribunale federale,
per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia
effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a
suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di
parzialità (DTF 117 Ia 324 consid. 2, 116 Ia 33 consid. 2b).
2. Preliminarmente
dev'essere risolta la questione relativa alla composizione della Corte chiamata
a pronunciarsi sull'opposizione in esame. Come esposto in narrativa, con scritti
22 settembre e 14 ottobre 2005 RI 1 ha in effetti contestato che della medesima
facessero parte anche i giudici __________ C__________ e Ma__________, dal
momento che questi magistrati avevano partecipato il 16 settembre 2004 e il 9
giugno 2005 all'adozione di due distinte decisioni della CRP che lo concernevano.
Sennonché l'eccezione è manifestamente tardiva. In effetti giusta l'art. 32
cpv. 3 PAmm, la ricusa si propone con istanza motivata, contemporaneamente al
primo atto di causa, oppure "tosto che si verifichi o che sia
scoperta". Il cpv. 4 del medesimo articolo soggiunge poi che essa non
è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.
Nel caso di specie, mediante lettera raccomandata del 24 agosto 2005, inviata
il giorno successivo, il Tribunale cantonale amministrativo ha comunicato a RI
1 che la Corte che avrebbe statuito sulla sua opposizione all'astensione del
giudice CO 1, sarebbe stata composta dai giudici __________ C__________, in
qualità di presidente, Ma__________ e A__________. Tale scritto è stato ritirato
dall'interessato il 26 agosto 2005. Questo significa che egli ha atteso quasi
un mese prima di reagire a tale comunicazione e addirittura più di un mese e
mezzo per contestare la presenza del giudice C__________, ritenuto che dopo tale
data sia quest'ultimo che il giudice Ma__________ non hanno più avuto modo di
trattare altri casi concernenti RI 1, ragione per la quale si deve escludere
che nel frattempo possano essere sorti nuovi motivi di ricusa nei loro
confronti. Ora, benché la legge non stabilisca alcun termine preciso entro il
quale inoltrare una simile istanza, si deve ammettere che il lasso di tempo impiegato
nella circostanza dall'interessato appare eccessivo. Pur tenuto conto dei tempi
necessari al confezionamento di un atto processuale come quello qui in
discussione, le regole della buona fede gli imponevano di manifestare il proprio
dissenso già nei giorni immediatamente successivi al ricevimento delle citata
raccomandata. Tralasciando di fare ciò RI 1 ha dato l'impressione, per atti concludenti,
di non avere nulla da eccepire nei confronti dei tre i giudici chiamati a
statuire sulla sua opposizione all'astensione del giudice CO 1. In simili
circostanze non v'è dunque spazio per rimettere in discussione la composizione
della Corte comunicata all'opponente tramite raccomandata del 23 agosto 2005.
In ogni caso, i motivi invocati da RI 1, ancorché generici, non
giustificherebbero l'accoglimento della sua richiesta: secondo costante
giurisprudenza, il fatto che un magistrato sia stato chiamato a statuire in un
altro procedimento concernente la medesima persona non è motivo di ricusa,
ritenuto che di per sé ciò non condiziona la sua indipendenza o imparzialità
nel nuovo procedimento, quand'anche esso dovesse avere per oggetto gli stessi
fatti; a maggior ragione, ciò deve valere quando, come nel caso di specie, il
nuovo procedimento verte su altri fatti e tutt'altra materia (DTF 116 Ia 387,
113 Ia 62).
3.3.1. Per quanto attiene al merito del presente procedimento, il
giudice CO 1 ha giustificato la propria esclusione dalla Corte che dovrà
pronunciarsi sul licenziamento di RI 1 da parte del Consiglio di Stato, asserendo
di avere riconosciuto in sé un motivo di ricusa ai sensi dell'art. 27 lett. b
CPC. In particolare egli ha rilevato come la moglie di quest'ultimo sia una
dipendente di sua moglie. Negli ultimi tempi R__________ è stata assente dal
lavoro per motivi di salute che lei stessa ha collegato alla difficile situazione
professionale del marito. Il giudice CO 1 afferma dunque che l'intreccio di rapporti
personali, la costellazione degli interessi del ricorrente e di sua moglie,
rispettivamente suoi e di sua moglie, nonché la conoscenza di aspetti
particolari che esulano dal quadro dei fatti descritto nel ricorso inoltrato da
RI 1, gli impediscono di statuire con la necessaria oggettività e imparzialità
sul medesimo.
3.2. Gli argomenti addotti dal giudice CO 1 a sostegno della sua decisione sono
senz'altro fondati.
Per prassi, l'esistenza di stretti rapporti personali, d'obbligo, di lavoro, ecc.
con una delle parti in causa costituiscono un motivo di ricusa rientrante nella
clausola generale dell'art. 27 lett. b CPC, qualora gli stessi siano di tale
intensità da creare soggettivamente, nel foro interno del giudice, uno stato
d'animo che lo rende parziale o che oggettivamente crei verso l'esterno una simile
apparenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, n. 18 ad art. 27 con
riferimenti).
Ora, nel caso concreto le condizioni appena illustrate appaiono adempiute. Già
si è detto in precedenza che la moglie del ricorrente, la quale tra l'altro ha
pure sottoscritto il gravame inoltrato dal marito avverso la decisione di
licenziamento, è da diversi anni una dipendente della dr. med. __________,
moglie del giudice CO 1. In siffatte circostanze non vi è dubbio che tra quest'ultimo
e il ricorrente sussistono delle relazioni, seppure indirette, le quali fanno
sì che il magistrato in parola si trovi in una posizione particolare rispetto
ad una delle parti in causa. Inoltre nella misura in cui RI 1 sostiene nella
sua impugnativa che le pratiche illecite di mobbing da lui subite nel corso
degli anni sul posto di lavoro avrebbero influito anche sulla salute di sua moglie,
non si può negare che l'esito della causa di merito potrebbe avere delle ripercussioni
sul rapporto di lavoro esistente tra la moglie del giudice CO 1 e R__________.
È poi del tutto verosimile che il giudice CO 1 sia a conoscenza di fatti
riferiti all'opponente che esulano da quelli risultanti dalle tavole processuali
e che potrebbero quindi influenzarlo nel suo giudizio.
La posizione in cui egli si trova non gli consente di poter statuire con la dovuta
oggettività sulla causa introdotta da RI 1 contro lo Stato del Cantone Ticino.
È pertanto a giusta ragione che - coerentemente con quanto già fatto in passato
in altri casi che vedevano coinvolto RI 1
in
una lite giudiziaria dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo - il giudice
CO 1 si è astenuto dall'esercizio del suo ufficio.
4.Stante tutto quanto precede, l'opposizione all'astensione del giudice
CO 1 è respinta.
La tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'opponente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 28, 32 PAmm; 27 e 29 CPC;
dichiara e pronuncia:
1. L'opposizione è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di RI 1.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il Presidente Il
segretario