Incarto n.
52.2005.194

 

Lugano

2 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 della

 

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 maggio 2005 (n. 2307) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente avverso la decisione 28 febbraio 2005 con cui CO 1 ha inflitto una multa per deposito abusivo di rifiuti vegetali in un corso d'acqua;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che, richiamato il rapporto di contravvenzione 18 febbraio 2005, rimasto incontestato, con lettera raccomandata 28 febbraio seguente, il CO 1 ha inflitto a __________, rappresentante la RI 1, una multa di fr. 1'000.- per aver depositato abusivamente rifiuti vegetali in un corso d'acqua;

 

che, avverso la predetta risoluzione municipale, con scritto 15 marzo 2005 la RI 1, rappresentata dal presidente __________, ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato;

 

che, non avendo allegato la risoluzione municipale impugnata, con lettera raccomandata 22 marzo 2005, il Governo ha assegnato alla RI 1 un termine perentorio di 7 giorni per produrla, avvertendo che, trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato irricevibile il gravame;

 

che, essendo la ricorrente rimasta passiva, con risoluzione 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dalla RI 1, siccome non adempiente i requisiti di legge;

 

che contro il predetto giudizio governativo la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullato;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);

 

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 LOC;

 

che, la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento d'irricevibilità impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm);

 

che il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm) e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;

 

che istanze e ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati all'interessato con l'invito di rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9 PAmm);

 

che, la giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto che l'art. 9 PAmm deve valere non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al ricorso (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 46);

 

che, la mancata produzione della decisione impugnata, scaduto infruttuoso il termine perentorio con cui si invitava il ricorrente a produrla, rende il ricorso inammissibile (RDAT 1976 n. 43; Borghi / Corti, op. cit., n. 2 ad art. 46);

 

che, nel caso in esame, ritenuto che il ricorso non adempiva i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione impugnata, assegnandole un termine perentorio di 7 giorni;

 

che, gli accertamenti postali esperiti d'ufficio dal Governo, attestano che tale scritto, è stato inviato per raccomandata il 22 marzo 2005; il giorno successivo, 23 marzo 2005, è stato emesso e collocato nella bucalettere dell'interessata un invito di ritiro;

 

che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato un invito di ritiro, che informa il destinatario che è autorizzato a ritirare l'invio entro sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo);

 

che, se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (STF 12.01.2004 n. 1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b. e rinvii; Borghi / Corti, op. cit., n. 1b ad art. 14);

 

che, in concreto, non essendo stata ritirata durante il periodo di giacenza di 7 giorni, l'ingiunzione governativa è stata retrocessa al mittente (cfr. accertamenti postali agli atti); tale fatto non è contestato;

 

che in virtù dei principi sopra enunciati, l'invio raccomandato va pertanto considerato come validamente notificato il 29 marzo 2005;

 

che si rileva infine che il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare che né la Costituzione federale, né il diritto cantonale impongono all'autorità di ripetere un'intimazione di un invio che non ha potuto essere notificato nel quadro di una prima distribuzione (RDAT II - 2001 n. 12);

 

che, sulla scorta di quanto precede, ritenuta la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di rigetto del ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche;

 

che, a titolo abbondanziale, si rileva che giusta l'art. 8 PAmm, che esprime una regola da tempo consacrata dalla giurisprudenza, gli interessati devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (Borghi / Corti, op. cit, n. 1 ad art. 8 PAmm);

che, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, davanti alle autorità giudiziarie e amministrative ticinesi gli interessati non possono presentare i propri allegati in tedesco, ancorché lingua nazionale;

 

che, sulla scorta di quanto precede, l'impugnativa va dunque respinta;

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 148 cpv. 3 LOC; 3, 8, 9, 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria