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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 25 maggio 2005 del municipio di CO 2, che aggiudica alla CO 1 la fornitura di serramenti blindati per il centro protezione civile e deposito pompieri di T__________; |
viste le risposte:
- 17 giugno 2005 della CO 1;
- 17 giugno 2005 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 febbraio 2005 il municipio di CO 2 ha chiesto a cinque ditte del ramo, fra cui la RI 1 e la CO 1, di presentare un'offerta per la fornitura di serramenti blindati per il centro PCi e deposito pompieri di T__________. Il capitolato stabiliva fra l'altro che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente risultante dai seguenti criteri: prezzo (95%), apprendisti (5%). Quali requisiti richiesti dall'imprenditore, soggiungeva, facevano stato i requisiti minimi secondo il RLCPubb art. 27 (pos. 223.100). I concorrenti dovevano inoltre allegare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi AVS, SUVA, Cassa pensione LPP, PEAN, Cassa malati, dei contributi professionali e delle imposte alla fonte, cantonali e comunali cresciute in giudicato (pos. 252.100). In caso di mancata produzione, il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli.
B. Nel termine prestabilito, la CO 1 di A__________ ha inoltrato un'offerta di 22'805.00. La RI 1 ha dal canto suo presentato un'offerta di fr. 23'787.20.
Valutate le offerte pervenutegli, il 23 maggio 2005 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata prima in graduatoria con 96.85, contro i 91.03 punti attribuiti alla ricorrente.
C. Contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via principale che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente rileva anzitutto che l'aggiudicataria non ha prodotto tutta la documentazione richiesta per attestare l'avvenuto pagamento dei contributi di legge e delle imposte. Mancano infatti le attestazioni riguardanti i premi cassa malati ed i contributi PEAN. La documentazione prodotta non riguarderebbe inoltre la CO 1, ma la casa madre.
Proseguendo, la RI 1 osserva d'altro canto che l'aggiudicataria non risponde ai requisiti posti dall'art. 27 RLCPubb, applicabile al caso poiché la commessa riguarderebbe un impianto speciale.
L'insorgente conclude, censurando il punteggio parziale attribuitole in base al criterio apprendisti, che non dovrebbe essere solo di 2.9, ma di 5.0 punti. Il punteggio finale che le spetterebbe ammonterebbe quindi a 93.13 punti.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, rilevando anzitutto che la CO 1 non rientra nel novero delle aziende soggette al pagamento dei contributi PEAN. L'art. 27 RLCPubb non sarebbe applicabile, poiché la commessa ha per oggetto una semplice fornitura. L'autorità comunale riconosce l'errore denunciato dall'insorgente nell'attribuzione del punteggio per gli apprendisti, ma rileva che il punteggio complessivo rimane comunque inferiore a quello della CO 1.
La CO 1 postula invece l'accoglimento del ricorso con rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione affinché le assegni un termine per produrre la documentazione mancante, come previsto dal capitolato. Nega comunque l'applicabilità dell'art. 27 RLCPubb.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata a ricorrere contro la decisione di aggiudicazione. Nonostante l'erronea indicazione del termine per impugnarla, datale dal committente, il ricorso è stato inoltrato nel termine di 10 giorni prescritto dalla modifica di legge entrata in vigore il 4 febbraio 2005 (BU 7/2005 pag. 66). È dunque tempestivo.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. La commessa in esame è una semplice fornitura (art. 4 cpv. 2 LCPubb). Non essendo una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), non soggiace alla disciplina sull'idoneità degli offerenti sancita dall'art. 27 RLCPubb, che pone dei requisiti unicamente per le commesse edili (cpv. 1) e per le prestazioni di servizio (cpv. 2). Il rinvio a questa norma, contenuto nella posizione 223.100 del capitolato, è del tutto inconferente.
Cadono quindi nel vuoto le censure sollevate in proposito dalla ricorrente.
3. L'aggiudicataria ha omesso di produrre con l'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte richieste dal capitolato. Il difetto non era di per sé tale da comportare l'esclusione dell'offerta della resistente, poiché il capitolato imponeva in questi casi al committente di assegnare al concorrente un termine perentorio di 5 giorni per produrre le attestazioni mancanti. Termine che il committente ha omesso di assegnare.
Al difetto non è stato posto rimedio nemmeno in questa sede. Non essendo compito di questo tribunale emendare gli accertamenti carenti posti in essere dall'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm), la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente affinché proceda come prescritto dal capitolato, assegnando alla CO 1 un termine perentorio di 5 giorni per produrre la documentazione mancante.
4.Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda subordinata.
Non avendo la CO 1 resistito all'impugnativa, la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico del comune committente.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 27, 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 maggio 2005 del municipio di CCO 2 è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al committente affinché proceda come al considerando 4.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del comune di CO 2, che rifonderà identico importo alla RI 1.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario