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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 14 giugno 2005 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2583) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 1° marzo 2005 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per un muro in "verduro" realizzato sul terreno antistante la loro casa d'abitazione (part. 1058-1); |
viste le risposte:
- 23 giugno 2005 del Dipartimento del territorio;
- 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato;
- 5 luglio del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a __________, in località __________, su un terreno in forte pendio (part. 1058-1). L'accesso alla casa è dato da una scala a rampe intercalate da pianerottoli, che parte dalla strada sottostante per salire verso monte tagliando in diagonale il pendio. Verso monte la scala era delimitata da un muro alto sino a circa m 1.50, destinato a sostenere la scarpata del terrazzo su cui sorge la casa.
In epoca imprecisata, ma comunque recente, i ricorrenti hanno abusivamente innalzato il muro a monte della scala con elementi del tipo "verduro" in modo da ampliare il terrazzo antistante la loro abitazione. Complessivamente, il muro della scala e gli elementi del tipo "verduro" raggiungono l'altezza di m 2.40.
B. Con decisione 1° marzo 2005 il municipio ha negato ai ricorrenti il rilascio della licenza in sanatoria per l'innalzamento del muro, ritenendo in particolare disattesa l'altezza massima di m 1.50, prescritta dall'art. 41 LE per la formazione di terrapieni.
C. Con decisione 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1 e RI 2.
Dopo aver rilevato che l'art. 41 LE si limita a definire il criterio di misurazione dell'altezza, il Governo ha comunque ritenuto che la licenza non potesse essere rilasciata perché il manufatto supera l'altezza massima prescritta dall'art. 31 NAPR per le opere di cinta ed i muri di sostegno.
D. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza richiesta.
Secondo i ricorrenti, l'art. 31 NAPR si limiterebbe a disciplinare l'altezza dei muri di sostegno a confine. Applicabile al caso sarebbe l'art. 30 NAPR, che disciplina la formazione di terrapieni.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e del controverso manufatto emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dalle parti. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 31 cpv. 2 NAPR di __________, verso le strade le piazze ed i confini interni della proprietà le opere di cinta potranno avere un'altezza massima di m 1.50.
Come ben si evince dal titolo marginale, l'art. 31 NAPR disciplina esclusivamente le opere di cinta ed i muri di sostegno ad esse equiparate in quanto eretti lungo il confine dei fondi (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE, n. 1183) verso strade, piazze o altri fondi (cd. confini interni della proprietà). La norma non limita in alcun modo l'altezza dei muri di sostegno eretti all'interno dei fondi.
2.2. In concreto, il controverso manufatto, assimilabile ad un prolungamento verticale del sottostante muro di sostegno che delimita la scala verso monte, è situato all'interno del fondo dei ricorrenti ad una distanza di parecchi metri dal confine.
Non soggiace dunque all'art. 31 cpv. 2 NAPR.
Da questo profilo, il giudizio impugnato non può dunque essere confermato.
3. 3.1. A norma dell'art. 30 cpv. 1 NAPR, la sistemazione del terreno è intesa come intervento che non altera sostanzialmente la struttura naturale dello stesso ed è parte integrante del progetto architettonico di disegno dello spazio. Il terreno dovrà quindi essere sistemato in modo da valorizzare la collocazione dell'edificio o impianto nello spazio di progetto.
L'andamento del terreno naturale, soggiunge il capoverso 4 della stessa norma, può essere modificato solo a titolo eccezionale ed a condizione che siano ossequiate le disposizioni dei capoversi precedenti.
Nel caso di formazione di terrapieni, conclude il capoverso 5 della norma in esame, gli stessi non devono di regola superare l'altezza di m 1.50. In casi eccezionali ed in ossequio ai disposti sui principi di sistemazione menzionati precedentemente, può essere concessa un'altezza superiore fino ad un massimo di m 2.50.
3.2. Il manufatto in discussione non è costituito soltanto dal muro in "verduro". Esso comprende anche il retrostante terrapieno, che i ricorrenti hanno realizzato per ampliare il giardino antistante la loro abitazione.
La legittimità dell'opera abusiva va quindi esaminata dal profilo dell'art. 30 NAPR, come giustamente sostengono i ricorrenti.
I piani agli atti non permettono tuttavia di stabilire se l'altezza del terrapieno realizzato abusivamente, cumulata eventualmente con quella del terrapieno preesistente, oltrepassi il limite di m 1.50 fissato dall'art. 30 cpv. 5 NAPR. Né può questo tribunale sostituirsi al municipio nella concessione di una deroga che autorizzi eventualmente un'altezza superiore sino a m 2.50.
Previo annullamento del giudizio governativo impugnato e della decisione municipale di diniego della licenza in sanatoria, gli atti vanno quindi rinviati all'autorità comunale affinché esamini se l'opera sia conforme all'art. 30 NAPR.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando le decisioni del Consiglio di Stato e del municipio e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 30, 31 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2583);
1.2. la decisione 1° marzo 2005 del municipio di CO 1;
2. Gli atti sono rinviati al municipio di CO 1 affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione.
3. Non si preleva tassa di giustizia.
Il comune di CO 1 rifonderà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili.
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4. Intimazione a: |
; ; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario