Incarto n.
52.2005.210

 

Lugano

8 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 17 giugno 2005 di

 

 

 

RI 1 avv.,

RI 2

patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 maggio 2005 (n. 2577) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso interposto dai ricorrenti contro la risoluzione 12 gennaio 2005 con cui il municipio di Locarno ha rilasciato al proprio comune la licenza edilizia per la realizzazione di un posteggio (mapp. n. 3632 RFD di __________);

 

 

viste le risposte:

-      4 luglio 2005 del Dipartimento del territorio;

-      5 luglio 2005 del Consiglio di Stato;

-    25 agosto 2005 del CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con risoluzione 26 febbraio 1992 il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del centro tradizionale di __________, adottato dal comune di __________ in particolare per destinare il mapp. n. 3632 RFD di __________ all'edificazione di un autosilo sotterraneo o, alternativamente, di un posteggio pubblico.

Il fondo, di proprietà del comune, è situato nell'abitato di __________ lungo via __________, definita dal piano del traffico di __________ quale strada di collegamento principale.

 

 

B.     Il 29 ottobre 2004 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso di realizzare un posteggio conformemente al suddetto piano particolareggiato. Il progetto prevede la realizzazione di 18 stalli e di un'apposita demarcazione arancione lunga all'incirca 135 m e larga 1.50 m atta a rallentare il traffico in prossimità dell'accesso veicolare al parcheggio.

Alla domanda si sono tempestivamente opposti RI 1 e RI 2, che l'hanno contestata dal profilo ambientale e della sicurezza dell'accesso. Hanno inoltre presentato un'istanza d'intervento, in quanto il municipio avrebbe violato l'obbligo di discrezione (art. 104 LOC), per ragioni che non occorre qui illustrare.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 12 gennaio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo l'opposizione dei ricorrenti.

 

 

                                  C.   Con giudizio 24 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti, trasmettendo al contempo gli atti al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, affinché evadesse l'istanza d'intervento.

                                         Quanto al progetto edilizio, l'Esecutivo cantonale ha innanzitutto rilevato che la presenza di un isolotto con strisce pedonali lungo via __________ a E del posteggio comporterebbe un rallentamento del traffico veicolare in prossimità della sua entrata; la sicurezza dell'accesso sarebbe dunque garantita. L'art. 6 cpv. 3 LStr non soccorrerebbe i ricorrenti, poiché tale disposto limita, ma non impedisce la realizzazione di nuovi accessi diretti ai fondi lungo le strade di collegamento principale.

                                         Sotto il profilo dell'inquinamento fonico, il Governo ha confermato le risultanze dello studio commissionato dal municipio alla __________ SA e ripreso nel proprio preavviso dalla Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). Da questa perizia emerge che l'impianto dedotto in licenza produrrebbe immissioni foniche comprese tra 38.4 dB(A) e 46.9 dB(A) durante il giorno e tra 34.6 dB(A) e 43.1 dB(A) durante la notte; l'opera rispetterebbe dunque i valori di pianificazione previsti dalla legislazione ambientale concretamente applicabile. Comporterebbe inoltre una maggior sollecitazione del traffico lungo via __________ di soli 0.02 dB(A). Richiamata la giurisprudenza invalsa in materia, non provocherebbe dunque immissioni foniche percettibilmente più elevate (art. 9 lett. b OIF) lungo questo tratto stradale, di cui è da tempo previsto il risanamento fonico.

                                         Anche dal profilo dell'inquinamento atmosferico, l'impianto sarebbe conforme alla legislazione ambientale. In base al parere espresso dalla SPAAS, le emissioni di ossidi d'azoto (NO e NO2) prodotte dal posteggio (1,34 kg/anno) sarebbero paragonabili a quelle emesse da una normale caldaia (2,0 kg/anno) e pertanto non eccessive ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 OIAt.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudicato governativo, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia accordata al comune di Locarno.

                                         I ricorrenti contestano il rilascio della licenza edilizia, poiché il fondo non sarebbe urbanizzato (art. 19 LPT), non disponendo di un accesso sufficientemente sicuro. Negano in particolare che l'isolotto con strisce pedonali e la prevista fascia al centro del campo stradale siano in grado di moderare il traffico vicino all'entrata del posteggio. Rilevano inoltre che la sicurezza del traffico sarebbe ulteriormente compromessa dall'afflusso di traffico attraverso via Porta Campagna.

Dal profilo dell'inquinamento fonico, chiedono che il maggior rumore previsto venga valutato in base a quello effettivamente misurato lungo via Vallemaggia. Contestano in questo senso le previsioni teoriche, ed in particolare il metodo di calcolo adottato dalla __________ SA, che ha stimato il numero di movimenti orari per posto auto in base al modello Bayerisches Landesamt für Umweltschutz.

Analogamente, nemmeno il parere espresso dalla SPAAS sull'inquinamento atmosferico dell'impianto si fonderebbe su misurazioni concrete. Lamentano inoltre una violazione del loro diritto di essere sentiti: contrariamente a quanto da essi postulato davanti all'istanza ricorsuale di prime cure, questa non avrebbe ordinato alcuna perizia sull'inquinamento atmosferico generato dal nuovo impianto.

Ravvisano infine nel progetto una disparità di trattamento, poiché il posteggio verrebbe utilizzato prevalentemente dai cittadini residenti nei suoi pressi.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, come pure l'UDC e il comune di Locarno, che rinviano alle rispettive osservazioni presentate davanti alla precedente istanza ricorsuale in sede di risposta.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove invocate dai ricorrenti non appaiono invero idonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.

 

 

2.Accesso

 

2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 LPT il permesso di costruzione può essere rilasciato solo se il fondo è urbanizzato, ovvero se dispone in particolare di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). Un accesso è sufficiente quando non costituisce intralcio o pericolo per la circolazione pubblica e garantisce il libero accesso ai servizi pubblici e di soccorso. L'art. 47 LStr specifica che la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. Giusta l'art. 6 cpv. 3 LStr le strade di collegamento principale hanno lo scopo di assicurare i più importanti collegamenti interregionali e regionali; in casi speciali possono anche avere lo scopo di raccogliere il traffico. Esse sono di grande capacità, consentono velocità abbastanza elevate e offrono un buon grado di sicurezza; di regola non sono concessi nuovi accessi diretti ai fondi; gli accessi esistenti devono essere soppressi quando ciò è ragionevolmente esigibile.

 

2.2. In concreto, i ricorrenti sostengono che il mapp. __________ non sarebbe sufficientemente urbanizzato, poiché la realizzazione del posteggio comprometterebbe la sicurezza del traffico stradale. Questa generica censura non può essere condivisa e appare addotta per necessità di causa. L'isola pedonale posta sul campo stradale di via __________ a E del mapp. n. __________ e la specifica demarcazione di sicurezza arancione prevista lungo un tratto stradale di 135 m appaiono idonee a moderare il traffico in prossimità del nuovo posteggio. Permettono dunque di considerarne ragionevolmente sicuro e agevole l'accesso. Come a quanto rilevato dall'Esecutivo cantonale, nemmeno l'art. 6 cpv. 3 LStr osta al rilascio dell'autorizzazione. Tale disposto non esclude infatti a priori la realizzazione di accessi lungo le strade di collegamento principale come via __________. A maggior ragione nel caso concreto, ritenuto l'evidente interesse pubblico legato alla realizzazione dell'opera, già prevista nel piano particolareggiato del centro tradizionale di __________.

Sotto il profilo dell'accesso al fondo, il giudizio impugnato non presta dunque il fianco a critiche.

 

 

                                   3.   Compatibilità ambientale

 

                                         Secondo la strategia a due tempi prevista dalla LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; art. 11 cpv. 1): indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). La valutazione degli effetti dannosi o molesti avviene sulla base dei valori limite fissati dal Consiglio federale (art. 12-14 LPAmb). Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb). In una seconda fase, le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb).

                                        

                                         3.1. Inquinamento fonico

                                         3.1.1. L'art. 7 cpv. 1 OIF precisa che le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), e in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (lett. b). Giusta l'art. 9 OIF l’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve comportare il superamento dei valori limite d’immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico (lett. a), rispettivamente, quando detti valori sono già superati, non deve provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente (Δ > 0.5 dB A) più elevate (lett. b).

La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Il valore di pianificazione (VP) delle zone residenziali, per le quali è fissato un grado di sensibilità (GS) II è pari a 55 dB(A) di giorno e a 45 db(A) di notte (art. 43 e 44 OIF; allegato 3). Il valore limite di immissione (VLI) è invece di 60 dB(A) di giorno e di 50 dB(A) di notte.

 

3.1.2. In concreto, il perito della __________ SA ha ritenuto che in base allo studio "Bayerisches Landesamt für Umweltschutz" il traffico totale dovuto all'esercizio del posteggio ammonterà a 82 veicoli nel periodo diurno e a 11 veicoli in quello notturno. In considerazione della distanza e del punto più favorevole ai ricorrenti (1), il livello sonoro di valutazione (Lr) relativo alle manovre di posteggio è stato valutato in 46.9 dB(A) di giorno e in 43.1 dB(A) di notte. Per quanto attiene alle manovre di posteggio i limiti di 55 dB(A), rispettivamente di 45 dB(A) fissati dall'OIF sono dunque rispettati. Per quanto attiene al traffico indotto su via Vallemaggia ha invece stabilito che l'incremento del livello di valutazione Lr ammonterà a 0.02 dB(A). L'incremento delle immissioni foniche è dunque inferiore alla soglia di percettibilità di 0.5 dB(A). Le condizioni poste dall'art. 9 OIF risultano pertanto ossequiate.

Contrariamente a quanto lamentano i ricorrenti, non v'è alcun motivo per mettere in discussione l'attendibilità del modello di calcolo tedesco posto a fondamento della perizia e riconosciuto da questo tribunale (cfr. STA 18.07.2005 in re E.). Neppure la censura secondo cui il rumore proveniente da via Vallemaggia andrebbe misurato in loco può essere accreditata. Per determinarlo in base all'allegato n. 3 OIF è infatti sufficiente conoscere il traffico giornaliero medio (TGM), stimato dall'autorità cantonale in 13'000 veicoli al giorno. Tale dato viene peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti.

Anche dal profilo dell'inquinamento fonico, il giudizio impugnato va dunque confermato.

 

3.2. Inquinamento atmosferico

3.2.1. In relazione alle infrastrutture per i trasporti (art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 3 OIAt) nelle quali rientrano i posteggi all'aperto, l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate (art. 18 OIAt). Giusta l'art. 19 OIAt, se è accertato o se c'è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli art. 31-34 OIAt.

 

                                         3.2.2. Per quel che concerne l'inquinamento atmosferico la SPAAS ha previsto che le emissioni di ossidi d'azoto (NO e NO2) prodotte dal posteggio ammonteranno a 1,34 kg/anno e saranno dunque inferiori a quelle emesse da una caldaia di riscaldamento standard (2,0 kg/anno). Appare dunque a prima vista evidente che l'inquinamento generato dal nuovo impianto si situerà ben al di sotto dei valori limite di immissione previsti dall'allegato n. 7 OIAt. Non sarà pertanto eccessivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 OIAt. È invero innegabile che l'impianto viene a trovarsi in un comprensorio urbano già caratterizzato da un inquinamento eccessivo (cfr. La qualità dell'aria in Ticino, rapporto 2004, Ufficio protezione aria, p. 6). Fatta eccezione per gli impianti che da soli producono immissioni eccessive, le limitazioni più severe delle emissioni (art. 11 cpv. 3 LPAmb) vanno in tal caso coordinate (DTF 118 Ib 26 ss, consid. 5 d p. 34). In quest'ordine di idee, gli art. 44a LPAmb e 31 s OIAt impongono ai cantoni di adottare un piano dei provvedimenti atti ad impedire o ad eliminare le immissioni eccessive. Il piano dei provvedimenti ai sensi dell'art. 31 OIAt costituisce uno strumento per assicurare la coordinazione e l'uguaglianza degli oneri, garantendo un'applicazione dell'OIAt che rispetti nella misura del possibile la parità di trattamento. Conformemente all'art. 31 OIF, nel 1991 il Consiglio di Stato ha adottato il piano di risanamento dell'aria (PRA), successivamente completato nel 1992. Tale strumento non contiene però prescrizioni concernenti la limitazione del numero di posteggi pubblici. Tanto meno queste sono state recepite nell'ordinamento edilizio di Locarno. Neppure i ricorrenti lo sostengono. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, in assenza di precise disposizioni pianificatorie, non è però possibile dal profilo dell'inquinamento atmosferico impedire o limitare la realizzazione di impianti che ingenerano emissioni rientranti nella media all'interno di comprensori già caratterizzati da un inquinamento atmosferico eccessivo (DTF 118 Ib 26 ss, consid. 5e p. 36).

                                         Ritenuto che il nuovo posteggio non provocherà da solo immissioni eccessive, anche sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico la sua realizzazione non presta dunque il fianco a critiche. Contrariamente a quanto postulato dai ricorrenti davanti alla precedente istanza ricorsuale, non era dunque necessario allestire alcuna perizia per determinare l'inquinamento complessivamente prodotto dal traffico lungo via __________ e dal previsto posteggio. La valutazione anticipata negativa delle prove operata dal Consiglio di Stato non ha pertanto violato il diritto dei ricorrenti di essere sentiti.

                                         Anche dal profilo dell'inquinamento atmosferico il giudizio impugnato va quindi esente da critiche.

 

 

                                   4.   Destinazione del posteggio

 

                                         4.1. Per costante giurisprudenza, la legittimità del PR può essere di principio eccepita soltanto nell'ambito della procedura di adozione, alfine di garantirne una certa stabilità. Successive contestazioni sono proponibili in sede di applicazione concreta, segnatamente nell'ambito del rilascio di una licenza edilizia, soltanto se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni impostegli o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del piano, oppure ancora se le circostanze o i disposti legali che le avevano giustificate si sono nel frattempo sostanzialmente modificati (RDAT I-2003 N. 29, consid. 2; cfr. anche DTF 123 II 337, consid. 3a; 119 Ib 480, consid. 5c; RDAT II-2001 N. 42; II-1999 N. 62, consid. 10c; Scolari, Commentario, II ed., N. 929).

 

                                         4.2. I ricorrenti sostengono che la realizzazione del posteggio provocherebbe una disparità di trattamento, in quanto esso verrebbe utilizzato prevalentemente dai cittadini residenti nei suoi dintorni. Tale censura mette in discussione la realizzazione stessa del manufatto oggetto della licenza; andava pertanto sollevata nell'ambito dell'approvazione del piano particolareggiato del centro storico di __________. Gli insorgenti potevano infatti già a quel momento rendersi perfettamente conto della destinazione prevista dal piano, che avrebbero potuto impugnare in qualità di cittadini di __________, oltre che titolari di un interesse legittimo quali proprietari del fondo confinante. Non si è d'altra parte verificato un cambiamento delle circostanze, come richiesto dalla giurisprudenza illustrata al considerando precedente. Nemmeno i ricorrenti lo pretendono. Del resto, appare ovvio che la realizzazione di un parcheggio pubblico gratuito favorisca particolarmente le persone residenti nelle sue immediate vicinanze. Tale mero vantaggio di fatto non si traduce però in una disparità di trattamento a scapito di coloro che non abitano nella zona.

 

 

5.In esito ai precedenti considerandi, il gravame va dunque respinto, confermando il giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 22 LPT; 7, 8, 11, 25, 44a LPAmb; 7, 9, 43, 44 ed allegato 3 OIF; 2, 18, 19, 31 ed allegato 7 OIAt; 21 LE; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.–, sono a carico dei ricorrenti in solido.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario