Incarto n.
52.2005.214

 

Lugano

28 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 17 giugno 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 31 maggio 2005 (n. 2700) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 3 dicembre 2004 con cui il municipio di Locarno ha rilasciato a CO 1 l’autorizzazione alla formazione di un camino al mappale n. 484 RF di tale comune;

 

 

viste le risposte:

-    28 giugno 2005 del CO 4;

-    1. luglio 2005 del CO 3;

-    25 agosto 2005 del CO 2;

-    26 agosto 2005 di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     Il 7 aprile 2004 il CO 2 ha rilasciato a CO 1 una licenza edilizia per la ristrutturazione e la sopraelevazione degli stabili al mappale __________ RF, sito nel centro storico cittadino (settore risanamento conservativo).

Nel corso dei lavori, i resistenti hanno realizzato un camino interno non previsto dalla licenza edilizia, dotato di un comignolo sporgente per 80 cm dal colmo del tetto del blocco abitativo sub. D del succitato fondo. Il 28 settembre 2004 hanno presentato domanda in sanatoria per la formazione del menzionato manufatto.

                                         RI 1, proprietario della confinante particella no. __________ RFD di __________, si è opposto al rilascio dell’autorizzazione per la posa del suddetto camino in quanto fonte di immissioni moleste di fumo.

 

                                     

                                  B.   A seguito del preavviso favorevole 15 ottobre 2004 della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), il 3 dicembre 2004, l’esecutivo comunale ha rilasciato ai resistenti la licenza in sanatoria relativa alla ristrutturazione e sopraelevazione degli stabili al mappale n__________ RF, ivi compresa la formazione del comignolo peraltro già edificato.

 

 

                                  C.   a) Il 15 dicembre 2004, contro la predetta risoluzione municipale, RI 1 è insorto presso il CO 4, sostenendo che la canna fumaria sarebbe abusiva e contraria alle prescrizioni ambientali. Inoltre si sarebbe trattato di una modifica sostanziale incompatibile con le regole comunali sulla conservazioni degli immobili nel comparto storico.

 

 

                                         b) Con decisione 31 maggio 2005 il CO 4 ha respinto il gravame. Esperito il sopralluogo il Governo ha ritenuto il camino conforme alle norme del piano particolareggiato del centro storico di __________. L’Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto ossequiate le prescrizioni vigenti in materia di protezione dell’ambiente e dell’aria e ha rilevato che le immissioni di fumo non sarebbero eccessive.

 

 

                                  D.   Avverso il predetto giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. Il ricorrente sostanzialmente fa valere le censure già proposte al CO 4, in particolare la violazione delle norme ambientali, atteso che le emissioni di fumo dal comignolo sarebbero eccessive. Inoltre a mente del ricorrente il camino disattenderebbe le NAPP-CS di __________ in quanto intervento sostanziale non dovuto a provate esigenze tecniche o di nuovo utilizzo compatibile con lo stabile.

 

 

                                  E.   All’accoglimento del gravame si oppone il CO 4, senza formulare osservazioni. Ad analoga conclusione giungono i resistenti CO 1. La sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo riconferma il proprio preavviso positivo con le precisazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito. Il municipio di Locarno si riconferma nelle osservazioni formulate in sede governativa.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti acquisiti senza che si renda necessaria un’ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Un’installazione di evacuazione dei fumi prodotti da un camino a legna collocato in una casa d’abitazione costituisce un impianto stazionario ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, cui torna applicabile la legislazione federale di tutela contro l’inquinamento atmosferico.

Giusta l’art. 11 cpv. 1 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da limitare con misure applicate alla fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, tale limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (limitazione preventiva delle emissioni, art. 11 cpv. 2 LPAmb). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle emissioni concretizzano il principio di cui all’art. 11 LPAmb, stabilendo in maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed economicamente sostenibili e pertanto proporzionati (cfr, Schraden/Loretan, Kommentar zum USG, ad art. 11, n. 34b; URP 1994 p. 179).

In materia di inquinamento atmosferico, l’art. 6 cpv. 1 OIAt dispone che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive. Il capoverso seguente dell’art. 6 OIAt, prescrizione relativa alle modalità di costruzione ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb, soggiunge che le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.

Per quanto riguarda i camini, l’art. 36 cpv. 3 OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), la competenza di emanare disposizioni esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le Raccomandazioni concernenti l’altezza minima dei camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (Raccomandazioni). Le stesse non hanno forza di legge. Esse esprimono tuttavia principi che riflettono l’opinione di esperti del ramo sull’interpretazione del testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all’applicazione del diritto (cfr. BVR 1993 p. 218, consid. 3c; UFAFP; Promemoria 20 ottobre 2000 sull’altezza minima dei camini per impianti a combustione di piccole dimensioni, n. 3). Per gli impianti a combustione di piccole dimensioni, la cifra 32 delle Raccomandazioni prevede che lo sbocco del camino deve superare di almeno 0.5 m la parte più alta dell’edificio (p. es. il colmo).

 

                                         2.2. Oltre ai disposti in materia di igiene dell’aria, i camini devono rispettare pure le normative sulla polizia del fuoco. Determinante, logicamente, è sempre la più severa delle due prescrizioni (cifra 13 Raccomandazioni). Sulla base dell’art. 41d LE e soprattutto sul nuovo tenore dell’art. 44c RLE, in questo ambito si applicano le norme emanate dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio. Queste stabiliscono che i condotti dei fumi devono essere costruiti con sufficiente sporgenza dalla copertura del tetto in modo che i gas di combustione vengano evacuati completamente all’esterno e non possano fuoriuscire sotto le sporgenze di edifici o le gronde dei tetti. A tale scopo, se i camini e le condutture sono sistemati ad una distanza inferiore a 3 m da parti di costruzioni più alte, essi vanno costruiti fin sopra il tetto più alto. [cifra 6.8 cpv. 1 e 2 Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DAI-IT)]. L’appendice di quest’ultima prevede inoltre che per evitare un eccesso di emissioni, la fuoriuscita dei gas combustibili deve avvenire al di fuori dell’area delle turbolenze dell’edificio servito all’impianto. Di regola, nel raggio di 7 m, i condotti dei fumi devono sporgere di 0.5 m dal colmo del tetto più alto.

 

 

                                   3.   In concreto, il camino a legna litigioso, comprensivo di comignolo, è un’installazione fissa inserita in modo durevole nella costruzione e costituisce quindi un impianto stazionario nuovo secondo l’art. 7 cpv. 7 LPAmb in relazione con l’art. 2 cpv. 1 OIAt, interamente assoggettato all’ossequio della limitazione delle emissioni fissate dalle norme ambientali (DTF 126 II 366 consid. 2b; STF 1A.132/2003). Esso presenta un coperchio a tronco di cono-lamellare ed è situato sul tetto del blocco abitativo sub. D del mappale n. 484 RF, sporgendo, da quel che risulta dai piani presentati, per almeno 80 cm dal colmo del tetto. Il medesimo dista almeno 8.20 m dalla facciata dell’edificio di proprietà del ricorrente, il quale comunque sovrasta il camino.

Dal sopralluogo esperito il 3 maggio 2005 dal __________, emerge che quando il camino è a pieno regime e spira una brezza il fumo emesso è percepibile nei locali di proprietà del ricorrente che si affacciano su di esso.

Inoltre è stato rilevato che il sistema di copertura della canna fumaria non è idoneo per una corretta dispersione delle immissioni e si è pertanto proposto di utilizzare un sistema migliore, quale una sfera rotante o una mitra girevole. Quest’ultimo aspetto è stato ribadito in sede di risposta dalla SPAAS.

 

 

                                   4.   Dal profilo delle Raccomandazioni e delle DAI-IT, il manufatto litigioso risulta, visto quanto suesposto, perfettamente conforme. Anche la SPAAS ha preavvisato favorevolmente la costruzione. È pur vero che dal sopralluogo si è riscontrata la percezione di fumo nei locali direttamente affacciati sul camino, nonostante non si sia approfondita la questione a sapere se queste immissioni fossero o meno eccessive.

                                         Ciò può però restare indeciso dal momento che la SPAAS, malgrado il proprio preavviso favorevole, ha chiaramente indicato che vi sono ancora degli accorgimenti tecnici (copertura del fumaiolo con una sfera rotante o una mitra girevole) idonei a migliorare la dispersione delle emissioni.

A questo proposito, occorre ribadire che le prescrizioni generali in ambito ambientale impongono comunque alle autorità di limitare le emissioni alla fonte nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche, indipendentemente dal carico inquinante esistente (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 LPAmb; STF 1A.132/2003 in re A.; STF 1A.251/1993 in re DFI; RDAT II-1995 N. 67).

Ne consegue che, indipendentemente dal rispetto dei valori limite di emissione, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto tener conto delle migliorie proposte volte a limitare la emissioni alla fonte. La SPAAS non indica nelle sue prese di posizioni se questi accorgimenti siano o meno attuabili dal punto di vista tecnico ed economico anche se verosimilmente, atteso che riguardano solo la copertura del fumaiolo, sembrerebbe adempiuto pure questo requisito.

Il fatto di aver soprasseduto a questo aspetto, risulta pertanto contrario alle prescrizione generali di protezione dell’ambiente, in particolare all’art. 11 cpv. 1 LPAmb (cfr. anche art. 6 cpv. 1 OIAt)

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. L’incarto è ritornato al Consiglio di Stato affinché confermi la licenza edilizia in questione sottoponendola alla condizione che, previo accertamento sulla sua attuabilità tecnica ed economica, l’attuale copertura del fumaiolo venga sostituita con un sistema più idoneo (sfera rotante o mitra girevole), al fine di limitare al massimo le emissioni di fumo dal medesimo.

 

 

                                   5.   Relativamente alle censure inerenti la conformità del manufatto litigioso con le NAPP-CS di Locarno, va premesso che il comune gode di autonomia in materia di pianificazione del territorio (RDAT II-1998, N. 16). Ciò gli conferisce una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il Tribunale cantonale amministrativo non può quindi sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell’autorità inferiore: deve limitarsi ad esaminare se la decisione di quest’ultima non configuri una violazione del diritto sotto il profilo dell’abuso o dell’eccesso di potere (RDAT I-1995 N. 32).

L’abuso di potere è dato qualora la decisione risulti arbitraria, ossia appaia come insostenibile, in contraddizione manifesta con la situazione effettiva (Adelio Scolari, Commentario alla legge edilizia, N. 968 e seg.).

                                         Giusta l’art. 11 NAPP-CS di Locarno “negli edifici è ammesso unicamente un risanamento conservativo. Non può essere effettuata nessuna modifica sostanziale delle strutture interne principali, dei materiali di facciata e della volumetria, ad eccezione di limitati cambiamenti dovuti a provate esigenze tecniche o di nuovo utilizzo compatibile con lo stabile, e salvo per il ricupero di valori storici e architettonici dell’edificio, manomessi da interventi successivi”.

Il ricorrente sostiene che la formazione del camino in questione rientri nel novero delle modifiche sostanziali. A torto. Infatti, l’apprezzamento del municipio in relazione al manufatto litigioso non appare insostenibile, ritenuto che il medesimo non incide in modo radicale sulla sostanza edilizia esistente e non modifica l’identità qualitativa dell’edificio. Pertanto, nemmeno a giudizio di questo tribunale, la formazione del camino può essere valutata come modifica sostanziale.

Di conseguenza questa lagnanza non può qui trovare accoglimento.

Le altre censure inerenti la rinuncia alla costruzione del camino da parte dei resistenti, il suo utilizzo e la necessità dell’accordo del vicino, esulano dall’oggetto del litigio e non sono pertinenti in un caso come il presente rilevando dal diritto privato.

 

 

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo. L’incarto è retrocesso all’Esecutivo cantonale affinché confermi la licenza edilizia sottoponendola alla condizione di cui al considerando 4.

La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti, i quali rifonderanno inoltre al ricorrente, patrocinato da un legale iscritto nel registro degli avvocati, un’indennità per ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 11, 12 LPAmb; 2, 6, 36 OIAt; 21, 41d LE; 44c RLE; cifre 13 e 32 Raccomandazioni dell’UFAFP concernenti l’altezza minima dei camini sui tetti; cifra 6.8 Direttiva antincendio – impianti termotecnici; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto .

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 31 maggio 2005, n. 2700, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché proceda come ai considerandi.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei resistenti CO 1 in solido, i quali rifonderanno inoltre al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria