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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 20 giugno 2005 di
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RI 1 RI 2 entrambe patrocinate da: PA 1
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contro |
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la risoluzione 31 maggio 2005 (n. 2707) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la deci- sione 9 marzo 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 28 giugno 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
- 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 20 ottobre 2001, la cittadina polacca RI 1 (1978) è entrata in Svizzera unitamente alla figlia RI 2 (1997) per convolare a nozze e vivere insieme al cittadino elvetico V__________ (1965).
Il matrimonio è stato celebrato l'8 febbraio 2002 a C__________. A seguito del matrimonio, ella ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 19 ottobre 2005.
Anche RI 2 è stata posta al beneficio di un'identica autorizza- zione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare. La famiglia si è insediata dapprima a C__________, poi a B__________.
b) Con decreto d'accusa 26 luglio 2004, il Sostituto procuratore ha condannato V__________ a una multa di fr. 300.- per vie di
fatto e minaccia nei confronti della moglie (fatti avvenuti l'8 luglio 2004).
A seguito di un ulteriore alterco, nel settembre 2004 i coniugi RI 1 hanno cessato la comunione domestica. Nell'ottobre 2004, RI 1 si è trasferita con la figlia a Ca__________ presso G__________, con il quale intrattiene attual- mente una relazione sentimentale, informando la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che, non appena ottenuto il divorzio, essi sarebbero convolati a nozze. L'11 novembre 2004, il Pretore di __________ ha auto- rizzato i coniugi RI 1 a vivere separati.
Con decreto d'accusa 6 dicembre 2004, il Sostituto procuratore ha condannato V__________ a 51 giorni di arresto, sospesi condi- zionalmente con un periodo di prova di 1 anno, per vie di fatto
nei confronti della moglie commessi tra il 31 agosto e il 1° set- tembre 2004.
B. Il 9 marzo 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, a sua figlia RI 2, fissando loro un termi- ne con scadenza il 30 giugno 2005 per lasciare il territorio can- tonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, nel corso del mese di settembre 2004, della vita in comune con il marito, considerato inoltre che ella aveva nel frattempo allacciato una nuova relazione sentimentale. Ha quindi ritenuto che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).
Il 31 marzo 2005, i coniugi RI 1 hanno inoltrato alla Pretura di __________ un'azione di divorzio su richiesta comune.
C. Con giudizio 31 maggio 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata e a sua figlia per i motivi addotti dal di- partimento, soggiungendo che il loro rientro nel Paese d'origine era tutto sommato esigibile.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tri- bunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del loro permesso di dimora.
RI 1 afferma di aver cessato la comunio- ne domestica nel settembre 2004 a causa dei continui maltrat- tamenti subìti dal marito, che ella ha querelato e per cui egli è stato condannato a due riprese. Rileva che il comportamento as- sunto dal marito ha addirittura costretto in un primo tempo a sua figlia al collocamento momentaneo presso Casa S. Elisabetta a Lugano.
In siffatte circostanze non si può considerare che ella invochi il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva.
Sostiene inoltre di essere ben integrata professionalmente e di avere mantenuto sempre una buona condotta durante il suo sog- giorno in Svizzera e rileva di non avere più legami con il suo paese d'origine, i suoi genitori e una delle sue due sorelle viven- do ormai in Italia mentre un'altra è coniugata e risiede nel nostro paese.
In ogni caso, soggiunge la ricorrente, sostiene di avere diritto a un nuovo permesso per poter vivere insieme al suo nuovo com- pagno.
Infine, rileva che l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circo- lazione delle persone (ALC) sarà esteso prossimamente alla Po- lonia, ciò che le conferirà il diritto di risiedere nel nostro paese indipendentemente dall'esistenza di un vincolo matrimoniale. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribuna- le cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inol- trati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 letto a LALPS).
1.2. In concreto, il 9 marzo 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora di RI 1 valido fino al 19 ottobre 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federa- le (v. art. 101 letto d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 letto b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è da- ta.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Non è infatti necessario richiamare dal Ministero pubblico gli atti dei due procedimenti penali a carico di V__________ per accerta- re le violenze subìte da RI 1, ritenuto che i relativi decreti d'accusa sono già agli atti e l'esame degli incarti non apporterebbero comunque a questo tribunale ulteriori ele- menti di rilievo per il giudizio.
2. 2.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge stra- niero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga
del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contrat- to per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio de- gli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effetti- vo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un de- terminato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che
il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un ma- trimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per otte- nere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in que- stione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formula- re l'art. 7 LDDS, il legislatore hai volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comu- ne e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragio- ni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
2.2. L'art. 9 cpv. 2 letto b LDDS dispone che il permesso di dimo- ra può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
3. In concreto, RI 1 è entrata in Svizzera il 20 ottobre 2001 allo scopo di sposarsi con il cittadino elvetico V__________ e vivere con lo stesso nel nostro paese. Celebrate le nozze l'8 febbraio 2002, ella ha quindi ottenuto un permesso di dimora annuale, l'ultima volta rinnovato fino al 19 ottobre 2005. Nel settembre 2004, dopo diversi litigi, i coniugi hanno cessato definitivamente di vivere insieme.
Il 26 luglio 2004, V__________ è stato condannato dal Sostituto procuratore per vie di fatto e minaccia nei confronti della moglie,
il 6 dicembre 2004 nuovamente per vie di fatto.
Ora, sapere se il comportamento assunto dal marito possa inci- dere sul destino del permesso di dimora della moglie può rima- nere indeciso. Bisogna infatti considerare che dall'ottobre 2004 RI 1 abita insieme a RI 2 a Ca__________ presso G__________, con il quale intrattiene una relazione sen- timentale ed intende convolare a nozze non appena sarà pro- nunciato il divorzio da V__________.
In siffatte circostanze, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale, si può ritenere che ella si ap- pelli al proprio matrimonio con l'attuale marito al solo scopo di poter continuare a risiedere in Svizzera. La posizione della ricor- rente non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico, in quanto, come correttamente rilevato dal Governo, manifesta- mente abusiva.
4. Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento di revo- ca pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. RI 1 risiede da circa tre anni e mezzo nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora
di breve durata. Inoltre ella ha gran parte dei suoi legami sociali
e culturali e senz'altro ancora alcuni familiari in Polonia, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 23 anni (v. curriculum vitae 7 gennaio 2002).
Per questi motivi, il suo rientro i patria non le pone alcun pro- blema di riadattamento.
Il fatto che i suoi genitori e una sorella vivano in Italia non per- mette quindi di sovvertire tali conclusioni. Essendo cittadina co- munitaria, non è peraltro escluso che possa ottenere un'autoriz- zazione di soggiorno nella vicina Penisola.
Inoltre la sua autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e
non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente ambito.
Il fatto che ella non avrebbe mai dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno nel nostro paese non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.
4.2. Per quanto concerne il permesso di soggiorno di RI 2 (1997), esso dipende da quello della madre. Di conseguenza, in quanto rispetta l'unità famigliare, la decisione impugnata non co- stituisce un'ingerenza nei rapporti tra madre e figlia.
Inoltre ella è ancora piccola e dipendente dalla madre, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.
5. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 e, di riflesso, alla figlia RI 2.
6. Visto quanto precede, RI 1 non potrebbe nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sen- si dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più stata vi- ta familiare. Ella non può invocare in questa sede l'applicazione dell'art. 8 CEDU nemmeno per ottenere un nuovo permesso a seguito della sua attuale relazione con G__________: con il ri- corso non sono infatti ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm).
Inoltre non potrebbe pretendere nemmeno che l'autorità sospen- da la propria decisione per evitare il suo allontanamento fino alla pronuncia del divorzio e consentirle in seguito di convolare a nozze con il nuovo compagno.
Infine, in quanto cittadina polacca, la ricorrente non beneficia di un diritto autonomo di risiedere in Svizzera in qualità di lavoratri- ce ai sensi dell'ALC, in quanto il menzionato Accordo non è an- cora stato esteso alla Repubblica di Polonia.
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di og- getto (art. 47 PAmm).
Tassa e spesa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm; 8 CEDU;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico delle ricorrenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministra- tivo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dal- l'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario