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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 6 luglio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 21 giugno 2005 (n. 3117) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 aprile 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 23 agosto 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
- 30 agosto 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 settembre 2001 il cittadino bosniaco RI 1 (1958) è entrato in Svizzera per ricongiungersi con la moglie connazionale R__________ (1954), titolare di un permesso di domicilio, con la quale si era sposato nel suo paese d'origine il 2 febbraio precedente;
che a tal fine gli è stato rilasciato un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 1° settembre 2005;
che con decreto supercautelare 11 novembre 2004, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi RI 1 a vivere separati e ha assegnato alla moglie l'appartamento coniugale situato in via __________ a __________;
che il 31 marzo 2005 R__________ ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni di avere cessato la vita in comune con il marito il 26 ottobre 2004 e che in Bosnia-Erzegovina è pendente la procedura di divorzio;
che, fondandosi sulle premesse emergenze, il 7 aprile 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 31 maggio 2005, in seguito prorogato fino al 30 settembre successivo, per lasciare il territorio cantonale in quanto egli non viveva più insieme alla moglie (art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS);
che contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato sostenendo, in ordine, che prima di procedere alla revoca del suo permesso il dipartimento avrebbe dovuto dargli la possibilità di esprimersi al riguardo e trasmettergli gli atti di causa che il suo patrocinatore aveva formalmente richiesto, nel merito che una separazione di fatto non comporta la perdita della sua autorizzazione di soggiorno;
che con giudizio 21 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;
che il Governo, dopo avere respinto le censure di violazione del diritto di essere sentito sollevate dall'insorgente, ha ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare a seguito della separazione di fatto dei coniugi nell'ottobre 2004, considerando inoltre esigibile il rientro del ricorrente in Bosnia-Erzegovina;
che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora;
che il ricorrente ribadisce in sostanza gli argomenti sollevati dinnanzi al Consiglio di Stato;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che, in concreto, con decisione 7 aprile 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora che RI 1 deteneva in quel momento e valido sino al 1° settembre 2005;
che contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d OG);
che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è tuttavia scaduta nelle more della procedura ricorsuale: dato che egli non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto;
che il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di dimora di cui era titolare;
che occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;
che non esiste infatti alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina (o l'allora ex Jugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;
che l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge;
che l'unione coniugale deve pertanto sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 653, emanate dall'IMES: stato gennaio 2004) e poco importa il motivo in virtù del quale i coniugi non vivono (più) insieme, purché non si tratti di una separazione di breve durata (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278);
che autorizzato il 2 settembre 2001 a risiedere in Svizzera per vivere insieme alla moglie R__________ titolare di un permesso di domicilio, l'insorgente è stato posto per questo motivo al beneficio di un permesso di dimora sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS;
che i coniugi RI 1 non vivono più insieme ormai dall'ottobre 2004 ed hanno già avviato le pratiche per il divorzio;
che l'art. 17 cpv. 2 LDDS è pertanto inapplicabile nel caso di specie;
che l'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto il ricorrente non può prevalersi della protezione della vita famigliare garantita da tale disposto, non essendovi più vita coniugale;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività;
che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9, 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario