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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 21 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3106) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata dal municipio di RI 1 alla CO 1 per ampliare l'area destinata agli attendamenti a permanenza prolungata; |
viste le risposte:
- 16 agosto 2005 del Dipartimento del territorio;
- 17 agosto 2005 del Consiglio di Stato;
- 8 settembre 2005 della CO 1;
preso atto della replica 3 ottobre 2005 del ricorrente e delle dupliche:
- 6 ottobre 2005 della CO 1;
- 12 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 5 ottobre 2005 la CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di aggiungere 33 nuovi stalli all'area destinata agli attendamenti a permanenza prolungata del campeggio di cui è titolare alla foce della M__________;
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, rilevando che l'intervento esigeva un preventivo adeguamento della pianificazione, poiché riguardava un fondo situato fuori della zona edificabile;
che, disattendendo il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha rilasciato alla CO 1 la licenza richiesta;
che con giudizio 21 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio e rinviando gli atti al municipio affinché respingesse la domanda di costruzione;
che contro il predetto giudizio il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata alla CO 1;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, mentre la CO 1 ne sollecita l'accoglimento;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle precedenti tesi e domande di giudizio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;
che l’art. 21 cpv. 2 LE legittima il comune ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi emanati dal Consiglio di Stato in applicazione della stessa legge;
che, di regola, i ricorsi inoltrati dal comune a questo tribunale in materia edilizia sono rivolti contro giudizi del Consiglio di Stato favorevoli all'istante in licenza, poiché autorizzano interventi edilizi ai quali il comune si oppone;
che la LE non impedisce comunque ai comuni di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche i giudizi del Consiglio di Stato, che annullano decisioni del municipio favorevoli all'istante in licenza (ricorsi ad adiuvandum);
che simili ricorsi presuppongono tuttavia che il giudizio del Consiglio di Stato venga impugnato anche dal diretto interessato, che si vede annullare il permesso di costruzione rilasciatogli dal municipio;
che, in effetti, qualora il beneficiario della licenza non insorga a tutela dei suoi interessi davanti a questo tribunale, chiedendo il ripristino del permesso di costruzione rilasciatogli dal municipio, il giudizio con cui il Consiglio di Stato glielo annulla cresce in giudicato formale nei suoi confronti;
che in questi casi, il ricorso del comune diventa privo d'oggetto, poiché il beneficiario del permesso annullato dal Consiglio di Stato, accettando il giudizio a lui sfavorevole, dimostra per atti concludenti di rinunciare all'intervento edilizio oggetto della domanda di costruzione;
che, nell'evenienza concreta, la CO 1 ha rinunciato a dedurre davanti a questo tribunale il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciatale dal municipio in contrasto con il preavviso negativo del Dipartimento del territorio;
che, non essendo stato tempestivamente impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo dalla diretta interessata, il giudizio governativo è cresciuto in giudicato nei confronti della CO 1, beneficiaria della licenza annullata;
che, adagiandosi al giudizio ad essa sfavorevole, la CO 1 ha in definitiva dimostrato per atti concludenti di rinunciare all'intervento;
che il ricorso del comune va quindi dichiarato privo d'oggetto;
che irrilevante è il fatto che la CO 1 abbia aderito al ricorso del comune, chiedendone l'accoglimento; la procedura amministrativa non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è privo d'oggetto.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
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3. Intimazione a: |
;
a; . |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario