Incarto n.
52.2005.237

 

Lugano

10 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 del

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3106) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata dal municipio di RI 1 alla CO 1 per ampliare l'area destinata agli attendamenti a permanenza prolungata;

 

 

viste le risposte:

-    16 agosto 2005 del Dipartimento del territorio;

-    17 agosto 2005 del Consiglio di Stato;

-      8 settembre 2005 della CO 1;

 

preso atto della replica 3 ottobre 2005 del ricorrente e delle dupliche:

-      6 ottobre 2005 della CO 1;

-    12 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 5 ottobre 2005 la CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di aggiungere 33 nuovi stalli all'area destinata agli attendamenti a permanenza prolungata del campeggio di cui è titolare alla foce della M__________;

 

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, rilevando che l'intervento esigeva un preventivo adeguamento della pianificazione, poiché riguardava un fondo situato fuori della zona edificabile;

 

che, disattendendo il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha rilasciato alla CO 1 la licenza richiesta;

 

che con giudizio 21 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio e rinviando gli atti al municipio affinché respingesse la domanda di costruzione;

 

che contro il predetto giudizio il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata alla CO 1;

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, mentre la CO 1 ne sollecita l'accoglimento;

 

che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle precedenti tesi e domande di giudizio;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;

 

che l’art. 21 cpv. 2 LE legittima il comune ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi emanati dal Consiglio di Stato in applicazione della stessa legge;

 

che, di regola, i ricorsi inoltrati dal comune a questo tribunale in materia edilizia sono rivolti contro giudizi del Consiglio di Stato favorevoli all'istante in licenza, poiché autorizzano interventi edilizi ai quali il comune si oppone;

 

che la LE non impedisce comunque ai comuni di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche i giudizi del Consiglio di Stato, che annullano decisioni del municipio favorevoli all'istante in licenza (ricorsi ad adiuvandum);

 

che simili ricorsi presuppongono tuttavia che il giudizio del Consiglio di Stato venga impugnato anche dal diretto interessato, che si vede annullare il permesso di costruzione rilasciatogli dal municipio;

 

che, in effetti, qualora il beneficiario della licenza non insorga a tutela dei suoi interessi davanti a questo tribunale, chiedendo il ripristino del permesso di costruzione rilasciatogli dal municipio, il giudizio con cui il Consiglio di Stato glielo annulla cresce in giudicato formale nei suoi confronti;

 

che in questi casi, il ricorso del comune diventa privo d'oggetto, poiché il beneficiario del permesso annullato dal Consiglio di Stato, accettando il giudizio a lui sfavorevole, dimostra per atti concludenti di rinunciare all'intervento edilizio oggetto della domanda di costruzione;

 

che, nell'evenienza concreta, la CO 1 ha rinunciato a dedurre davanti a questo tribunale il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciatale dal municipio in contrasto con il preavviso negativo del Dipartimento del territorio;

 

che, non essendo stato tempestivamente impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo dalla diretta interessata, il giudizio governativo è cresciuto in giudicato nei confronti della CO 1, beneficiaria della licenza annullata;

 

che, adagiandosi al giudizio ad essa sfavorevole, la CO 1 ha in definitiva dimostrato per atti concludenti di rinunciare all'intervento;

 

che il ricorso del comune va quindi dichiarato privo d'oggetto;

 

che irrilevante è il fatto che la CO 1 abbia aderito al ricorso del comune, chiedendone l'accoglimento; la procedura amministrativa non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo;

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è privo d'oggetto.

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

 

a;

.

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

3. CO 3

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario