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Incarto n. 52.2005.255
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 18 agosto 2005 di
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a)
b) |
RI 1
__________, , patr. da __________, ,
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contro |
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la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3239), che dichiara nulla la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente __________ per l'ampliamento di un capannone ad uso cantiere nautico situato in località __________ (part. 1858); |
viste le risposte:
- 23 agosto 2005 della __________;
- 30 agosto 2005 del Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);
al ricorso sub a)
- 25 agosto 2005 del municipio di __________;
- 30 agosto 2005 del Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il comune di L__________ è proprietario di un vasto terreno, situato in località __________ (part. 1858 di 83'596 mq) tra la riva del lago __________, __________ e la foce del fiume __________. Sul fondo sorgono il bagno pubblico, un cantiere nautico, un campeggio ed altri insediamenti che non occorre qui menzionare.
Il PR 1978 ha incluso il fondo in oggetto in una zona per attrezzature pubbliche (AP) suddivisa in tre comparti, la cui estensione non è esattamente delimitata. Il comparto nord è riservato al "bagno pubblico" (BP), mentre quello sud è destinato a "campi sportivi" (CS). Fra i due comparti, v'è n'è un terzo, pure dai contorni indefiniti, denominato "cantiere nautico" (CN), sul quale sorge un ampio capannone (m 50 x 24), destinato al ricovero, alla manutenzione ed alla riparazione di imbarcazioni.
b. Il 30 settembre 2004, la ricorrente __________, locataria del capannone in questione, ha chiesto al municipio di L__________ il permesso di aggiungervi un'ampia tettoia (m 23.80 x 24) sul lato rivolto verso il lago ed una più piccola sul lato opposto.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, obiettando che il fondo non era compreso nella zona edificabile definita dal PR settore 4 approvato dal Consiglio di Stato il 22 giugno 2004. Non essendo dati i presupposti degli art. 37a LPT e 43 OPT, la domanda di costruzione andava respinta.
Disattendendo il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Con giudizio 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta dal Dipartimento del territorio e rinviando gli atti al municipio affinché respingesse la domanda di costruzione.
Evidenziata la natura vincolante del preavviso negativo formulato dal Dipartimento del territorio, il Governo ha anzitutto rilevato che l'ordinamento pianificatorio della zona in cui è ubicato il capannone non era ancora stato adeguato alla LPT. Ne ha quindi dedotto che avesse perso la sua validità a partire dal 1. gennaio 1988 per quanto concerne la delimitazione della zona edificabile, dalla quale il fondo risulterebbe escluso in quanto situato al di fuori del comprensorio già largamente edificato .
C. Contro il predetto giudizio insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto il comune, quanto l'istante in licenza.
Con analoghi argomenti, entrambi i ricorrenti ritengono che la zona AP in cui è situato il fondo sia edificabile. I piani di utilizzazione allestiti secondo il vecchio diritto, obiettano, perderebbero la loro validità per quanto concerne la delimitazione del territorio edificabile soltanto nella misura in cui appaiono anche contrari alla LPT. Presupposto, quest'ultimo, che nel caso concreto non sarebbe dimostrato.
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Dipartimento del territorio, contestando le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Entrambi i ricorrenti sono legittimati a ricorrere (art. 43 PAmm): il comune, perché proprietario del fondo, la __________, in quanto istante in licenza. Entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm) sono dunque ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo oggetto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente __________ non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. L'art. 14 cpv. 1 LPT demanda ai piani d'utilizzazione il compito di disciplinare l'uso ammissibile del suolo. Essi, soggiunge la norma (cpv. 2), delimitano in particolare le zone edificabili (art. 15 LPT), agricole (art. 16 LPT) e protette (art. 17 LPT). Al diritto cantonale è inoltre data facoltà di prevedere altre zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). Queste devono tuttavia rispettare il principio della separazione del territorio edificabile, ovvero destinato agli insediamenti, da quello non edificabile (Moor, Kommentar zum Bundesgesetz über di Raumplanung, ad art. 14 n. 78). Il diritto cantonale non può vanificare o eludere l'ordinamento federale istituito dagli art. 15 - 17 LPT (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 18 n. 2; Zen–Ruffinen/Guy–Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n. 383).
2.2. Le zone per attrezzature pubbliche (AP) sono zone particolari, previste dal diritto cantonale, rispettivamente comunale (art. 28 cpv. 1 e 2 lett. c LALPT) in base alla riserva prevista dall'art. 18 cpv. 1 LPT. A seconda della natura delle esigenze che sono destinate a soddisfare, possono essere ubicate sia all'interno, sia all'esterno delle zone edificabili (Brandt/Moor, Kommentar zum Bundesgesetz über di Raumplanung, ad art. 18 n. 21 e 49 - 50). Fuori delle zone edificabili sono ad esempio previste le zone per lo svago e la ricreazione, per l'esercizio di attività sportive che richiedono ampi spazi o per altre destinazioni ad ubicazione vincolata.
2.3. Il regime d'autorizzazione applicabile alle domande di costruzione concernenti le zone AP è di principio quello ordinario retto dall'art. 22 LPT. Determinante rimane comunque la conformità dell'intervento previsto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione concretamente interessata (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Interventi conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione soggiacciono al regime d'autorizzazione ordinario tanto nel caso in cui la zona AP è situata all'interno della zona edificabile, quanto nel caso in cui la zona AP è ubicata all'esterno della zona edificabile.
Il regime d'eccezione previsto dall'art. 24 LPT si applica soltanto nel caso di interventi non conformi alla funzione di zone AP situate fuori della zona edificabile. L'applicabilità dell'art. 24 LPT presuppone, in altri termini, che la zona AP sia situata fuori della zona edificabile e che la destinazione dell'opera edilizia non sia conforme alla funzione assegnata a tale zona.
Tutti gli interventi riguardanti zone AP situate fuori della zona edificabile presuppongono in ogni caso il coinvolgimento dell'autorità cantonale, che deve pronunciarsi sulla conformità di zona o se un'eccezione possa essere autorizzata (art. 25 cpv. 2 LPT; Brandt/Moor, op. cit., ad art. 18 LPT, n. 9).
3.3.1. Nel caso concreto, la zona AP, in cui è inserito il fondo dedotto in edificazione, è una zona particolare, riconducibile all'art. 18 cpv. 1 LPT. Il suo assetto pianificatorio è ancora quello definito dal PR 1978 in base all'art. 16 cpv. 2 lett. e LE 1973, precursore dell'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT, attualmente in vigore.
Posta a notevole distanza dall'agglomerato urbano e caratterizzata da ampi spazi liberi da costruzioni, la zona AP qui in esame si situa chiaramente fuori della zona edificabile. Esclusa dal perimetro edificabile sin dalla sua istituzione, è rimasta all'esterno della zona edificabile anche dopo la recente approvazione del settore 4 del PR comunale da parte del Consiglio di Stato.
La sola ubicazione della zona in esame non basta tuttavia per giustificare l'applicazione del regime d'autorizzazione eccezionale previsto dall'art. 24 LPT. Nelle zone AP situate fuori della zona edificabile questo regime si applica in effetti soltanto quando l'intervento edilizio previsto non è conforme alla funzione assegnata alla zona d'utilizzazione. L'art. 24 LPT regola soltanto le autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti che, oltre ad essere situati fuori delle zone edificabili, non rispondono al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. Non regola anche il rilascio di autorizzazioni per opere edilizie conformi alla funzione della zona in cui sono previsti.
3.2. Ferma questa premessa, il controverso ampliamento del capannone appare sostanzialmente conforme alla particolare funzione della zona di utilizzazione definita dal PR 1978 in quello specifico comparto. La sua destinazione è in effetti chiaramente volta a soddisfare le esigenze della ricorrente __________, titolare dell'omonimo cantiere nautico. Si integra quindi convenientemente nella funzione "cantiere nautico" (CN) assegnata dal PR 1978, tuttora vigente in quel comparto, alla zona AP.
Né le dimensioni dell'opera, ancorché importanti, sono tali da subordinare il rilascio del permesso ad un preventivo adeguamento del PR. Le carenze della pianificazione vigente, che si limita a dichiarare applicabili, di regola, le norme della zona limitrofa (art. 29 NAPR 1978), senza definirne concretamente i parametri edilizi come prescrive l'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT, non giustificano una diversa conclusione.
A torto pretende il Consiglio di Stato che il mancato adeguamento del PR vigente alla LPT osti al rilascio della licenza per motivi riconducibili all'estensione della zona edificabile. I piani d'utilizzazione allestititi secondo il vecchio diritto, che non sono stati approvati entro il 1. gennaio 1988 (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT), perdono la loro validità soltanto nella misura in cui sono contrari alla LPT, in particolare per quanto concerne la delimitazione del territorio destinato all'edificazione, la quale si riduce al comprensorio già largamente edificato (art. 36 cpv. 3 LPT; DTF 121 II 417 seg. consid. 5a; RDAT I-2000 n. 18 consid. 4.1.). Per il resto conservano la loro validità (art. 35 cpv. 3 LPT).
Essendo la zona qui in discussione esclusa dalla zona edificabile già in base al PR 1978, il mancato adeguamento della pianificazione alla LPT appare dunque privo di rilevanza dal profilo del regime d'autorizzazione applicabile. Vale tuttora l'ordinamento previsto dalla zona AP istituita da tale piano, riconducibile all'art. 18 cpv. 1 LPT, che nulla permette di considerare contraria alla LPT. Nemmeno l'autorità cantonale del resto lo pretende.
4.In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza accordata dal municipio. L'evidente violazione del diritto posta in essere dall'autorità comunale disattendendo il preavviso del Dipartimento del territorio, sempre e comunque vincolante nella misura in cui è negativo, è infatti superato dalla situazione processuale che ne è scaturita.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili alla ricorrente __________ sono invece poste a carico dello Stato, in quanto unico soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 22, 24, 25, 35, 36 LPT; 28, 29 LALPT; 21 LE; 29 NAPR di L__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato (n. 3239) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 4 marzo 2005 rilasciata dal municipio di L__________ alla ricorrente __________ per l'ampliamento di un capannone ad uso cantiere nautico situato in località __________ (part. 1858) è confermata.
2.Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Il Cantone rifonderà alla ricorrente __________ fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario