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Incarto n.
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Lugano 29 agosto 2005
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 18 agosto 2005 di
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RI 1, 6900 Lugano,
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contro |
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la risoluzione 9 agosto 2005 (n. 3651) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione di riesame 11 luglio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora; |
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente RI 1, cittadina colombiana (1964), è entrata in Svizzera il 27 febbraio 1999, dove si è sposata il 28 agosto successivo con il cittadino elvetico __________ (1964), ottenendo per tale motivo un permesso di dimora.
Il 24 marzo 2002 ella ha dovuto lasciare il territorio elvetico unitamente al figlio A__________, nato il 29 giugno 2000, a seguito del rifiuto da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione di rinnovarle il permesso di dimora per il fatto che ella invocava in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio con __________ per poter continuare a soggiornare nel nostro Paese, in quanto aveva cessato da tempo la vita in comune con il marito.
B. a) Il 29 aprile 2002, la ricorrente ha chiesto al dipartimento di riesaminare il suo caso, adducendo di essersi riconciliata con il marito. L'istanza ha avuto esito favorevole così che il 7 giugno successivo l'Ufficio federale degli stranieri (ora della migrazione) ha revocato il divieto d'entrata emesso nei confronti dell'interessata il 22 aprile precedente per essere entrata e aver soggiornato illegalmente nel nostro paese.
Rientrata in Svizzera il 2 ottobre 2002 insieme ad A__________, il 14 ottobre 2002 la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, poi rinnovatole fino al 1° ottobre 2004.
b) Il 13 febbraio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha chiesto alla Polizia cantonale di verificare la situazione matrimoniale dei coniugi RI 1. Dopo averli interrogati, la polizia ha allestito il 1° marzo 2004 un rapporto segnalando in particolare che essi avevano cessato la comunione domestica già nel febbraio 2003.
Preso atto di tali risultanze, il 13 ottobre 2004 il dipartimento ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora alla ricorrente, ritenendo in particolare che l'interessata si richiamasse in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio ormai privo di ogni contenuto.
La decisione è stata confermata, in ultima istanza, dal Tribunale federale il 26 aprile 2005.
L'11 maggio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha quindi fissato alla ricorrente un termine con scadenza il 30 giugno 2005 per lasciare il territorio cantonale.
C. a) Il 23 giugno 2005 RI 1 ha presentato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione una nuova istanza di riesame, adducendo di voler voler riprendere la vita con il marito, attualmente detenuto, al momento della sua scarcerazione prevista per la fine di settembre del 2005.
A sostegno della sua richiesta, ella ha allegato uno scritto in tal senso di __________, il quale indicava di essere stato contattato e informato dal legale di sua moglie che quest'ultima aveva perso il permesso e doveva lasciare la Svizzera.
Nel contempo, ella ha pure chiesto una proroga del termine di partenza per motivi organizzativi.
b) L'11 luglio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non è entrata nel merito della domanda, ritenendo che l'asserita futura riconciliazione dei coniugi RI 1 non fosse da considerare un fatto nuovo e di importanza tale da giustificare un riesame della fattispecie.
Il dipartimento ha prolungato il termine di partenza fino al 15 agosto 2005.
D. Con giudizio 9 agosto 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ribadito gli argomenti addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di rinviare gli atti all'autorità dipartimentale affinché le rinnovi il permesso di dimora. Critica l'Esecutivo cantonale per avere effettuate delle verifiche in merito alla frequenza con la quale ha fatto visita al marito in carcere e per averle comunicato le risultanze di tali indagini soltanto pochi giorni prima dell'emanazione del giudizio impugnato, senza così darle la possibilità di esprimersi sulle medesime. In questo senso lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita. Sostiene poi che, una volta scarcerato alla fine di settembre del 2005, suo marito tornerà a vivere insieme a lei. Afferma di avere sempre tenuto dei contatti con quest'ultimo, in carcere dal dicembre del 2004 per multe impagate, durante i congedi di fine settimana. Asserisce di avere sottaciuto tali fatti in precedenza su richiesta del coniuge. Un'audizione di suo marito non farebbe altro che confermare tali argomenti. Nega pertanto che la loro relazione è ormai priva di ogni contenuto e scopo. In questo senso, ritiene che la sentenza del Tribunale federale sia manifestamente errata.
Chiede inoltre che sia conferito effetto sospensivo al gravame.
F. Il ricorso non è stato intimato alle controparti per osservazioni.
Considerato, in diritto
1. Giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
2. 2.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva di RI 1, attualmente coniugata con un cittadino svizzero (art. 7 LDDS), sono date dagli art. 100 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS e 43 PAmm.
2.2. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito (consid. 5), non è necessario procedere all'audizione del marito della ricorrente per giudicare la presente vertenza.
3. Va in primo luogo ricordato che il 13 ottobre 2004 il dipartimento ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, considerato in particolare che l'interessata si richiamava da tempo in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio ormai privo di ogni contenuto. La decisione è stata confermata, in ultima istanza, dal Tribunale federale il 26 aprile 2005.
La ricorrente, pertanto, non è più al beneficio di un permesso di soggiorno.
4. 4.1. Ferme queste premesse, a determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le proprie decisioni. Esse vi devono procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 29 Cost., nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o ancora che non aveva alcun motivo di allegare.
Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi negativi non entra segnatamente in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (per tutte le enunciazioni che precedono, cfr. RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178).
4.2. Dal profilo procedurale, se le circostanze si sono notevolmente modificate dopo l'emanazione della decisione in prima istanza, si crea un nuova situazione di fatto sulla quale le autorità competenti non si sono pronunciate. In questo caso, l'interessato deve presentare una domanda di riesame all'autorità di prime cure. Per contro, una decisione resa su ricorso va - in linea di principio - rivista mediante revisione, sempre che siano adempiuti i relativi requisiti (STF 12 aprile 2001 in re A., inc. n. 2P.267/2000, consid. 2b/bb con rif. dottrinali).
5. In concreto, la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di riesaminare il suo caso allorquando erano trascorsi circa due mesi dal momento in cui il Tribunale federale aveva confermato il rifiuto di rinnovarle il permesso di dimora e una settimana prima del termine per lasciare il territorio cantonale. Ella ha motivato questa sua richiesta con il fatto che suo marito si trovava da qualche tempo in prigione, ma che una volta libero era loro intenzione riprendere la vita in comune.
L'autorità di prime cure ha rilevato che non erano i dati i presupposti per il riesame della vertenza ritenendo che non fosse un fatto nuovo e di importanza rilevante l'asserita volontà, fatta valere poco prima della scadenza del termine di partenza, di riprendere in futuro la comunione domestica con il marito dopo mesi di separazione.
Confermando integralmente tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha soggiunto che le loro intenzioni non erano comunque una circostanza tale da imporre un riesame della decisione di non rinnovare il permesso di dimora all'interessata.
Come rilevato dall'Esecutivo cantonale, il fatto di invocare una futura ripresa della vita in comune una settimana prima della scadenza del termine di partenza è un aspetto puramente soggettivo che non può essere tutelato. In caso contrario, si permetterebbe allo straniero di modificare come gli pare e piace in suo favore situazioni di fatto compiute e definitive.
Tanto più che la stessa ricorrente non nega che suo marito era già in carcere durante la procedura ricorsuale relativa al rifiuto di rinnovarle il permesso di dimora e di avere scientemente sottaciuto tale circostanza (ricorso ad 6, pag. 5).
Di conseguenza non è dato a vedere come si possa ritenere che le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione. Né tantomeno l'interessata adduce fatti o mezzi di prova rilevanti, che non conosceva o che non le era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o ancora che non aveva alcun motivo di allegare.
A ragione quindi la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non è entrata nel merito dell'istanza di riesame presentata dalla ricorrente.
In siffatte circostanze, può rimanere aperta la questione a sapere se il Consiglio di Stato abbia violato il diritto di essere sentito dell'insorgente per non averle dato la possibilità pratica di prendere posizione riguardo alle risultanze delle indagini effettuate. Difatti, tali accertamenti sono stati compiuti su alcuni aspetti irrilevanti per l'esito del procedimento e come tali erano perfettamente inutili. In questo senso, nemmeno l'audizione del marito dinnanzi al tribunale si rende necessaria.
6. Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario