Incarto n.
52.2005.261

52.2005.265

 

Lugano

6 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi

 

 

a)

 

 

b)

24 agosto 2005 di

F__________, ,

 

26 agosto 2005 di

P__________,

patr. dall'avv. P__________, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato (n. 3420), che in parziale accoglimento del ricorso inoltratogli da P__________ subordina la licenza edilizia 13 gennaio 2005 rilasciata dal municipio di CO 2 al ricorrente F__________ per la costruzione di un complesso residenziale in località C__________ (part. 1748) alla condizione di ridimensionare lo stabile B in modo da rispettare la linea d'arretramento fissata dal PR comunale;

 

 

viste le risposte:

-      6 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    14 settembre 2005 di P__________;

-    26 settembre 2005 del municipio di CO 2;

al ricorso sub a;

 

-      6 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    13 settembre 2005 di F__________;

-    27 settembre 2005 del municipio di CO 2;

al ricorso sub b;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 12 luglio 2004, il ricorrente F__________ ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire un complesso residenziale formato da due stabili d'appartamenti (A e B) su un terreno in pendio (part. 1748), situato nella zona di espansione del nucleo (RCA), a monte della linea ferroviaria L__________ - B__________, che passa sul retro della C__________. Lo stabile più a monte (A), alto m 13.50, verrebbe a sorgere a valle del confine sud del fondo (part. 3157) del ricorrente P__________. La facciata nord di questo edificio si sviluppa in orizzontale su un fronte di m 25.87. Essa è composta da due elementi simmetrici, larghi 11.00 m e posti a 6.00 m dal confine antistante, che risultano collegati fra loro da un elemento centrale, largo m 3.57 ed arretrato di m 3.03 rispetto al resto della facciata.

Alla domanda si è opposto il vicino qui ricorrente, contestando fra l'altro la distanza dal confine, a suo avviso lesiva del supplemento di distanza prescritto dall'art. 12 cpv. 2 lett. a NAPR per facciate più lunghe di 22.00 m.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio,
il 13 gennaio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino. L'autorità comunale ha in sostanza negato l'applicabilità del supplemento di distanza prescritto dalla norma succitata. La lunghezza della facciata nord andrebbe a suo giudizio determinata escludendo la parte centrale, larga m 3.57, che sorgerebbe ad una distanza dal confine pari a 2/3 dell'altezza (art. 8 NAPR).

 

 

                                  B.   Con giudizio 5 luglio 2005 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'opponente contro la licenza, che ha confermato alla condizione che venisse ridimensionato lo stabile più a valle (B) in modo da rispettare la linea di arretramento definita dal PR comunale a carico del fondo dedotto in edificazione allo scopo di proteggere la visuale sulla sottostante C__________, dichiarata monumento protetto.

D'ufficio, il Governo ha anzitutto riscontrato una discrepanza tra la linea d'arretramento definita dal piano cantonale di protezione della C__________ (PCPCF) del 19 dicembre 1979 e quella fissata dal PR comunale del 1984, che grava il fondo del ricorrente F__________ in misura più incisiva. Lasciata aperta la questione di sapere se tale difformità fosse il frutto di un errore grafico, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che lo stabile B dovesse comunque rispettare la linea d'arretramento fissata dal comune, siccome ratificata nell'ambito dell'approvazione delle varianti di PR imposte dallo stesso Consiglio di Stato.

Le censure sollevate dall'insorgente con riferimento alle distanze dal confine, all'inserimento estetico delle costruzioni nel sito dichiarato pittoresco, alla protezione della falda freatica ed alla destinazione primaria degli appartamenti sono invece state respinte. In relazione alle distanze, il Consiglio di Stato ha in sostanza condiviso le tesi del municipio, ritenendo che l'elemento centrale della facciata nord dello stabile A, arretrato rispetto ai corpi laterali, non dovesse essere computato ai fini della determinazione dell'ingombro.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia il beneficiario della licenza edilizia riformata, sia il vicino opponente. Il primo ne chiede il ripristino integrale, il secondo ne postula invece l'annullamento.

 

a. Il ricorrente F__________ osserva che il Consiglio di Stato, nel quadro dell'approvazione del PR, aveva imposto d'ufficio al comune di trasporvi integralmente il PCPCF. Determinante sarebbe di conseguenza la linea d'arretramento definita da tale piano e non quella riportata in modo parzialmente erroneo nel PR comunale.

 

b. Il ricorrente H__________ contesta anzitutto l'art. 8 NAPR, nella misura in cui esclude dal computo della lunghezza delle facciate le parti arretrate ad una distanza dal confine pari a 2/3 dell'altezza. La norma, obietta, sarebbe contraria all'art. 39 LE, che disciplina le distanze in modo esaustivo.

L'illegittimità di tale prescrizione, prosegue l'insorgente, renderebbe a sua volta insostenibile la valutazione favorevole espressa dall'Ufficio beni culturali (UBC) circa l'inserimento del complesso residenziale nel sito pittoresco e nel comprensorio protetto dal PCPCF.

In conclusione, sostiene che il ridimensionamento dello stabile B, imposto dal Consiglio di Stato a titolo di condizione della licenza, potrebbe dar luogo a diverse soluzioni. La licenza andrebbe quindi integralmente annullata.

 

 

                                  D.   All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.

Il municipio chiede invece che l'impugnativa dell'avv. F__________ sia accolta e che quella dell'opponente sia respinta.

I ricorrenti si avversano vicendevolmente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

 

1.2. Le impugnative, aventi il medesimo oggetto, possono essere evase con un unico giudizio sulla base degli atti (art. 51 e 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è sufficientemente nota a questo tribunale, che si è già occupato dell'edificazione del fondo in oggetto. Il sopralluogo richiesto dal ricorrente H__________ non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                                   2.   Linea di arretramento

 

2.1. Sul fondo del ricorrente F__________, la linea d'arretramento fissata dal PCPCF parallelamente alla ferrovia forma una rientranza che, dopo un breve tratto obliquo, segue per circa 60 m il confine nord del fondo per poi scendere nuovamente ad angolo retto verso il lago lungo il confine ovest.

Nell'ambito della risoluzione 11 gennaio 1984 con cui ha approvato il PR di M__________, il Consiglio di Stato ha fra l'altro imposto al comune di riportare integralmente sul piano delle zone e su quello del paesaggio i vincoli istituiti dal PCPCF del 1979.

Dando seguito a questa imposizione, il comune ha allestito un estratto planimetrico della zona, contrassegnato come variante n. 5, sul quale ha riportato la linea d'arretramento in oggetto. Il tracciato non è stato tuttavia ripreso fedelmente da quello del PCPCF, ma è stato spostato di 2.00 m verso nord, gravando così in misura maggiore il fondo dedotto in edificazione. Il tratto obliquo è stato a sua volta spostato di alcuni metri verso nordest. Adottata dal consiglio comunale assieme alle altre modifiche imposte dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del PR, la variante è stata pubblicata. Contro di essa F__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestando gli emendamenti introdotti dal comune e chiedendo che il PCPCF fosse riportato sul PR senza alcuna modifica.

Con la risoluzione 28 novembre 1989, con cui ha approvato le varianti di PR elaborate dal comune, il Consiglio di Stato accolto parzialmente il ricorso inoltratogli da F__________ contro gli emendamenti introdotti dal comune nell'ambito della trasposizione del PCPCF. In quell'ambito, il Governo ha chiaramente rilevato che i vincoli del piano cantonale andavano integralmente ripresi e che la linea d'arretramento rimaneva quella inserita nel decreto del 19 dicembre 1979. Il piano delle zone non è mai stato aggiornato e posto in consonanza con il PCPCF, mentre il piano del paesaggio non esiste nemmeno.

 

2.2. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il tracciato della linea d'arretramento fissata dal PR comunale, peraltro soltanto sull'estratto planimetrico di cui si è detto e non sul piano delle zone e su quello del paesaggio come imposto dal Governo, non può essere opposto al ricorrente F__________. Esso è infatti il frutto di un'evidente difformità nella riproduzione grafica del tracciato della linea. Il comune doveva soltanto trasporre i vincoli del PCPCF nei due piani indicati dal Governo che compongono il PR comunale. È ben vero che nell'ambito dell'adozione delle varianti richieste dal Consiglio di Stato con la risoluzione di approvazione del PR del 1984, il comune ha inteso apportare anche alcuni emendamenti alla zona di protezione della C__________, spostando fra l'altro di 2.00 m la linea d'arretramento. Accogliendo il ricorso inoltrato da F__________ contro queste modifiche, l'Esecutivo cantonale ha tuttavia inequivocabilmente stabilito che la linea d'arretramento rimaneva quella prevista dal PCPCF. Conclusione, questa, che non valeva soltanto per lo spostamento di 2.00 m verso nord della linea d'arretramento, ma valeva anche per il tratto obliquo in discussione, la cui difformità era passata inosservata.

Ne discende che il progetto in esame, da questo profilo, è conforme al diritto. Cadono pertanto nel vuoto anche le contestazioni che il ricorrente H__________ solleva con riferimento alla condizione di ridimensionare lo stabile B in modo da rispettare la linea d'arretramento fissata dalla variante n. 5 del PR.

 

 

                                   3.   Distanze

 

3.1. Giusta l'art. 8 NAPR, ai fini del calcolo delle distanze di un edificio dal confine, per lunghezza della facciata (ingombro) si intende la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio stesso. Sono escluse le parti arretrate dell'edificio, le cui distanze dal confine siano almeno pari a 2/3 dell'altezza della facciata. Per miglior orientamento si allegano gli schizzi da 1 a 6.

Secondo l'art. 12 cpv. 2 lett. a NAPR, se la lunghezza della facciata verso il confine è superiore a 22.00 m la distanza minima prescritta deve essere aumentata in ragione di 1/5 della maggior lunghezza della facciata (ingombro) fino a che la distanza raggiunga la misura uguale ai 2/3 dell'altezza dell'edificio.

 

3.2. Nel caso concreto, il ricorrente H__________ contesta l'art. 8 NAPR, reputandolo contrario al preminente art. 39 LE.

Benché rivolta contro una disposizione di natura pianificatoria, l'eccezione è proponibile poiché la prescrizione censurata è di carattere astratto e generale. L'eccezione non può tuttavia essere condivisa.

 

3.2.1. L'art. 39 cpv. 2 LE, sul quale l'insorgente fonda le sue contestazioni, stabilisce unicamente che la distanza minima dal confine del fondo è stabilita in funzione dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso. La norma enuncia soltanto i criteri in base ai quali le distanze devono essere fissate. Spetta ai PR stabilire concretamente le distanze dal confine e tra edifici (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art.  39 LE, n. 1164).

Le distanze tra gli edifici hanno per fine principale la tutela dell'igiene e della sicurezza delle costruzioni. Esse servono in particolare a garantire la buona insolazione, l'aerazione e l'illuminazione delle abitazioni e del locali di lavoro, nonché a tutelare gli edifici dalle immissioni e dai pericoli d'incendio (Scolari, loc. cit., n. 1175). È quindi logico che debbano essere adeguatamente ragguagliate agli ingombri verticali ed orizzontali degli edifici.

I criteri di misurazione dell'altezza, ossia dell'ingombro verticale, degli edifici sono definiti dagli art. 40 e 41 LE. La legge cantonale non stabilisce invece alcun criterio per determinare la lunghezza degli edifici, ossia l'ingombro orizzontale.

 

3.2.2. Il PR di M__________ regola le distanze dal confine e pertanto quelle tra edifici in funzione dell'altezza. L'art. 12 cpv. 1 NAPR fissa la distanza dal confine in modo direttamente proporzionale all'ingombro verticale. Da questo profilo, l'ordinamento comunale delle distanze appare del tutto conforme all'art. 39 LE.

Per edifici alti sino a m 13.50, la massima ammissibile nella zona RCA, qui in esame (art. 35 NAPR), l'art. 12 cpv. 1 lett. a NAPR prescrive una distanza dal confine di 6.00 m. L'ingombro orizzontale non è preso in considerazione fintanto che non supera la lunghezza di 22.00 m. Se invece supera questo limite, la distanza minima dal confine è aumentata in ragione di 1/5 dell'eccedenza fino a concorrenza di 2/3 dell'altezza (art. 12 cpv. 2 lett. a NAPR). Anche da questo punto di vista, l'ordinamento comunale rispetta le indicazioni dell'art. 39 LE. Il supplemento di distanza, prescritto per gli edifici che presentano un ingombro orizzontale rilevante, perfeziona l'attuazione dei precetti del diritto cantonale.

 

3.2.3. Il controverso art. 8 NAPR disciplina anzitutto il modo di misurare la lunghezza delle facciate ai fini della determinazione delle distanze. Esso dichiara in sostanza determinante la proiezione ortogonale sul confine dell'ingombro orizzontale costituito non già dallo sviluppo di una singola facciata, ma dallo sviluppo di tutte le facciate rivolte verso tale confine. Le proiezioni ortogonali sul confine degli ingombri orizzontali determinati da due o più facciate contigue vanno dunque sommate.

 

 

                                             L = a + b

 

 

                                                                      b

                                                a

 

 

 

 

 

 

 


Entro questi limiti, l'art. 8 NAPR rispetta compiutamente le finalità dell'art. 39 LE, poiché disciplina concretamente il modo di misurare gli ingombri orizzontali per rapporto al confine. Aspetto questo, che il diritto cantonale non regola.

Da questo profilo, il ricorrente H__________ non solleva peraltro alcuna obiezione nei confronti della norma in esame. Oggetto di contestazione è in effetti unicamente la precisazione che esclude dal computo dell'ingombro determinante le proiezioni sul confine di quelle parti di edificio che sono poste ad una distanza pari ad almeno 2/3 dell'altezza, ovvero alla maggior distanza minima esigibile in base all'art. 8 NAPR.

 

 

 

                                             L = a + b

 

 

                                                                      b

                                                a

                                          c

 

         D = 2/3 H

 

 

 

 

 

 

 


Le censure sollevate dall'insorgente appaiono prive di fondamento.

Anzitutto, perché l'art. 39 cpv. 2 LE non regola il modo di determinare gli ingombri orizzontali, lasciando di conseguenza ai comuni piena autonomia di disciplinarlo.

In secondo luogo, perché non appare affatto contrario a tale norma del diritto cantonale o altrimenti insostenibile applicare il supplemento di distanza soltanto nella misura in cui il limite di 22.00 m risulta superato dalla somma delle proiezioni ortogonali sul confine degli ingombri orizzontali dell'edificio posti al di qua dell'arretramento massimo che può essere imposto. La soluzione adottata dal legislatore comunale appare sostanzialmente conforme alle indicazioni di carattere generale date dall'art. 39 cpv. 2 LE. Se la distanza dal confine deve essere proporzionale all'ingombro, non è dato di vedere in che modo tale norma risulterebbe violata dal fatto che dal computo della lunghezza determinante per imporre il supplemento di distanza vengano escluse le parti di costruzione che risultano comunque poste alla massima distanza esigibile applicando il supplemento.

 

 

4.Dovendosi respingere le censure sollevate dal ricorrente con riferimento all'art. 8 NAPR, altrettanto priva di fondamento appare di conseguenza l'eccezione che lo stesso insorgente adduce fondandosi su tale norma in relazione all'inserimento estetico del complesso residenziale nel comprensorio protetto istituito attorno alla C__________. Al riguardo è sufficiente un rinvio alle pertinenti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.

 

 

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso di F__________ va quindi accolto, mentre quello di P__________ deve essere respinto. La decisione governativa impugnata va quindi annullata, ripristinando integralmente la licenza rilasciata dal municipio.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato ed ai valori in discussione (> 15 mio), è posta a carico del ricorrente H__________ secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili, poiché il ricorrente F__________ non è assistito da patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati del Canton Ticino.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 39 LE; 8, 12 NAPR di M__________; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 51, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

1.1.1.    Il ricorso di F__________ è accolto.

1.2.   Il ricorso di P__________ è respinto.

       §. Di conseguenza:

·        la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato (n. 3420) è annullata;

·        la licenza edilizia 13 gennaio 2005 rilasciata dal municipio di M__________ al ricorrente F__________ per la costruzione di un complesso residenziale in località C__________ (part. 1748) è confermata.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico del ricorrente H__________.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario