Incarto n.
52.2005.268

 

Lugano

5 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 28 agosto 2005 dell'

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 agosto 2005 (n. 3908) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente avverso la risoluzione 27 giugno 2005 con cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, si è rifiutato di ratificare la vendita a trattative private di alcune proprietà patriziali classificate quali beni di natura amministrativa;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

che, riunita in seduta straordinaria il 5 maggio 2005, l'assemblea patriziale di __________ ha, tra l'altro, approvato all'unanimità la proposta dell'amministrazione patriziale di vendere alcuni appezzamenti di terreno patriziale a privati ed ha autorizzato quest'ultimo organismo a chiedere alla competente autorità cantonale l'esonero dalla procedura di concorso pubblico;

 

che con decisione 27 giugno 2005 il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, si è rifiutato di ratificare tali cessioni di terreno;

che con tre distinti ricorsi datati 4 luglio 2005 RI 1 ha impugnato tale diniego dinanzi al Consiglio di Stato;

 

che con un unico giudizio del 17 agosto 2005 il Governo ha dichiarato i gravami irricevibili, difettando l'amministrazione patriziale della necessaria legittimazione ad agire in giudizio;

che avverso quest'ultima pronuncia la parte soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa sia annullata unitamente alla decisione con cui la sezione degli enti locali si è rifiutata di ratificare i citati trapassi immobiliari;

che il ricorso non è stato trasmesso alle controparti;

che la competenza di questo tribunale è data dall'art. 146 LOP;

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso dovesse rivelarsi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che, come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, all'amministrazione patriziale, qui ricorrente, dev'essere negata la legittimazione attiva, essendo infatti soltanto l'organo esecutivo del patriziato (art. 92 lett. a LOP);
che l'ufficio patriziale non si identifica con il patriziato, ma lo rappresenta unicamente davanti all'autorità giudiziaria; detentore della qualità per agire in giudizio è infatti soltanto il patriziato; analogamente al municipio in ambito comunale, l'ufficio patriziale non ha per contro capacità di parte (cfr. per analogia: RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di Mendrisio, STA 27 novembre 2001 in re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474);

 

che è vero che in passato questa corte ha omesso di rilevare questo genere di difetto, considerando i ricorsi inoltrati dagli esecutivi in proprio nome e conto come se fossero introdotti dalla corporazione di diritto pubblico di cui essi erano gli organi;

che tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza federale pubblicata in RDAT II 1999, N. 48, tale prassi tollerante, ma contraria alla legge, è stata da tempo abbandonata: infatti, nonostante l'amministrazione patriziale possa introdurre un ricorso in nome del patriziato - del quale è organo - solo il patriziato, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte;

 

che tra l'altro in ambito amministrativo l'ufficio patriziale, alla stessa stregua del municipio, non necessita di un'autorizzazione dell'organo legislativo per poter intraprendere una procedura di ricorso;

 

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo;

 

che pertanto non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

 

che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome dell'amministrazione patriziale va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente, come già era accaduto davanti alla precedente istanza di giudizio;

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 48, 61 PAmm; 92 e 146 LOP;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario