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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 29 agosto 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato (n. 3440) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 29 marzo 2005 rilasciata dal municipio di CO 3 a CO 1 e CO 2 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part. n. 556 RF; |
viste le risposte:
- 9 settembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 12 settembre 2005 del municipio di CO 3;
- 15 settembre 2005 di CO 1 e CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 novembre 2004 i resistenti dr. CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire uno stabile di sei appartamenti su un terreno in pendio (part. n. 586 RF), situato nella zona residenziale media R 13, sul lato sud di via delle scuole, una strada pedonale attraverso la quale è previsto l'accesso veicolare all'autorimessa sotterranea ed ai tre posteggi in superficie. Il progetto si scostava soltanto per alcuni dettagli da quello che era stato autorizzato con licenza 4 febbraio 2004, annullata da questo tribunale per insufficienza dell'accesso con sentenza del 20 luglio seguente.
Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1, proprietaria di un fondo situato immediatamente a valle (part. n. 586 RF), che ha fra l'altro contestato la conformità dell'accesso veicolare e l'altezza dell'edificio.
Raccolto il benestare dell'autorità cantonale, il 29 marzo 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 5 luglio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo a sua volta il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'accesso attraverso via alle scuole e l'altezza dell'immobile fossero conformi alle prescrizioni di PR. II permesso di transito con veicoli su via delle scuole, accordato dal municipio ai ricorrenti, non trasformerebbe l'opera viaria in una strada di servizio. Le prescrizioni sugli accessi fissate dall'art. 51 NAPR non sarebbero d'altro canto applicabili alle strade pedonali nemmeno per analogia. L'altezza dell'immobile, invece, sarebbe già stata ritenuta conforme al diritto dal Tribunale cantonale amministrativo nel precedente giudizio.
C. Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa davanti a questo tribunale le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'accesso ed all'altezza dell'edificio. L'accesso sarebbe pericoloso e non sarebbe conforme all'art. 51 NAPR, applicabile per analogia alle strade pedonali. L'altezza dello stabile, misurata secondo gli art. 40 e 41 LE, supererebbe inoltre di 30 cm quella massima consentita.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono CO 1 e CO 2 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del l'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e già opponente, è incontestabilmente data (art. 43 PAmm). Il fatto che non si sia opposta alla precedente domanda di costruzione non le impedisce di opporsi a quella qui in esame, che sebbene identica si configura come una nuova domanda. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è sufficientemente nota a questo tribunale, che si è già occupato dell'edificabilità del fondo dei resistenti dal profilo dell'accesso. Il sopralluogo chiesto dalla ricorrente non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Accesso
2.1. Giusta l'art. 51 cpv. 1 NAPR di M__________, disciplinante gli accessi all'area pubblica, tutti gli accessi alle strade devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico o creare situazioni di pericolo. Se servono cinque o più posteggi o autorimesse, soggiunge il cpv. 4, devono avere una pendenza massima del 5% ed una larghezza di m 5.00 per una profondità di m 5.00 per le strade di raccolta e di servizio e di m 8.00 per le strade principali e di collegamento (lett. b); devono inoltre essere raccordati al campo stradale con un raggio minimo di 3.00 m per le strade di raccolta e di servizio, e di 4.00 m per le strade principali e di collegamento e avere una pendenza massima del 5% per una profondità di m 4.00 (lett.c).
2.2. Nel caso concreto, la rampa dell'autorimessa sotterranea dello stabile in contestazione si immette perpendicolarmente su via alle scuole, una strada pedonale in leggera pendenza, larga 5 m e lunga un'ottantina, che scende da via C__________ verso via F__________, sulla quale comunque non sbocca poiché l'intersezione è sbarrata da una catena fissa. Largo m 4.30 in corrispondenza dell'intersezione con la strada pubblica, l'accesso in contestazione si restringe progressivamente sino a raggiungere la larghezza di m 3.40 dopo un primo tratto lungo m 4.30 e caratterizzato da un dislivello di appena 16 cm (pendenza: ca. 4%). Verso monte l'accesso si interseca con via delle scuole con un angolo di poco superiore a 90°. Verso valle si interseca invece ad angolo retto.
La ricorrente sostiene anzitutto che l'accesso violerebbe l'art. 51 cpv. 1 NAPR perché sarebbe privo di visibilità e quindi pericoloso. L'eccezione va disattesa.
L'art. 51 cpv. 1 NAPR rimette la valutazione della sicurezza dell'accesso all'apprezzamento del municipio. Le deduzioni operate in proposito dall'autorità comunale sono quindi censurabili unicamente nella misura in cui integrano gli estremi di una violazione del diritto ai sensi dell'art. 61 PAmm, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere. Per risultare tali esse devono fondarsi su considerazioni estranee alla materia, disattendere i principi fondamentali del diritto o apparire altrimenti insostenibili.
Nelle circostanze concrete, la valutazione operata dal municipio circa la sicurezza del controverso accesso non appare di certo insostenibile. L'autorimessa dispone di soli sei posti: genera quindi un traffico assai modesto. Gli utenti saranno praticamente soltanto gli abitanti della palazzina: conosceranno pertanto i luoghi e faranno uso della necessaria prudenza. L'ultimo tratto della rampa è quasi pianeggiante e si allarga sino a m 4.30. Permette pertanto di sostare prima di immettersi su via delle scuole e di allargare la curva dei veicoli in uscita, in modo da rimediare almeno in parte alla limitazione della visuale derivante dalla siepe che cinge il fondo sovrastante quello dei resistenti. Dovendo necessariamente risalire verso via C__________ i veicoli potranno d'altronde circolare soltanto a velocità ridotta. È vero che via delle scuole, soprattutto all'inizio ed alla fine delle lezioni, è percorsa dagli allievi della vicina scuola, ma questa circostanza non permette comunque di considerare insostenibile la valutazione operata dall'autorità comunale.
Il permesso di transito accordato dal municipio ai pochi confinanti di via delle scuole non modifica d'altra parte la qualifica giuridica attribuita dal piano viario a questa strada. La strada rimane pedonale anche se è percorsa dai veicoli dei confinanti: in particolare, da quelli degli abitanti della controversa palazzina, stante che gli altri due fondi che vi si affacciano non dispongono di accessi veicolari. La circolazione veicolare, permessa a titolo eccezionale, non trasforma via delle scuole in una strada di servizio.
Rimanendo strada pedonale, agli accessi non sono pertanto applicabili le particolari prescrizioni di sicurezza fissate dall'art. 51 cpv. 4 NAPR. A queste prescrizioni, come chiaramente indica il testo della norma, soggiacciono soltanto gli accessi su strade principali o di collegamento, rispettivamente di raccolta o di servizio, aperte per loro natura alla circolazione dei veicoli e quindi richiamanti larghezze e pendenze massime, nonché raggi di curvatura minimi, volti ad assicurare che la fluidità del traffico non venga ostacolata dalle manovre di entrata e di uscita dai fondi. Finalità, questa, che viene meno nel caso delle strade pedonali.
Trattandosi di un silenzio che può essere considerato qualificato, le prescrizioni in oggetto non sono applicabili nemmeno per analogia. È anzi nell'interesse della sicurezza dei pedoni che le manovre di entrata e uscita avvengano a velocità ridotta.
Nella misura in cui è volto a contestare l'accesso, il ricorso appare di conseguenza palesemente infondato.
3. Altezza
3.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione di un terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1), largo almeno 3.00 m (cpv. 2).
Le norme in questione fissano unicamente i criteri di misurazione dell'altezza. Terrapieni di altezza superiore a m 1.50 non sono per principio esclusi. Nella misura in cui superano il limite in questione ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata, l'eccedenza va tuttavia computata su quella dell'edificio sovrastante. Determinante è in effetti l'ingombro verticale rappresento dalla costruzione per rapporto al terreno naturale su cui insiste.
L'art. 41 LE si fonda sul presupposto che il terrapieno presenti una superficie piana, ossia orizzontale. Diversamente, la norma si presterebbe a facili abusi. Essa non vieta comunque di realizzare terrapieni inclinati. Considerato che sono meno ingombranti, un simile divieto non sarebbe nemmeno giustificato. Il trattamento dei terrapieni inclinati non può tuttavia comportare facilitazioni maggiori di quelle derivanti dall'art. 41 LE. Nel caso di terrapieni inclinati, l'altezza dell'edificio va quindi determinata tenendo conto dell'altezza che un ipotetico terrapieno piano avrebbe per rapporto al terreno naturale sottostante ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata, aggiungendo l'altezza di questo terrapieno virtuale a quella fuori terra dell'edificio sovrastante nella misura in cui supera il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 LE.
m 3.00 m 3.00
m 1.50
terrapieno piano terrapieno inclinato
3.2. L'art. 11 cpv. 2 lett. c NAPR fissa a m 13.00 l'altezza alla gronda degli edifici della zona residenziale media R 13, che qui interessa.
L'art. 45 cpv. 1 NAPR impone di limitare la sistemazione del terreno senza alterarne in modo sostanziale l'andamento naturale. L'altezza dei muri di terrazzamento e dei terrapieni non deve superare il limite di m 1.50.
3.3. La ricorrente contesta l'altezza dell'edificio misurata in corrispondenza dell'angolo sudest tenendo conto dell'altezza del terrapieno inclinato che verrebbe realizzato per sistemare il terreno.
L'eccezione è proponibile.
Il fatto che questo tribunale nel precedente giudizio abbia respinto le censure che un altro opponente aveva sollevato in proposito non impedisce alla ricorrente di contestare la nuova licenza anche da questo profilo. Le parti erano diverse, la domanda non era perfettamente identica e le contestazioni sollevate dal precedente opponente non concernevano la sistemazione del terreno, ma lo spessore delle solette. La precedente sentenza non può quindi in nessun caso esplicare effetti di cosa giudicata nel presente procedimento.
3.4. In corrispondenza dell'angolo sudest, il progetto prevede in concreto di sistemare il terreno con un terrapieno inclinato, alto m 1.37, parallelo al pendio e sorretto a valle da un muro alto m 1.50. Se il terrapieno fosse pianeggiante, ad una distanza di 3.00 dal filo delle facciate sud ed est, il ciglio verrebbe a trovarsi ad una quota di m 1.70 superiore a quella del terreno naturale. A 3.00 m dalle facciate, l'altezza di un ipotetico terrapieno piano supererebbe quindi di m 0.20 il limite di m 1.50, fissato dall'art. 41 LE.
Misurato in corrispondenza dell'angolo in esame, a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda dell'attico, l'edificio sporge dal suolo per un'altezza di 13.00 m. Determinante, in base ai criteri di misurazione sopra esposti, non è tuttavia questo rilievo metrico, ma lo sviluppo verticale misurato ad una distanza di 3.00 m dal piede delle facciate in esame, tenendo conto dell'altezza (m 1.70) che il terrapieno avrebbe se fosse pianeggiante. All'altezza fuori terra dell'edificio indicata dai piani va quindi aggiunta l'altezza del terrapieno (+ m 0.20) che eccede il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 LE.
Raggiungendo l'edificio l'altezza di m 13.20, entro questi limiti, le censure sollevate dalla ricorrente con riferimento all'altezza appaiono dunque fondate.
3.5. Il difetto lamentato dall'insorgente non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento della licenza impugnata. Esso può infatti essere facilmente corretto subordinando il permesso alla condizione di abbassare lo stabile di 20 cm, in modo da non superare la quota di m 390.30, inferiore in pari misura a quella indicata dai piani (m 390.50).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e confermando la licenza alla condizione summenzionata.
La tassa di giustizia, commisurata in base al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della costruzione (> 2.5 mio), è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono invece poste a carico della ricorrente .
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 11, 45, 51 NAPR di M__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato (n. 3440) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 29 marzo 2005 rilasciata dal municipio di CO 3 a CO 1 e CO 2 è confermata alla condizione che l'edificio non superi la quota di m 390.30.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'500.- e dei resistenti in solido nella misura di fr. 500.-.
3. La ricorrente rifonderà fr. 2'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario