Incarto n.
52.2005.270

 

Lugano

19 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 29 agosto 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 agosto 2005 del Consiglio di Stato (n. 3955) che sospende in via cautelare il ricorrente dall'insegnamento senza privazione dello stipendio;

 

 

vista la risposta 5 settembre 2005 del DECS;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il ricorrente prof. RI 1 è docente di economia e diritto, nominato presso le scuole medie superiori con sede di servizio presso il liceo di __________;

 

che lunedì 30 maggio 2005 un allievo della IVa C ha informato il direttore del liceo di essere in possesso del testo integrale delle domande dell'esame scritto di maturità dell'opzione specifica economia e diritto, preparato dal prof. RI 1 e previsto per l'11 giugno seguente; a titolo di prova, lo studente ha esibito una trascrizione manoscritta delle domande, asserendo che sarebbero state rese note agli allievi dal medesimo insegnante, il quale avrebbe loro raccomandato di mantenere il dovuto riserbo;

 

che, constatato che la trascrizione corrispondeva al testo depositato in cancelleria, il direttore ha interpellato il prof. RI 1, che, dopo un'iniziale reticenza, avrebbe per finire ammesso il fatto;

 

che, a seguito della segnalazione del direttore alla Divisione della scuola del DECS, il 10 giugno 2005 il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta amministrativa nei confronti del ricorrente;

 

che le audizioni di cinque allievi, effettuate nel corso dell'estate dall'autorità inquirente, hanno sostanzialmente confermato che il prof. RI 1 aveva proiettato in classe il testo integrale delle due domande d'esame, esortando più o meno esplicitamente gli allievi a non farlo sapere in giro;

 

che, richiamate le risultanze di questi accertamenti, il 23 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha sospeso in via provvisionale il prof. RI 1 dall'insegnamento senza privazione dello stipendio, ritenendo che la sua permanenza in servizio non fosse positiva nell'interesse della scuola;

 

che contro la predetta risoluzione il prof. RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 


che, esposte le domande d'esame, l'insorgente:

 

        ricorda anzitutto che l'esperto le aveva ritenute inidonee a fornire elementi utili per valutare concretamente le conoscenze degli allievi;

        afferma poi di averle rese note agli allievi al fine di assicurare la parità di trattamento;

        sostiene inoltre di essersi limitato a raccomandare loro di mantenere una certa discrezione;

        lamenta in seguito una violazione del diritto di essere sentito per essere stato convocato con termini che a causa della loro brevità gli hanno impedito di farsi assistere da un legale;

        reputa insufficiente la giustificazione del provvedimento addotta dall'autorità ;

        considera la sospensione dall'insegnamento comunque eccessiva e sproporzionata,

        sollecita infine che al ricorso venga conferito effetto sospensivo;

 

che all'accoglimento del ricorso si oppone il DECS, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. a Lord; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove testimoniali, genericamente sollecitate dall'insorgente, non appaiono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;

 

                                         che giusta l’art. 38 LOrd, se l’interesse dell’inchiesta o dell’ammi-nistrazione lo esigono, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica e di privare totalmente o parzialmente dello stipendio il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta disciplinare;

 

che la sospensione dalla carica è una misura cautelare, immediatamente esecutiva (art. 21 cpv. 4 PAmm), che mira a salvaguardare gli interessi generali della pubblica amministrazione e quelli specifici dell’inchiesta; essa si giustifica nei casi in cui v’è da temere che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare l’interesse del servizio coinvolto (STA 29.7.02 in re E.G.; Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione provvisionale del dipendente durante l’inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.);

 

che la decisione di sospensione dal servizio deve essere adeguatamente motivata (art. 38 cpv. 2 LOrd); la motivazione deve in sostanza mettere l'interessato in condizione di esercitare i suoi diritti di difesa e consentire all’autorità di ricorso di verificare la legittimità del provvedimento cautelare (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 PAmm n. 1 seg.);

 

che la decisione di sospensione cautelare dal servizio, adottata dall'autorità di nomina nel quadro di un'inchiesta disciplinare, è volta a regolare una determinata situazione di fatto e di diritto nell'attesa della decisione di merito; nell'adozione di simili provvedimenti cautelari l'autorità fruisce di un ampio potere discrezionale; le misure provvisionali soggiacciono in effetti al principio di opportunità (art. 21 cpv. 1 PAmm);

 

che l'autorità deve comunque rispettare il principio di proporzionalità (Corti, loc. cit., pag. 456); l'interesse dell'ente pubblico a salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività del servizio coinvolto, allontanando temporaneamente il dipendente oggetto d'inchiesta, deve in particolare prevalere sull'interesse di quest'ultimo a continuare ad esercitare le sue funzioni;

 

che il Tribunale cantonale amministrativo, chiamato quale autorità di ricorso a statuire sulla legittimità di una misura cautelare adottata nell'ambito di un'inchiesta disciplinare, dispone, in linea di massima, di pieno potere di cognizione (art. 70 cpv. 1 PAmm); deve comunque evitare, al pari dell'autorità che le ha adottate, di anticipare la decisione di merito (Borghi/Corti; op. cit., ad art. 21 PAmm, n. 1 c);

 

che in concreto, il Consiglio di Stato per giustificare il provvedimento censurato si è limitato a rilevare che la permanenza in servizio non è positiva nell'interesse della scuola; con le osservazioni al ricorso il DECS ha inoltre addotto che la presenza attiva del ricorrente nella sede avrebbe causato notevole imbarazzo, considerato che l'apertura dell'inchiesta, resa di dominio pubblico dalla stampa, ha coinvolto tutta la sede scolastica, allievi, docenti e genitori;

 

che, sebbene sommaria, la motivazione addotta dalla decisione impugnata, integrata dalle osservazioni presentate dall'autorità cantonale a questo tribunale, appare sufficiente; dalla stessa emerge infatti chiaramente che la sospensione non è dettata dalla necessità di assicurare un corretto svolgimento delle indagini, ma dall'esigenza di salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività didattica;

 

che le argomentazioni sviluppate dall'insorgente con il ricorso dimostrano peraltro che la mancata indicazione di ulteriori motivi, volti a specificare ulteriormente in che misura la sua presenza in sede potrebbe turbare l'attività scolastica, non gli ha comunque impedito di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa;

 

che la violazione del diritto di essere sentito e di farsi assistere da un procuratore (art. 36 cpv. 2 LOrd) lamentata dall'insorgente non sussiste; anche se convocato con termini particolarmente brevi, per motivi che almeno in parte possono essergli imputati, prima di adottare il provvedimento qui impugnato, l'autorità inquirente gli ha in effetti concesso l'occasione di prendere posizione sugli addebiti che gli venivano mossi;

 

che il fatto che il suo patrocinatore non abbia potuto presenziare all'audizione non è tale da giustificare l'annullamento della misura cautelare, poiché il prof. RI 1 ha comunque potuto impugnarla davanti ad un'istanza di ricorso dotata di pieno potere di cognizione (art. 70 cpv. 1 PAmm);

che in ordine alla proporzionalità del provvedimento censurato va anzitutto rilevato che l'addebito mosso all'insorgente non è di lieve momento; contrariamente a quanto questi assume, anticipare agli allievi le domande esatte della prova scritta che erano chiamati a sostenere non costituisce soltanto un'opinabile scelta didattica, ma integra gli estremi di una violazione delle procedure d'esame suscettibile di vanificare l'attendibilità della prova;

 

che l'anticipata divulgazione dei temi permette infatti agli allievi di preparare l'esame anche con l'aiuto di consulenze esterne, rendendo impossibile qualsiasi verifica oggettiva del livello delle conoscenze acquisite; l'aver offerto questa opportunità a tutti gli allievi, nell'intento di garantire la parità di trattamento, non rende meno grave il gesto;

 

che un simile comportamento, reso in apparenza sospetto dalla raccomandazione di mantenere il dovuto riserbo, è oggettivamente atto a ledere il prestigio e la credibilità di cui il docente deve godere, nella sua qualità di educatore, nei confronti degli allievi, dei loro genitori e dell'opinione pubblica in generale; può quindi turbare il rapporto del ricorrente con i suoi allievi ed incrinare la fiducia riposta dalla collettività nella serietà degli esami di maturità;

 

che, considerati questi aspetti, sottintesi alla sommaria motivazione addotta dall'autorità a sostegno del provvedimento impugnato, non appare affatto lesiva del principio di proporzionalità la decisione del Consiglio di Stato di privilegiare l'interesse pubblico rispetto a quello del ricorrente, sospendendolo a titolo cautelare dall'insegnamento al fine di salvaguardare nelle more del procedimento disciplinare l'immagine di serietà dell'istituzione scolastica;

 

che la ponderazione dei contrapposti interessi, su cui si fonda il provvedimento censurato, resiste alle critiche dell'insorgente anche nell'ambito di un libero esame; il clamore suscitato all'interno della sede scolastica dal gesto del prof. RI 1 e dall'inchiesta che ne è scaturita giustifica il suo temporaneo allontanamento dall'insegnamento nell'interesse di un'oculata gestione della scuola;

 

che è ben vero che gli allievi coinvolti nella vicenda non frequentano più il liceo di __________, ma è altrettanto vero che il ricordo del gesto, sicuramente ancora presente negli studenti delle altre classi ai quali il ricorrente vorrebbe continuare ad insegnare, rappresenta un'ipoteca suscettibile di incidere negativamente sulla qualità dell'attività didattica, specialmente nell'ancor incerta prospettiva delle sanzioni disciplinari o degli altri provvedimenti amministrativi che l'autorità può adottare nei suoi confronti;

 

che, considerato come la misura cautelare sia stata adottata prima dell'inizio dell'anno scolastico, non si può rimproverare all'autorità di aver abusato del vasto potere discrezionale riservatole dall'art. 38 LOrd, preferendo iniziare la scuola con un supplente in grado di concludere l'anno scolastico piuttosto che con il ricorrente, magari impedito a portarlo a termine dai provvedimenti adottati in seguito al procedimento disciplinare in corso;

 

che in quest'ottica la scelta appare adeguatamente giustificata dalla necessità di assicurare agli allievi la continuità dell'attività didattica, preservando nel contempo la libertà di decisione sui provvedimenti da adottare nei confronti del ricorrente;

 

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, impregiudicato l'esito del procedimento disciplinare in corso, l'impugnativa deve dunque essere respinta, ritenuto che con l'emanazione del presente giudizio la domanda di conferirle effetto sospensivo diventa priva d'oggetto;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 38, 67 LOrd; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;

 

 


dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento educazione, cultura e sport, 6500 Bellinzona,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario