Incarto n.
52.2005.271

 

Lugano

5 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 30 agosto 2005 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 8 agosto 2005 del dipartimento del territorio, sezione forestale, con cui viene fatto obbligo all'insorgente di rimboscare l'area boschiva accertata sul mappale n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto e in diritto

 

che con decisione 15 dicembre 2004, cresciuta in giudicato, la sezione forestale del dipartimento del territorio ha accertato l'area forestale sul mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà del qui ricorrente RI 1;

 

che, richiamandosi a questa pronuncia, con risoluzione 8 agosto 2005 la medesima autorità ha ordinato a quest'ultimo di rimboscare entro il 30 novembre 2005 tale area, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;

 

che, prestando fede all'indicazione delle vie di ricorso contenuta in tale decisione, RI 1 insorge ora contro la medesima davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

che il ricorso non è stato trasmesso alla controparte;

 

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso dovesse rivelarsi inammissibile o manifestamente infondato;

 

che in base all'art. 42 LCFo, contro le decisioni rese in applicazione di questa legge è dato ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato (cpv. 1), i cui giudizi possono poi essere impugnati dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine (cpv. 2);

 

che sfuggono a questa regola unicamente le decisioni emanate dall'autorità amministrativa o giudiziaria in materia di contravvenzioni o di delitti, per le quali valgono le disposizioni e le vie di ricorso contemplate dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994, rispettivamente dal codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (art. 38 e 39 LCFo; 42, 43 e 45 LFo);

 

che, nel caso di specie l'impugnativa ha per oggetto un ordine di rimboschimento emanato dalla sezione forestale in applicazione dei combinati art. 16 e 50 cpv. 2 LFo, nonché dell'art. 14 LCFo, al fine di ripristinare la legalità sul mappale di proprietà del ricorrente;

che, contrariamente a quanto indicato dall'autorità di prime cure, detto ordine andava impugnato in prima istanza davanti al Consiglio di Stato, giusta quanto previsto dall'art. 42 cpv. 1 LCFo;

che nella misura in cui il ricorrente è insorto avverso detto provvedimento direttamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, la sua impugnativa risulta irricevibile a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso previste dalla legge;

 

che, richiamato l'art. 4 PAmm, il gravame dev'essere trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, per competenza;

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e non si assegnano ripetibili (31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 4, 28, 31, 61 PAmm; 14, 38, 39, 42 LCFo; 16, 42, 43, 45, 50 LFo;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Esso è trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

terzi implicati

 

CO 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario