Incarto n.
52.2005.298

52.2005.299

 

Lugano

24 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

 

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 12 settembre 2005 a) e b) del

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

                              a)

 

 

 

 

 

 

                              b)

la decisione 23 agosto 2005, n. 4031, del Consiglio di Stato con la quale accoglie il ricorso 7 giugno 2005 di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 e di CO 5 avverso la decisione 25 maggio 2005 del municipio di RI 1 con cui dispone la revoca della licenza edilizia relativa al permesso di demolizione di uno stabile situato sulla part. 1364 RFD di L__________;

 

la decisione 23 agosto 2005, n. 4032, del Consiglio di Stato con la quale accoglie il ricorso 7 giugno 2005 di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 e di CO 5 contro la decisione 11 maggio 2005 del municipio di Lugano di sospendere ex art. 65 LALPT la domanda di costruzione per l'edificazione di uno stabile abitativo al mapp. 1364 RFD di L__________;

 

 

preso atto che con lettera 12 ottobre 2005 il municipio di RI 1 ha dichiarato di ritirare i ricorsi;

ritenuto che i resistenti al momento del ritiro dei gravami non avevano ancora presentato le proprie osservazioni, per cui non si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che i procedimenti sono così esauriti,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

1, 2, 3, 4 patrocinati da: PA 1

5. CO 5

5 patrocinato da: PA 2

6. CO 6

7. CO 7

 

Il presidente                                                            Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo