Incarto n.
52.2005.2

 

Lugano

29 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 3 gennaio 2005 della

 

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5788) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 settembre 2004 con cui il Dipartimento del territorio le ha imposto di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina rivolte verso le part. 1973-1981 durante l'attività;

 

 

viste le risposte:

-    24 gennaio 2005 della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio;

-    25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La ricorrente RI 1 è titolare dell'autorizzazio-ne a gestire il __________, situato a __________ nella zona di protezione dei monumenti (ZPM), di fronte ad un complesso residenziale formato da nove case a schiera.

                                         Il 14 maggio 2003 C__________ ed A__________ P__________, proprietari di una di queste case, hanno chiesto all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) del Dipartimento del territorio di intervenire per far cessare le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dall'atti-vità della cucina dell'esercizio pubblico, situata di fronte alla loro abitazione. Il giorno seguente G__________ e M__________ V__________, proprietari di un'altra casa, hanno inoltrato un'analoga richiesta al municipio, che l'ha subito trasmessa all'UPR.

                                         Tra le 2000 e le 2130 del 30 maggio 2003 un funzionario dell'UPR ha esperito un sopralluogo presso le abitazioni dei reclamanti, nel corso del quale ha constatato che dalle finestre della cucina del ristorante provenivano rumori di pentole, piatti e posate, nonché "urla e grida del personale". Lo stesso funzionario ha effettuato analoghe constatazioni l'11 settembre 2003 alla stessa ora.

                                         Il 30 settembre 2003 l'autorità ha proposto ai responsabili dell'e-sercizio pubblico di tenere chiuse le finestre della cucina durante le fasi di attività.

                                         Non avendo ottenuto risposta alla richiesta di formulare proposte di risanamento, il 30 giugno 2004 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha prospettato alla ricorrente di tenere chiuse le finestre della cucina durante l'attività o di costruire una parete schermante lungo il confine verso le abitazioni dei reclamanti. Il 2 luglio 2004 tra le 2030 e le 2130 e tra le 2245 e le 2320 l'UPR ha esperito un ulteriore sopralluogo che ha confermato i riscontri dei precedenti.

                                         Di fronte alla persistente passività della RI 1, il 13 settembre 2004 il Dipartimento del territorio le ha ordinato di tenere chiuse le finestre e le porte della cucina rivolte verso i fondi dei reclamanti durante le fasi di attività. L'ordine, fondato sull'art. 16 LPAmb e dichiarato immediatamente esecutivo, non è stato notificato ai vicini reclamanti.

 

                                  B.   Con giudizio 21 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

                                         Dopo aver rilevato che la fattispecie non era di esclusiva competenza del giudice civile come preteso dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che le immissioni foniche derivanti dalla cucina dell'esercizio pubblico travalicassero i limiti ammissibili in base alle direttive denominate Cercle bruit, applicabili a questo genere d'impianti.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato assieme al controverso ordine di risanamento. In via subordinata, ha postulato che l'ordine di tener chiuse le finestre fosse limitato alla fascia oraria notturna a partire dalle 2200.

                                         L'insorgente ribadisce anzitutto che la legislazione ambientale sarebbe applicabile soltanto per tutelare eminenti interessi pubblici. Non sarebbe quindi applicabile al caso concreto, che a suo avviso andrebbe ascritto alla particolare sensibilità di un singolo vicino.

                                         La cucina, prosegue, non produrrebbe comunque immissioni foniche eccessive. Queste andrebbero inoltre misurate in modo scientifico. Rilevanti, semmai, sarebbero soltanto le turbative che si manifestano dopo le 2200. Chiede quindi che venga allestita una perizia, che valuti anche le ripercussioni economiche derivanti dall'ordine censurato.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 DLALPAmb. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

                                         1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti per i motivi che seguono (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.

                                         Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione, precisa l'art. 13 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. Gli impianti, soggiunge la norma (cpv. 2), devono essere risanati: (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che i valori limite d'im-missione non siano superati.

                                         L'esistenza di una situazione ambientale suscettibile di giustificare l'adozione di misure di risanamento può essere rilevata d'uf-ficio dall'autorità o dietro segnalazione di terzi, in particolare di vicini molestati dalle immissioni provenienti da impianti non conformi. Nel procedimento amministrativo che si instaura fra l'autorità ed il proprietario dell'impianto da risanare, ai denuncianti va riconosciuta la qualità di parte nella misura in cui appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per situazione risultano toccate dalle immissioni prodotte in modo più intenso degli altri membri della collettività. In altri termini, sono da considerare parte i denuncianti che sarebbero legittimati ad impugnare le misure di risanamento prescritte dall'autorità (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14, n. 1).

 

 

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il controverso ordine di risanamento non è stato notificato ai denuncianti. Pur avendo constatato che le immissioni foniche provenienti dall'attività della cucina dell'esercizio pubblico della ricorrente colpivano le abitazioni dei vicini denuncianti in misura particolarmente rilevante, il Dipartimento del territorio non li ha coinvolti nel procedimento instauratosi con la RI 1. Analogamente, anche il Consiglio di Stato li ha ignorati.

                                         Siffatto modo di procedere integra gli estremi di una chiara violazione di norme essenziali di procedura, poiché è evidente che ai denuncianti, direttamente e personalmente interessati, andava riconosciuta la qualità di parte siccome collegati per situazione all'oggetto del provvedimento in esame da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, atto a conferire loro la qualità per impugnarlo.

 

 

                                   4.   Non spettando a questo tribunale rimediare al difetto posto in essere dalle precedenti istanze, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, chiamati in causa i denuncianti, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dalla RI 1.

                                         Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 6 DLALPAmb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5788) è annullata.

1.2.           Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato dal considerando 4.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

terzi implicati

 

1. Dipartimento del territorio Divisione dell'ambiente, 6500 Bellinzona,

2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario